Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 2
Sussiste il reato di favoreggiamento all'ingresso nel territorio dello Stato previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche se i clandestini appartengano a un Paese che, successivamente alla commissione del reato, abbia aderito all'Unione europea, non vertendosi in materia di "abolitio criminis".
Il reato di favoreggiamento all'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari sussiste anche nel caso in cui l'ingresso nel territorio nazionale è avvenuto regolarmente, attraverso il prescritto valico di frontiera, con un valido passaporto e per motivi turistici, ma risulti che in realtà è finalizzato ad una permanenza illegale. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura custodiale nei confronti degli imputati, desumendo la sussistenza dei gravi indizi del reato di favoreggiamento da alcune telefonate intercettate da cui risultava la diversa finalità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2004, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 16/12/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 2030
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19307/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG VI;
UG IC;
CA RI;
avverso l'ordinanza del 15/4/2004 del tribunale di Brescia. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. GALATI G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. VILLINI per VI e IC UG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha confermato in sede di riesame provvedimento del GIP applicativo di misura custodiale in carcere nei confronti di IC e VI UG e di BR UC, indagati, tra l'altro, per associazione per delinquere finalizzata a procurare, a fine di profitto, ingresso illegale in territorio italiano di giovani extracomunitarie, in particolare romene e lettoni. Secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, le ragazze venivano in genere contattate nei paesi di origine dal IC UG, ritenuto al vertice della organizzazione, ovvero dalla convivente UC (anch'essa di origine rumena) o da altri incaricati e impegnate per lavorare come intrattenitrici in un locale notturno di Lonato, gestito dallo stesso UG. L'ingresso in Italia era organizzato e avveniva, spesso con anticipazione del denaro da parte della organizzazione, sulla base del solo passaporto senza visto (quindi apparentemente per scopi turistici) mentre la successiva permanenza non era assistita dal permesso di soggiorno.
I ricorsi per Cassazione - proposti rispettivamente dai difensori di VI UG e di UC e di persona da IC UG, ma tra loro sovrapponibili - lamentano erronea applicazione di legge penale - inosservanza di norma processuale - vizio logico di motivazione, articolando argomenti così riassumibili a sensi dell'art. 173 disp. att. C.P.P.: non è ravvisabile il contestato reato scopo di cui all'art. 12 co. 3 e 3bis D.lgt. n. 286/98 e successiva modif., reato che è di mera condotta e di natura istantanea, esaurentesi con l'ingresso abusivo nel territorio dello Stato, così lasciando nella irrilevanza le condotte tenute successivamente;
il fine di profitto dev'essere relazionato a detto fatto istantaneo e non già a quanto eventualmente si verifica a ingresso avvenuto;
le straniere sono nel caso entrate in Italia "con modalità, quanto meno formalmente, regolari", mentre gli accordi internazionali richiamati (a proposito del visto) in nota dell'ufficio immigrazione della Questura di Brescia sono cosa diversa dalle disposizioni del T.U. la cui violazione è sanzionata dall'art. 12.; non è stata provata con la "dovuta certezza" la somministrazione del denaro ovvero delle istruzioni necessarie per il trasferimento in Italia e tali atti comunque sarebbero irrilevanti ai fini del reato contestato in quanto risolventisi in accordi riguardanti la successiva permanenza in Italia;
neppure potrebbe ipotizzarsi il reato di cui al quinto comma dello stesso art. 12, mancando il fine di ingiusto profitto;
questo non è ravvisabile nella scarsa remunerazione indicata dal Tribunale del riesame, essendo tale circostanza non presente neanche nella contestazione del P.M. e comunque non corrispondente alla realtà; si potrebbe, in definitiva, ravvisare la sola contravvenzione di cui all'art. 22 co. 12 T.U., contravvenzione che proprio perché tale non consente la configurabilità dell'associazione per delinquere. DIRITTO
1. Certo che il d.lgt. 25/7/1998 n. 286 (T.U. concernente la disciplina dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero) si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (art. 1), è comunque irrilevante - rispetto alle lettoni entrate in Italia, secondo la contestazione, in un periodo protrattosi almeno fino all'ordinanza custodiale (5/4/2004) - l'adesione di quel Paese alla Ue, avvenuta nel maggio successivo, non vertendosi evidentemente in un caso di abolitio criminis.
2. Per quanto suggestivamente illustrata dal difensore anche all'odierna udienza, la sostanza del ricorso non può trovare accoglimento.
3. È pur vero che il d.lgt. n. 40/1998 nel testo attualmente vigente distingue, anche agli effetti penali, tra la condotta del procurare l'ingresso (illegale) nel territorio dello Stato, fatto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 12, e l'agevolazione della permanenza rispetto a chi già si trova nella condizione di illegalità (quinto comma);
com'è vero che l'art. 4 regola al primo comma le condizioni (possesso di certi documenti e transito attraverso gli appositi valichi di frontiera) in presenza delle quali l'ingresso è consentito e che la polizia di frontiera - circostanza anche questa lumeggiata dalla difesa nella discussione di oggi - respinge (art. 10) coloro che si presentano ai valichi senza avere i "requisiti" prescritti. Questo però non significa che il sistema normativo nel suo complesso lasci senza sanzione fatti come quelli all'esame sol perché il transito al confine avviene in condizioni e con modalità formalmente regolari, ossia attraverso il valico vigilato e previa esibizione del passaporto (che abilita al breve soggiorno per motivi turistici).
