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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16068 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27733/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASALINI MARCO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BAIAMONTI N.10 00195 ROMA, presso il difensore avv. CASALINI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla spa sulla Pt_1 CP_2 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 19, ed. 32, scala C, int. 1, censito nell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 37, p.lle 1749 e 1750, sub n. 5, 56 e 7 15, occupato senza titolo alcuno da , conveniva in giudizio CP_1
, per ivi sentire accertare che quest'ultima occupava senza titolo alcuno CP_1 l'immobile descritto in premessa, condannarla all'immediata consegna dell'immobile stesso con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di ritardo nella esecuzione, dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento del danno dal 31.8.2013 e condannarla al risarcimento medesimo nella misura di euro 2604,00 mensili, detratto quanto eventualmente corrisposto, spese processuali vinte.
In data 12.11.2024 era emesso il decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con il quale, tra l'altro, era concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
si costituiva in giudizio solo alla prima udienza dell'8.1.2025 e dichiarava che CP_1 era detentrice qualificata dell'immobile, avendo nel 2018 inoltrato richiesta di regolarizzazione ed avendo, su richiesta dell' provveduto a pagare l'indennità di occupazione. Concludeva per il Pt_1 pagina 1 di 3 rigetto dell'avversa domanda.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni e concesso il termine per il deposito delle memorie conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.1.92 Rep. n. 45158 per Notaio in virtù del quale Persona_1 l' acquistava dalla srl Libeccio 1978 il complesso immobiliare comprensivo dell'edificio nel CP_3 quale è sito l'appartamento occupato. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis CP_3 l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge CP_4 Pt_1 214/2011.
L'occupazione da parte della convenuta trova riscontro documentale nella domanda di regolarizzazione del 24.6.2016, con la quale la ammetteva di occupare l'immobile a far data dal 30.8.2013. La CP_1 circostanza che ella abbia richiesto la sanatoria della propria posizione non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente all'occupazione, rimasto non provato, resta contra legem.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve darsi atto che occupa CP_1 senza titolo l'immobile descritto in premessa e, per l'effetto, deve essere CP_1 condannata all'immediata consegna, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce a proprietario il risarcimento del danno da perdita subita (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, difetta la prova proprio della quantificazione del danno. Non risulta a tal fine condivisibile la misura della indennità richiesta dalla parte attrice, in quanto non è stata depositata documentazione da cui evincere la superficie dell'appartamento, quale parametro necessario da moltiplicare per i valori OMI desumibili dall'allegato 6. Non vale la considerazione che si tratti di parametro non contestato, dovendo il principio della non contestazione essere correlato al regime delle preclusioni e nella specie la convenuta si è costituita solo alla prima udienza, allorché erano già maturate, per entrambe le parti, le preclusioni processuali afferenti anche al regime probatorio. Parimenti va escluso che la superficie possa essere dedotta “dalla prodotta planimetria catastale (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione), utilizzando il parametro di misurazione in blu (10 mt.) riportato sul suo margine destro”, come dichiarato dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, non essendovi alcun parametro in blu e non risultando, comunque, dalla richiamata planimetria nessun pagina 2 di 3 criterio da cui poter ricavare la superfice dell'immobile.
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, largo CP_1 dell'Olgiata 15, isola 19, ed. 32, scala C, int. 1, censito nell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 37, p.lle 1749 e 1750, sub n. 5, 56 e 7 15 e, per l'effetto, condanna CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore
[...] della parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27733/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASALINI MARCO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BAIAMONTI N.10 00195 ROMA, presso il difensore avv. CASALINI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla spa sulla Pt_1 CP_2 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 19, ed. 32, scala C, int. 1, censito nell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 37, p.lle 1749 e 1750, sub n. 5, 56 e 7 15, occupato senza titolo alcuno da , conveniva in giudizio CP_1
, per ivi sentire accertare che quest'ultima occupava senza titolo alcuno CP_1 l'immobile descritto in premessa, condannarla all'immediata consegna dell'immobile stesso con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di ritardo nella esecuzione, dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento del danno dal 31.8.2013 e condannarla al risarcimento medesimo nella misura di euro 2604,00 mensili, detratto quanto eventualmente corrisposto, spese processuali vinte.
In data 12.11.2024 era emesso il decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con il quale, tra l'altro, era concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
si costituiva in giudizio solo alla prima udienza dell'8.1.2025 e dichiarava che CP_1 era detentrice qualificata dell'immobile, avendo nel 2018 inoltrato richiesta di regolarizzazione ed avendo, su richiesta dell' provveduto a pagare l'indennità di occupazione. Concludeva per il Pt_1 pagina 1 di 3 rigetto dell'avversa domanda.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni e concesso il termine per il deposito delle memorie conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.1.92 Rep. n. 45158 per Notaio in virtù del quale Persona_1 l' acquistava dalla srl Libeccio 1978 il complesso immobiliare comprensivo dell'edificio nel CP_3 quale è sito l'appartamento occupato. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis CP_3 l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge CP_4 Pt_1 214/2011.
L'occupazione da parte della convenuta trova riscontro documentale nella domanda di regolarizzazione del 24.6.2016, con la quale la ammetteva di occupare l'immobile a far data dal 30.8.2013. La CP_1 circostanza che ella abbia richiesto la sanatoria della propria posizione non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente all'occupazione, rimasto non provato, resta contra legem.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve darsi atto che occupa CP_1 senza titolo l'immobile descritto in premessa e, per l'effetto, deve essere CP_1 condannata all'immediata consegna, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce a proprietario il risarcimento del danno da perdita subita (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, difetta la prova proprio della quantificazione del danno. Non risulta a tal fine condivisibile la misura della indennità richiesta dalla parte attrice, in quanto non è stata depositata documentazione da cui evincere la superficie dell'appartamento, quale parametro necessario da moltiplicare per i valori OMI desumibili dall'allegato 6. Non vale la considerazione che si tratti di parametro non contestato, dovendo il principio della non contestazione essere correlato al regime delle preclusioni e nella specie la convenuta si è costituita solo alla prima udienza, allorché erano già maturate, per entrambe le parti, le preclusioni processuali afferenti anche al regime probatorio. Parimenti va escluso che la superficie possa essere dedotta “dalla prodotta planimetria catastale (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione), utilizzando il parametro di misurazione in blu (10 mt.) riportato sul suo margine destro”, come dichiarato dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, non essendovi alcun parametro in blu e non risultando, comunque, dalla richiamata planimetria nessun pagina 2 di 3 criterio da cui poter ricavare la superfice dell'immobile.
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, largo CP_1 dell'Olgiata 15, isola 19, ed. 32, scala C, int. 1, censito nell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 37, p.lle 1749 e 1750, sub n. 5, 56 e 7 15 e, per l'effetto, condanna CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore
[...] della parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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