Sentenza 6 dicembre 2000
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In tema di concorso di più cause di proscioglimento, quando esista agli atti la prova evidente per una assoluzione piena dell'imputato, l'avvenuta <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 06/12/2000
1. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 1983
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - N. 17492/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 15 febbraio 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
OS LA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla violazione dell'art. 1 Legge n. 386/90 perché il fatto non è più previsto come reato, disponendo la, trasmissione degli atti al Prefetto di Treviso.
Il ricorrente deduce:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 102, c. 3 d.l. 30 dicembre 1999, n.507, 178, e 179 c.p.p., sul rilievo che all'imputato non è stato dato avviso della data fissata per il giudizio di appello;
2) analogo vizio in relazione all'art. 546, c. 1^ lett. c) c.p.p., per non contenere la sentenza impugnata, come quella di primo grado, alcuna indicazione degli elementi distintivi dell'assegno oggetto di contestazione;
3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di elementi per una pronuncia di assoluzione nel merito;
4) mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento volta ad accertare, attraverso consulenza tecnica calligrafica della firma apposta sull'anzidetto titolo.
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo risulta, esplicitamente finalizzato al recupero della fase dibattimentale ed alla pienezza del contraddittorio onde ottenere una possibile pronuncia assolutoria nel merito ed eliminare, di conseguenza, l'effetto pregiudizievole insito nell'instaurando procedimento amministrativo ex art. 102, c. 1^ d.l. n. 507/99. In questa prospettiva, ed in particolare sotto il secondo degli aspetti sopra segnalati, non può dirsi che manchi l'interesse giuridico alla impugnazione, come dedotto dal P.G. in udienza. Se non che deve ritenersi che, quand'anche venisse rimossa la, dedotta - e per la verità sussistente - nullità di ordine processuale, qualsiasi nuovo giudizio non potrebbe essere definito se non con, l'identica formula già adottata dal provvedimento impugnato.
Va al riguardo considerato quanto segue.
Come esattamente rileva, il ricorrente, il problema da lui posto non riguarda la gerarchia tra le formule di assoluzione nel merito e quelle di proscioglimento per una causa estintiva del reato: in ordine a tale problema, secondo il chiaro disposto dell'art. 129 c.p.p., evidentemente ispirato al principio del "favor rei", è
indiscutibile la prevalenza delle prime formule rispetto alle seconde, ogni volta che le prime siano assistite dall'evidenza della prova.
Nel caso di specie, invece, il problema attiene più esattamente all'esistenza o meno di una gerarchia interna tra le formule di assoluzione o proscioglimento nel merito, e più precisamente tra le formule di assoluzione in fatto (perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o perché il fatto non costituisce reato) e le formule di assoluzione in diritto (perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato).
Su questo secondo problema il disposto normativo non offre criteri di risoluzione testuali. Ma - come questa Corte ha già avuto modo di chiarire(Sez. 3^, 6 ottobre 1993, n. 9096) - in tal caso si può ben ricorrere per analogia al criterio gerarchico stabilito per il concorso tra formule nel merito e formule di estinzione del reato. In entrambi i casi, infatti, esiste una situazione processuale che impone una pluralità di esiti, non tutti egualmente liberatori per l'imputato; ovverosia esiste una situazione che presenta una molteplicità di mezzi per liberare l'imputato dal processo, fra i quali il giudice deve scegliere sapendo che alcuni di essi, se pure esonerano l'imputato dalla sanzione penale, non lo esonerano da altre sanzioni o amministrative o civili o semplicemente sociali. L'analogia fra i due casi è particolarmente intensa quando a concorrere nella concreta situazione processuale sono - come nella fattispecie "de qua" - l'assoluzione "perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato" è una formula di assoluzione in fatto. Infatti, pur appartenendo anch'essa alla categoria delle assoluzioni nel merito (cfr. comma 1^ dell'art. 530 c.p.p.), la prima formula dichiara la estinzione della, norma incriminatrice con una portata, liberatoria per l'imputato chiaramente meno intensa di quella propria delle formule "perché il fatto non sussiste", "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato": così come la dichiarazione di estinzione del fatto-reato ha una portata liberatoria minore rispetto alle stesse formule di assoluzione nel merito.
Orbene, nel disciplinare il concorso processuale di più cause di proscioglimento, il legislatore ha, stabilito un ordine progressivo sulla base della, efficacia, liberatoria della formula, statuendo che in presenza di una causa estintiva del reato il giudice deve applicare tuttavia la formula di assoluzione nel merito se questa è già assistita da una prova evidente. Per analogia, quando ricorre un'altra causa di proscioglimento, il giudice sarà tenuto a scegliere la formula progressivamente più liberatoria, sempre che la prova a sostegno di questa risulti già evidente allo stato degli atti. In particolare, quando esista una causa di assoluzione in diritto ("perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato") il giudice dovrà verificare se non esista già la prova evidente per una assoluzione in fatto ("perché il fatto non sussiste" ecc.).
Perciò, non può condividersi la decisione di Cass. Sez. 6^, 23 marzo 1992, Valpiani, mass. 190262, secondo la quale, in presenza di una "abolitio criminis" il giudice non è tenuto ad accertare preventivamente se il fatto non sussiste o non è attribuibile all'imputato. Va solo precisato che la prevalenza dell'una o dell'altra formula secondo il criterio del "favor rei" viene in gioco ovviamente soltanto quando entrambe le formule sono concretamente applicabili secondo le risultanze allo stato degli atti (e in questo senso, ma solo in questo senso limitato, la predetta decisione può essere condivisa).
In definitiva va affermato il principio che la presenza di una "abolitio criminis" non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di assoluzione o di proscioglimento più favorevole nel merito, a condizione tuttavia che esista già agli atti la prova evidente per una assoluzione in fatto.
Ed è proprio la carenza - nella fattispecie in esame - d'una siffatta condizione, che rende inaccoglibile la doglianza dell'attuale ricorrente. È agevole rilevare, invero, che la situazione processuale portata all'esame del giudice d'appello non consentiva, nel caso concreto, in alcun modo di ravvisare negli atti acquisiti la "evidenza della prova" di cui sopra, tanto desumendosi a chiare lettere dal medesimo tenore dei motivi di gravame (riproposti in questa sede ai n. 2), 3) e 4), che postulano, tra l'altro, la necessità di indagini circa la identificazione dell'assegno emesso senza autorizzazione del trattario e persino sulla paternità stessa della sua sottoscrizione: vale a dire di attività processuali non più consentite - come detto - una volta intervenuta la "abolitio criminis". Derivandone che, anche in costanza di un contraddittorio validamente costituito, la decisione della corte di merito, ora impugnata, non avrebbe potuto essere differente da quella adottata.
Un ultimo rilievo s'impone e concerne la richiesta, contenuta nei motivi nuovi depositati il 20 ottobre 2000 è intesa a sollecitare la declaratoria di estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione. Va da sè che giammai potrebbe sostituirsi con il proscioglimento per una causa estintiva del reato la più favorevole formula "perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato".
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001