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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. INCELLI E_ C.F._1
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI P_ C.F._2
MASSIMILIANO
CONVENUTO
(C.F. e P.IVA , con l'avv. Massimo Viola CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 20 novembre 2024: per l'attore : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, sig. Giudice Unico E_
adito, contraris reiectis, per le motivazioni evidenziate, previamente accertare e dichiarare la responsabilità totale e/o parziale del sig. nella causazione della caduta di cui è rimasto P_
vittima il sig. in data 16.01.2022, alle ore 10,50 circa, mentre era intento a sciare sulla E_ pista “n. 3 Kristiania” sita in Canazei, sky area Belvedere, altezza “col del Maier” e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno biologico, patrimoniale, non patrimoniale, estetico, relazionale tutti nessuno escluso subiti dall'attore per effetto della suddetta caduta nella misura di € 56.075,31, oltre al danno da vacanza rovinata la cui quantificazione si rimette alla valutazione equitativa del pagina 1 di 5 Giudice adito, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di giudizio anche in dipendenza del grado di responsabilità accertato, il tutto oltre interessi dall'evento al soddisfo. Vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario"; per il convenuto Piaccia all'Eccell.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis IN VIA P_
PRINCIPALE Respingere le domande svolte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto;
IN
VIA SUBORDINATA Condannare il Sig. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. P_
in conseguenza dell'avvenuta verificazione del sinistro per cui è causa soltanto nella E_
misura ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e secondo il grado di colpa riconosciuto a carico del medesimo. IN OGNI CASO dichiarare tenuta la società “
[...]
(Cod. Fisc. e P.I. in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, a manlevare e tenere indenne il Sig. dal pagamento di qualsiasi importo e/o onere che possa P_
essere al medesimo imputato in ragione dell'accoglimento delle domande svolte dall'attore tenuto conto di quanto contrattualmente previsto nel contratto di assicurazione in tema di limiti di massimale e franchigia e, per l'effetto, condannare la società “ Controparte_3 mutua (Cod. Fisc. e P.I. in persona del proprio legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, a corrispondere direttamente in favore del Sig. le somme che il Sig. potrà esser costretto a pagare a E_ P_
qualsiasi titolo, sempre tenuto conto dei limiti di massimale e di franchigia previsti dal contratto di assicurazione, in conseguenza delle sue eventuali responsabilità che dovessero essere accertate nel presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio nei confronti di parte attrice e di loro compensazione tra la parte convenuta e la società terza chiamata in causa”; per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito, in via principale: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti del signor con conseguente P_
rigetto delle stesse e correlato/conseguente rigetto delle domande di malleva/garanzia impropria formulate dal chiamante nei confronti di . Nel merito, in via subordinata: nella denegata CP_2 ipotesi in cui si ritenga sussistente un concorso del signor nella causazione dell'evento, P_
accertare e quantificare la giusta parte di responsabilità di parte attrice per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, con conseguente riduzione delle domande di malleva/garanzia impropria formulate dal chiamante nei confronti di secondo giustizia ed equità entro i limiti di massimale ed al CP_2
pagina 2 di 5 netto delle eventuali franchigie;
In ogni caso: condannare il chiamante e/o l'attore, in solido fra loro oppure pro quota da determinarsi secondo giustizia, al pagamento delle spese e del compenso per la difesa nella presente causa (come da nota spese che contestualmente si deposita) o, in subordine, compensare integralmente le stesse”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 21 febbraio 2023, citava dinanzi al Tribunale di E_
Livorno per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale patito a seguito dell'infortunio occorsogli il 16 gennaio 2022, quando, mentre sciava sulla pista di Canazei, veniva urtato e investito dal convenuto gettato a terra. P_
II. Con comparsa depositata in data 28 aprile 2023, si costituiva in giudizio il quale P_
chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via subordinata di essere tenuto indenne dalla compagnia di assicurazione “ , che Controparte_3
citava in giudizio, previa autorizzazione.
III. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2023, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
[...]
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene rigettata.
La responsabilità dell'infortunio patito da non è riconducibile alla E_ responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 cc del convenuto P_
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato, che in merito a quanto occorso scriveva di aver appreso da che ”mentre stava scendendo lungo la pista, giunto all'altezza di circa P_ metà del “Col de Maier”, nell'effettuare una curva verso destra a bassa velocità (orientamento monte – valle), notava provenire dalla sua destra (da destra verso sinistra) un altro sciatore. Immediatamente invertiva la direzione prendendo anch'esso la direzione da destra verso sinistra della pista con l'intento di evitare il contatto. Nonostante la manovra repentina, veniva raggiunto dall'altro sciatore con il quale seppur lievemente entrava in collisione. L'urto tra i due non avveniva per impatto tra i due corpi bensì a dire del per urto tra gli attrezzi utilizzati. Nella fattispecie, a suo dire, , gli P_ Pt_1 avrebbe sormontato le code dello sci con la parte anteriore del suo sci...”.
