Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 397 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DICLA CORTE SUPREMA DI CA SEZIONE TERZA CIVILE Mutuo. Prova. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4279/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron.11677 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere MALZONE Consigliere Rep. 1951 Dott. Ennio TALEVI Rel. Consigliere Ud. 07/12/00 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORSE CASSAZIONE ROPIE SE NTENZA Richless coria studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per t صوط CE, LE AR AU, LE 11 APR 2001 LE OL, LE CA, LE SC, quali eredi di CANCELLERIA LE NO, da considerarsi domiciliate in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato SIRO CENTOFANTI con studio in 06122 PERUGIA VIA FANI 14, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BE CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P 2000 75, BAFFI presso lo studio dell'avvocato SABINO 2005 ACCOMANDO, che la difende, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 341/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 07/07/99 e depositata il 13/09/99 (R.G. 120/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Siro CENTOFANTI;
udito l'Avvocato Sabino ACCOMANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi. N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI BE otteneva dal Presidente del tribunale di Urbino a carico di BR CA ingiunzione di pagamento della somma di £. 50 milioni, oltre interessi di legge, quale importo di un mutuo concesso alla fine del 1988 e mai restituito. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo che non aveva mai ricevuto il prestito dalla BE, che gli assegni circolari esibiti a riprova dalla ricorrente gli erano stati consegnati non da costei ma da un terzo, e che il credito non era esigibile ex art. 1817 c.c. Il Tribunale di Urbino, con sentenza 14 novembre/23 dicembre 1996 respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannava l'CA a rifondere alla BE le spese del giudizio. Proponeva appello BR CA. Resisteva in giudizio CI BE. Con sentenza 7.7 -13.9.1999 la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello, confermava la sentenza e condannava l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese di lite che liquidava in complessive £.
8.424.900. Contro questa decisione CA MA UR, CE, OL, CA, AR quali eredi di CA BR ricorrono per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso BE CI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1813 E 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI O RILEVABILE D'UFFICIO IN RELAZIONE 3 ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata si è posta nel più netto ed assoluto contrasto con l'insegnamento costante e consolidato della Suprema Corte. Costituisce infatti “jus receptum” che la dazione di una somma di denaro, che l'attore assuma essere stata consegnata a titolo di mutuo, non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, qualora l'accipiente, ammessa la ricezione, contesti il titolo della consegna e, correlativamente, l'obbligo di restituzione. Inoltre la Corte non ha tenuto conto che la BE non aveva neppure provato la consegna dei titoli ad CA BR ed anzi l'aveva esclusa facendo presente che aveva consegnato gli assegni a RO ES (moglie dell'CA). Pertanto, se pur il predetto profilo non era giuridicamente determinante, dagli atti di causa risultava confermata la circostanza sempre sostenuta da CA BR, per cui egli non solo non si era mai obbligato a restituire alcunché a BE CI, ma non aveva mai ricevuto nulla in consegna dalla stessa. Il motivo non può essere accolto per due ragioni, ciascuna delle quali già da sola sufficiente: -A) in quanto presuppone una errata interpretazione dell'impugnata decisione e non considera la vera ratio decidendi dell'impugnata sentenza. La Corte di merito infatti, ben lungi dall'aver dedotto l'esistenza del mutuo dalla semplice dazione della somma di denaro in questione, ha esposto una lunga ed articolata motivazione sul punto esponendo elementi di fatto ed argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni (e tra l'altro del fatto che doveva ritenersi provata la sussistenza del mutuo); -B) in quanto comunque detto percorso argomentativo è esauriente (prendendo in considerazione tutti i punti essenziali della questione e, tra l'altro spiegando - pure se in parte implicitamente - anche perché la Corte ha ritenuto di dar importanza decisiva al fatto che l'CA aveva presentato in banca ed incassato gli assegni, e di negare quindi implicitamente rilevanza all'individuazione della persona alla quale la BE li aveva materialmente consegnati), logico, non contraddittorio e rispettoso della normativa in questione. Non sembra inutile aggiungere che la Corte ha in sostanza basato la sua motivazione, oltre che su altre risultanze, anche sulla valutazione del comportamento (soprattutto processuale ma implicitamente anche extraprocessuale) dell'CA (v. ad es. il periodo contenente le parole: “...Né può trascurarsi, al fine di rendere ancor più sicuro il convincimento, l'atteggiamento obiettivamente ambiguo tenuto dall'apponente...); e che anche soltanto quest'ultimo elemento basterebbe, anche a prescindere dalle residue argomentazioni, a sorreggere ritualmente le conclusioni in questione, dato che, come questa Corte Suprema ha più volte rilevato, il comportamento processuale (la cui nozione e' comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova. (Cfr. tra le altre Cass. n. 193 del 5/1/1995 e Cass. 3822 del giorno 1/4/1995). Non sembra inutile ribadire infine che il fatto che la Corte abbia ritenuto provato il mutuo sulla base non della semplice dazione della somma di denaro suddetta ma di una esauriente ed articolata motivazione concernente una pluralità di elementi rende del tutto inapplicabile la giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 E 4 C.P.C." esponendo le seguenti argomentazioni. La sentenza impugnata ha asserito che CA BR non avrebbe più proposto in sede di appello "la richiesta di revoca del decreto in quanto asseritamente nullo per difetto di prova scritta" onde avrebbe rinunciato a tale aspetto ex art. 346 c.p.c. Tale valutazione è del tutto 5 erronea in quanto il profilo relativo alla mancanza di prova scritta era stato da Ar- cangeletti BR tutt'altro che abbandonato o rinunciato, tanto che ancora a p. 3 dell'atto di appello aveva censurato recisamente la sentenza di primo grado "innanzi tutto. perché il decreto opposto è stato pronunciato senza che vi fosse la benché minima prova scritta di quanto affermato dalla ricorrente signora BE CI". Il motivo è inammissibile in quanto non prende ritualmente in esame la motivazione sul punto (la cui parte essenziale è la seguente: ..pur avendo nel suo atto di impugnazione dedotto tra l'altro la questione della nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta del credito, nel rassegnare le conclusioni sia nel suddetto atto che in via definitiva ha chiesto alla Corte, in totale riforma, di accertare l'inesistenza di un credito della BE nei suoi confronti (ovvero la sua inesigibilità) e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto....") la quale ha (palesemente) considerato il rilievo di cui a pag. 3 dell'atto di appello, ma lo ha valutato di rilevanza non decisiva di fronte all'omessa riproposizione della questione (omissione chiaramente ritenuta significativa in modo decisivo) in sede di conclusioni sia nel suddetto atto che in via definitiva...". Trattasi di un iter argomentativo (peraltro immune da vizi) che le ricorrenti hanno omesso di considerare ritualmente per denunciarne asseriti vizi logici o giuridici. Occorre infatti ricordare che il motivo di ricorso per cassazione non può consistere nella mera riproposizione di circostanze di fatto (od argomentazioni) già prese in esame (e, nel caso di argomentazioni, considerate non convincenti) dal Giudice di merito;
ma deve invece consistere nella denuncia di specifici vizi logici o giuridici nella motivazione esposta da quest'ultimo; ovvero nella denuncia di omessa motivazione sul punto. Nella specie la motivazione sussiste e quindi le parti ricorrenti avevano l'onere di prenderla ritualmente in considerazione. Il non averlo fatto comporta 6 l'inammissibilità del motivo. Non sembra infine inutile aggiungere che a tale error inconclusione non è d'ostacolo il fatto che di fronte alla denuncia di un procedendo (nella specie è lamentata anche la violazione dell'art. 112 c.p.c.) questa Corte Suprema e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996); infatti tale potere-dovere sussiste (e va esercitato) per accertare la fondatezza di motivi di ricorso ammissibili e non per integrare le lacune di motivi inammissibili. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1817, 1° COMMA, C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 E N. 5 C.P.C." esponendo le seguenti argomentazioni. La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di inesigibilità del credito, riproposta dall'appellante in relazione all'art. 1817 c.c. non considerando che, trattandosi, secondo l'assunto della BE, di un preteso mutuo, in cui secondo la sua stessa versione non sarebbe stato fissato un termine per la restituzione, la norma applicabile in quanto specifica al contratto di mutuo e all'ipotesi fattuale sostenuta. sarebbe stata solo quella dell'art. 1817, 1° comma. c.c., la quale non prevede possibilità alternative esimenti, per cui in ogni caso il preteso creditore di una somma erogata a mutuo e della quale non è stato fissato il termine di restituzione è tenuto ad esperire la richiesta preliminare al Giudice di fissazione del termine per la restituzione. Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti la Corte, a sostegno della decisione sul punto ha esposto due autonome rationes decidendi: quella basata sull'applicabilità dell'art. 1183 cit. (norma di carattere generale in tema di tempo dell'adempimento delle obbligazioni), che le ricorrenti hanno evidentemente inteso censurare allorché hanno affermato l'applicabilità (invece) 7 della norma contenuta nell'art. 1817 cit. "...in quanto specifica al contratto di mutuo...", ed un'altra [“...perché comunque la richiesta di restituzione della somma data a mutuo fu avanzata a distanza di ben cinque anni dalla sua erogazione, allorché cioè l'intenzione di non adempiere da parte dell'CA era non tanto chiaramente ipotizzabile quanto apertamente dichiarata con il suo comportamento (confermato poi dalla resistenza in giudizio) ..."], la quale invece non è stata oggetto di rituale (ed in particolare di specifica) doglianza. Con la conseguenza che la decisione è destinata a restar ferma comunque sulla base di detta ratio non (ritualmente) censurata (e che quindi non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte Suprema) la quale d'altra parte è del tutto autonoma ed idonea (in relazione all'iter logico della motivazione) a sostenere la decisione stessa. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti a rifondere alla controparte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 122.000 oltre £ 4.000.000= (quattro milioni) per onorario. 40000 Così deciso a Roma il 7.12.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 290000 Albert. Ten 2 A M O R IL CANCELLERE C1 E T A Glarpbattis Giovanni TI R T N OTT. 2001e E Depositata in Cancelleria ILA E 0 L 0 L M versato S .0 E A ri T D ry 0 Oggi, li 11 APR 2001- ia datd N U 9 o iz 2 C d A F O I I a in D e I) C r tti I ia to N A 5 N IL CANCELLIERS F z A I O to ra F ra 3 T izio H t U n C N is G 8 e Giovanni TI rv E ria ig g 3 e C e A Z S O I N E C ir E S E a R T A ile 4 D U B R M Il b D O a . a s s M * C . .s n r. p o D p (D ( s e 8 R il