4. In realtà la legge, segnatamente con le disposizioni di cui ai commi per primi citati dell'art. 12, tende - al di là di una terminologia non sempre felice - a impedire le immigrazioni illegali ovvero gli "atti diretti" a procurarle (cosa questa che indirettamente conferma come al centro dell'attenzione del legislatore non sia certo la sola azione del passaggio della linea di confine); d'altronde, se così non fosse, basterebbe a frustrare le finalità della legge la semplice dichiarata intenzione di entrare in territorio italiano per fini turistici, così rendendo addirittura più difficili i controlli con l'inizio degli spostamenti all'interno (per precisi riferimenti in questi sensi cfr.: Cass. sez. 1^, 29/10/2003, Botnaru, caso di straniero che, sorpreso in condizione di illegalità in territorio italiano, aveva dichiarato di essere diretto al suo paese di origine, e sez. 1^, 22/10/2003, Al Stani, in ipotesi di ingresso di straniero privo dei mezzi di sussistenza secondo la previsione di cui alla direttiva 1/3/2000 del Ministero dell'Interno). Preciso significato per l'interpretazione che qui si accoglie ha poi la previsione di cui al comma 3bis lett. a) dello stesso art. 12: proprio se si segue - sulla base della giurisprudenza di legittimità (RV 218087) accettata dallo stesso ricorrente - il principio che in detta previsione normativa, come nelle altre contenute allo stesso comma, si configurano non reati autonomi ma circostanze aggravanti a effetto speciale rispetto alla figura base del favoreggiamento della immigrazione clandestina, la contestuale menzione (del favoreggiamento) dell'ingresso e della "permanenza illegale" in certi casi ritenuti meritevoli di maggior sanzione rende manifesto che la condotta delittuosa non circostanziata deve necessariamente riguardare il fatto di immigrazione inteso in senso ampio.
5. Il reato di cui al primo comma dell'art. 12 è dunque integrato anche quando l'ingresso in territorio nazionale, di fatto finalizzato a soggiorno prolungato per svolgimento di lavoro o per altre attività, sia avvenuto attraverso il prescritto valico di frontiera, con un documento valido (passaporto) e per dichiarati fini turistici, mentre il "profitto", la cui finalità risulta espressamente prevista nell'ipotesi più grave ex comma 3bis, è da ritenere realizzato quando l'agente si sia posto (o abbia fine di porsi) in condizione di trarre un qualsiasi vantaggio dalla presenza dell'immigrato, vantaggio che perciò può anche consistere nel normale lucro ritratto da attività economica nella quale lo straniero sia coinvolto.
6. Concludendo, poiché il "visto" - sia che si abbia riguardo alle disposizioni segnatamente contenute nel primo comma dell'art. 4 della legge, sia che si considerino gli accordi internazionali come quelli citati dalla Questura di Brescia e che del resto sono in generale richiamati dallo stesso T.U. - costituisce la regola per l'ingresso in Italia mentre il permesso di soggiorno dev'essere richiesto non oltre gli otto giorni dall'ingresso (art. 5, secondo comma), non sembra discutibile nel caso, al livello dimostrativo voluto dall'art. 273/1 c.p.p., la sussistenza del supporto fattuale specifico: e invero i giudici del merito danno ampio conto - attraverso dettagliati richiami di conversazioni telefoniche, di dichiarazioni delle donne coinvolte e degli stessi clienti del locale - che le ragazze stesse, reclutate nei rispettivi paesi dalla UC o da altre persone incaricate, venivano impegnate, come accennato in premessa, per la specifica attività di intrattenitrici presso il locale bresciano, erano ricevute da qualcuno degli indagati o da persone di loro fiducia dopo il passaggio della frontiera e accompagnate presso il locale di Lonato dove era loro assicurato anche un alloggio;
sicché - anche a voler considerare soltanto l'attività (in sè non illegale) che le stesse svolgevano all'interno dell'esercizio pubblico, non avendo gli inquirenti, per quel che allo stato si sa, ritenuto di ravvisare nei confronti degli indagati alcunché di illecito nella percezione di "tariffe" per gli spostamenti delle ragazze fuori del locale, resta evidente anche il "profitto" nel senso detto e ritualmente contestato. Di qui anche la irrilevanza di ogni indagine circa la proporzionalità tra lavoro prestato e retribuzione.
7. Con riguardo alla rimanente parte del ricorso resta da dire che:
la somministrazione di denaro per il viaggio e per dimostrare alla frontiera la disponibilità minima prescritta si desume, sempre al livello indiziario che qui interessa e per quanto ai fini della condotta delittuosa possa rilevare, quanto meno dalla telefonata tra UG IC e tale Oxana, citata a pag. 4 della ordinanza impositiva;
le argomentazioni sulla possibile configurabilità di reati meno gravi restano superate da quanto innanzi detto, essendo del tutto irrilevante, come accennato, ogni indagine sulla "ingiustizia" del profitto, connotato previsto soltanto per la ipotesi delittuosa residualmente disegnata nel quinto comma dell'art. 12.
Assodata la configurabilità dei delitti scopo niente altro è da dire, perché nulla si lamenta coi ricorsi, in ordine alla contestata associazione per delinquere.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1/ter disp. att. C.P.P. . Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005