pagina 3 di 5 La versione dei fatti resa dalla polizia dal rova conferma nelle dichiarazioni scritte di P_
, il quale riferiva: “ero in compagnia del signor e della signora Parte_2 P_
e il giorno 16./1/2022 tra le 10:30 e le 11:00 stavamo scendendo tranquillamente su questa CP_4
pista di poco dislivello. La pista era perfetta e stavamo scendendo tutti e 3 nella zona centrale bassa velocità. Davanti a me era la signora ancora più avanti il Signor Sulla destra fuori CP_4 P_
dalla nostra linea l'unica persona presente in quel momento (che poi risulterà essere il signore che ha toccato il . Ad un certo punto ho visto bene il signore allargare verso il centro. Ho visto il P_
girare verso sinistra per cercare di evitarlo ma è stato urtato mentre si allontanava. Ha resistito P_
ma poi è caduto. Mi sono portato subito su di loro e insieme alla signora abbiamo chiesto CP_4
come stavano. Ribecai bene, all'altro signore doleva la spalla. Allora mi sono precipitato subito giù all'impianto e ho chiesto soccorso. Sulla responsabilità in questa vicenda non ho avuto mai dubbi in quanto ho visto bene il signore cambiare direzione e andare a urtare il e il ha fatto di P_ P_ tutto per evitare il contatto”.
Lo scontro è riconducibile unicamente alla condotta di , il quale andava E_
colposamente ad urtare in violazione delle regole cautelari dettati dagli artt. 18, 19 e P_
20 del decreto legislativo 40/2021.
Dai messaggi scritti prodotti dall'attore con il documento n.5 si evince la prova che l'attore ha chiesto al convenuto di denunciare il sinistro alla sua assicurazione perché l'attore era un lavoratore autonomo e non aveva la polizza infortuni.
Tali messaggi confermano il quadro probatorio nel senso che il convenuto non aveva alcuna responsabilità per l'infortunio e che l'attore ha tentato di addebitare il fatto alla responsabilità del convenuto in quanto non assicurato in proprio per gli infortuni.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle E_
spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate per ciascuna P_ CP_2
parte convenuta e chiamata in causa nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro E_
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, P_ CP_2
così provvede: respinge la domanda;
pagina 4 di 5 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a E_ [...]
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, P_
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a E_ CP_2
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. INCELLI E_ C.F._1
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI P_ C.F._2
MASSIMILIANO
CONVENUTO
(C.F. e P.IVA , con l'avv. Massimo Viola CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 20 novembre 2024: per l'attore : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, sig. Giudice Unico E_
adito, contraris reiectis, per le motivazioni evidenziate, previamente accertare e dichiarare la responsabilità totale e/o parziale del sig. nella causazione della caduta di cui è rimasto P_
vittima il sig. in data 16.01.2022, alle ore 10,50 circa, mentre era intento a sciare sulla E_ pista “n. 3 Kristiania” sita in Canazei, sky area Belvedere, altezza “col del Maier” e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno biologico, patrimoniale, non patrimoniale, estetico, relazionale tutti nessuno escluso subiti dall'attore per effetto della suddetta caduta nella misura di € 56.075,31, oltre al danno da vacanza rovinata la cui quantificazione si rimette alla valutazione equitativa del pagina 1 di 5 Giudice adito, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di giudizio anche in dipendenza del grado di responsabilità accertato, il tutto oltre interessi dall'evento al soddisfo. Vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario"; per il convenuto Piaccia all'Eccell.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis IN VIA P_
PRINCIPALE Respingere le domande svolte da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto;
IN
VIA SUBORDINATA Condannare il Sig. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. P_
in conseguenza dell'avvenuta verificazione del sinistro per cui è causa soltanto nella E_
misura ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e secondo il grado di colpa riconosciuto a carico del medesimo. IN OGNI CASO dichiarare tenuta la società “
[...]
