Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2003, n. 4296
CASS
Sentenza 2 dicembre 2003

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La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" - ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale - oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità del'art. 2 cod. pen. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale).

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  • 1Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2003, n. 4296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4296
Data del deposito : 2 dicembre 2003

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