Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15426 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 154-26/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Illini Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 12771/00 Cron.36015 Consigliere MERCURIO Dott. Ettore Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.12/07/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IREPA - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE PER LA PESCA E in persona del legale rappresentante L'ACQUACOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 172002 Centrale dell'Istituto, 3520 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 479/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 22/06/99 - R.G.N. 360/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega FONZO FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 giugno 1999 il Tribunale di Salerno confermava la sentenza n. 3294/94 del locale Pretore del lavoro, con cui era stata rigettata la domanda proposta dall'Irepa (Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacultura) intesa ad ottenere dall'Inps lo sgravio contributivo di cui alla legge 1069/68. Il Tribunale disattendeva il primo motivo d'appello, con cui l'Irepa assumeva che il diritto allo sgravio derivava dall'art. 12 della legge n. 64 del 1986, nonché dalla delibera attuativa del Cipe del 17 luglio 1986, con cui si includevano tra i soggetti beneficiari anche “le associazioni di ricerca costituite da soli enti pubblici o con la partecipazione mista pubblico-privata a condizione del p riconoscimento della personalità giuridica"; osservava infatti il Tribunale che il primo comma del citato art. 12 prevede il diritto allo sgravio per le imprese meridionali, determinate dal Cipi, fornitrici di servizi destinati al sostegno delle attività produttive, mentre l'ultimo comma dello stesso art. 12 prevede la possibilità di concedere ai consorzi ed alle società consortili di ricerca ubicate nei territori meridionali, sia gli sgravi, sia contributi nella misura dell'80% per l'ammodernamento degli impianti, ovvero per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e qualificazione dell'apparato produttivo nel mezzogiorno, demandando al CIPE la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi. Pertanto, affermava il Tribunale, vi era una duplice previsione di benefici: da una parte l'estensione delle agevolazioni, tra cui gli sgravi, di cui si sarebbe dovuto occupare il CIPI, e dall'altra i contributi di cui si sarebbe dovuto occupare il CIPE. Alla previsione normativa avevano fatto seguito due deliberazioni: quella del CIPI dell'8 maggio 1986, in cui erano state indicate le imprese meridionali che potevano usufruire delle agevolazioni, e quella del CIPE del 16 luglio 1986, in cui erano stati indicati i soggetti beneficiari per la concessione dei contributi di cui all'ultimo comma del citato art. 12. Osservavano i Giudici di merito che era incongruo il richiamo fatto dall'Irepa a tale seconda delibera, in quanto la sua pretesa non atteneva ai contributi, ma agli sgravi, che erano riservati alle imprese ovvero ai consorzi o società consortili di ricerca. Era infatti da condividersi il rilievo del primo giudice, che aveva escluso la natura imprenditoriale dell'Irepa,considerando che il fine di lucro era escluso dallo statuto;
inoltre, la mancanza di attività imprenditoriale impediva la configurazione della figura giuridica del consorzio prescritta dall'art. 2602 cod. civ. Avverso detta sentenza l'Irepa propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste l'Inps con controricorso. W MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2195 cod. civ. in correlazione con gli artt. 2082 e 2555 dello stesso codice, che fissa i criteri generali per il carattere di industrialità ai fini del godimento degli sgravi, e dell'art. 18 dl 918/68 conv. in legge 1089/68, nella parte in cui individua le aziende industriali ai fini degli sgravi, nonché difetto di motivazione. Premesso che l'individuazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi deve essere compiuto alla stregua delle disposizioni codicistiche in mancanza di specifici criteri in materia, si lamenta che sarebbe difettata da parte del giudice di merito qualsiasi indagine per identificare l'attività svolta da essa Irepa, concretantesi nella ricerca scientifica e tecnologica diretta alla produzione di un servizio economicamente apprezzabile;
il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi che dimostravano il carattere industriale come l'erogazione nel 1990 da parte del Ministero della marina mercantile di un contributo di 650 milioni in relazione ad un progetto di ricerca e la stipula di un contratto con l'UE per 210.000 Ecu d a o . Si sarebbe dovuto dare applicazione anche all'art. 12 della legge 64/86 di previsione della concessione degli sgravi alle imprese meridionali che forniscono servizi a sostegno delle attività produttive. Il requisito dello scopo di lucro sarebbe superfluo, per cui sarebbe errato il ragionamento del Tribunale che ha escluso il carattere industriale dell'associazione che svolge iniziative industriali sostitutive a vantaggio di altre imprese nel campo della pesca. Il motivo non merita accoglimento. Quanto al difetto di motivazione, non era compito del Tribunale di ricercare gli elementi dimostrativi del carattere industriale della ricorrente, ma era onere della medesima di offrirli in giudizio, essendo insufficienti entrambe le allegazioni in tal senso contenute in ricorso, ossia il riferimento alla erogazione di contributi da parte del Ministero della marina mercantile e la stipula di un contratto con p l'UE, giacché non si assume che la loro esistenza fu effettivamente dedotta nei gradi di merito ed in ogni caso, risalendo il primo al 1990 e non essendo la data precisata per il secondo, non sarebbero mai sufficienti a fondare il diritto allo sgravio con decorrenza dal primo aprile 1983, tale essendo il contenuto del ricorso introduttivo, come descritto nella parte del presente ricorso relativo allo svolgimento del fatto, risultando che dal primo marzo 1991 la ricorrente fu poi inquadrata dall'Inps tra le imprese industriali. Né si lamenta che il Tribunale abbia omesso la valutazione di elementi diretti a dimostrare quanto meno, se non il fine di lucro, invero escluso dallo statuto, la gestione secondo criteri di economicità. Inoltre manca ogni riferimento in relazione all'ulteriore elemento indefettibile per la configurazione della impresa industriale ex art. 2195 cod. civ., e cioè la prova dell'esercizio di attività diretta alla produzione di un bene nuovo (cfr. tra le tante, Cass. 10 gennaio 1992 n. 196), Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 64 del 1986 e difetto di motivazione. Poiché l'Irepa era già stata riconosciuta impresa meridionale che svolge servizi di ricerca destinati alle attività produttive nel campo della pesca, a vrebbe dovuto essere ricompressa nell'elenco dei beneficiari degli sgravi;
sussisterebbero i requisiti previsti dall'art. 59 del DPR 218/78 per il diritto agli sgravi e cioè la sede nel meridione, l'essere una associazione di ricerca costituita da enti pubblici e privati con riconoscimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di impresa. industriale da parte dell'Inps. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il diritto allo sgravio deriverebbe non già dalla delibera del Cipe, ma direttamente dal citato art. 59 ; il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato sia in relazione alla ricerca di un'attività di impresa, sia con riguardo al comportamento dell'Inps, che aveva prima riconosciuto e poi revocato il riconoscimento della sua natura imprenditoriale. Neppure questo motivo merita accoglimento. Invero i requisiti indicati ( l'essere una associazione di ricerca costituita da enti pubblici e privati ed il riconoscimento della personalità giuridica) non sono quelli elencati all'art. 59 del TU n. 218 del 1978, che fa esclusivo riferimento alle "aziende industriali". Nessuna rilevanza può poi assumere il comportamento dell'Inps sull'avvenuto e poi revocato riconoscimento della natura industriale, poiché il diritto allo sgravio si ricollega alla attività esercitata nella sua oggettività, prescindendo dalla convinzione espressa dall'ente previdenziale. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 10,00, oltre quattromila euro per onorari. Così deciso in Roma il 12 luglio 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE, Mane IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, - 4 HDV 2002 IL CANCELLIERE