Articolo 743 del Codice civile
Articolo 742Articolo 744
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19 aprile 1942
Art. 743.

(Societa' contratta con l'erede).

Non e' dovuta collazione di cio' che si e' conseguito per effetto di societa' contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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