(Cod. Fisc. e P.I. in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, a manlevare e tenere indenne il Sig. dal pagamento di qualsiasi importo e/o onere che possa P_
essere al medesimo imputato in ragione dell'accoglimento delle domande svolte dall'attore tenuto conto di quanto contrattualmente previsto nel contratto di assicurazione in tema di limiti di massimale e franchigia e, per l'effetto, condannare la società “ Controparte_3 mutua (Cod. Fisc. e P.I. in persona del proprio legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, a corrispondere direttamente in favore del Sig. le somme che il Sig. potrà esser costretto a pagare a E_ P_
qualsiasi titolo, sempre tenuto conto dei limiti di massimale e di franchigia previsti dal contratto di assicurazione, in conseguenza delle sue eventuali responsabilità che dovessero essere accertate nel presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio nei confronti di parte attrice e di loro compensazione tra la parte convenuta e la società terza chiamata in causa”; per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito, in via principale: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti del signor con conseguente P_
rigetto delle stesse e correlato/conseguente rigetto delle domande di malleva/garanzia impropria formulate dal chiamante nei confronti di . Nel merito, in via subordinata: nella denegata CP_2 ipotesi in cui si ritenga sussistente un concorso del signor nella causazione dell'evento, P_
accertare e quantificare la giusta parte di responsabilità di parte attrice per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, con conseguente riduzione delle domande di malleva/garanzia impropria formulate dal chiamante nei confronti di secondo giustizia ed equità entro i limiti di massimale ed al CP_2
pagina 2 di 5 netto delle eventuali franchigie;
In ogni caso: condannare il chiamante e/o l'attore, in solido fra loro oppure pro quota da determinarsi secondo giustizia, al pagamento delle spese e del compenso per la difesa nella presente causa (come da nota spese che contestualmente si deposita) o, in subordine, compensare integralmente le stesse”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 21 febbraio 2023, citava dinanzi al Tribunale di E_
Livorno per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale patito a seguito dell'infortunio occorsogli il 16 gennaio 2022, quando, mentre sciava sulla pista di Canazei, veniva urtato e investito dal convenuto gettato a terra. P_
II. Con comparsa depositata in data 28 aprile 2023, si costituiva in giudizio il quale P_
chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via subordinata di essere tenuto indenne dalla compagnia di assicurazione “ , che Controparte_3
citava in giudizio, previa autorizzazione.
III. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2023, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
[...]
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene rigettata.
La responsabilità dell'infortunio patito da non è riconducibile alla E_ responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 cc del convenuto P_
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato, che in merito a quanto occorso scriveva di aver appreso da che ”mentre stava scendendo lungo la pista, giunto all'altezza di circa P_ metà del “Col de Maier”, nell'effettuare una curva verso destra a bassa velocità (orientamento monte – valle), notava provenire dalla sua destra (da destra verso sinistra) un altro sciatore. Immediatamente invertiva la direzione prendendo anch'esso la direzione da destra verso sinistra della pista con l'intento di evitare il contatto. Nonostante la manovra repentina, veniva raggiunto dall'altro sciatore con il quale seppur lievemente entrava in collisione. L'urto tra i due non avveniva per impatto tra i due corpi bensì a dire del per urto tra gli attrezzi utilizzati. Nella fattispecie, a suo dire, , gli P_ Pt_1 avrebbe sormontato le code dello sci con la parte anteriore del suo sci...”.
pagina 3 di 5 La versione dei fatti resa dalla polizia dal rova conferma nelle dichiarazioni scritte di P_
, il quale riferiva: “ero in compagnia del signor e della signora Parte_2 P_
e il giorno 16./1/2022 tra le 10:30 e le 11:00 stavamo scendendo tranquillamente su questa CP_4
pista di poco dislivello. La pista era perfetta e stavamo scendendo tutti e 3 nella zona centrale bassa velocità. Davanti a me era la signora ancora più avanti il Signor Sulla destra fuori CP_4 P_
dalla nostra linea l'unica persona presente in quel momento (che poi risulterà essere il signore che ha toccato il . Ad un certo punto ho visto bene il signore allargare verso il centro. Ho visto il P_
girare verso sinistra per cercare di evitarlo ma è stato urtato mentre si allontanava. Ha resistito P_
ma poi è caduto. Mi sono portato subito su di loro e insieme alla signora abbiamo chiesto CP_4
come stavano. Ribecai bene, all'altro signore doleva la spalla. Allora mi sono precipitato subito giù all'impianto e ho chiesto soccorso. Sulla responsabilità in questa vicenda non ho avuto mai dubbi in quanto ho visto bene il signore cambiare direzione e andare a urtare il e il ha fatto di P_ P_ tutto per evitare il contatto”.
Lo scontro è riconducibile unicamente alla condotta di , il quale andava E_
colposamente ad urtare in violazione delle regole cautelari dettati dagli artt. 18, 19 e P_
20 del decreto legislativo 40/2021.
Dai messaggi scritti prodotti dall'attore con il documento n.5 si evince la prova che l'attore ha chiesto al convenuto di denunciare il sinistro alla sua assicurazione perché l'attore era un lavoratore autonomo e non aveva la polizza infortuni.
Tali messaggi confermano il quadro probatorio nel senso che il convenuto non aveva alcuna responsabilità per l'infortunio e che l'attore ha tentato di addebitare il fatto alla responsabilità del convenuto in quanto non assicurato in proprio per gli infortuni.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle E_
spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate per ciascuna P_ CP_2
parte convenuta e chiamata in causa nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro E_
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, P_ CP_2
così provvede: respinge la domanda;
pagina 4 di 5 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a E_ [...]
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, P_
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a E_ CP_2
la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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