Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 2
In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilità del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilità della contestata calunnia).
Nel caso di calunnia indiretta o reale, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell'art. 368 cod. pen., che si consuma con la simulazione delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo, è ipotizzabile il tentativo, come quando l'agente sia sorpreso nell'atto della simulazione o comunque quando questa non sia portata a compimento per fatto indipendente dalla volontà dell'agente, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dei requisiti della idoneità e univocità.
Commentari • 2
- 1. Calunnia: sussiste anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto di falsa incolpazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto …
Leggi di più… - 2. Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/1999, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AT Fulgenzi Presidente del 21/5/1999
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 999
3. " IT AR " REGISTRO GENERALE
4. " EN MA " N. 45718/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI GI e da DU
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 22.9.1998, che confermava la loro dichiarazione di colpevolezza per il reato di calunnia
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
o s s e r v a
Con sentenza in data 22.9.1998 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva NI GI e DU AT responsabili del reato di calunnia continuata in danno dell'ispettore di polizia EN Sergio, commesso fino al 22.11.1988; ed assolveva il DU, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di concorso in calunnia posta materialmente in essere da RA IN, poi deceduto, rideterminando in conseguenza la pena inflitta in primo grado. Gli imputati avevano a suo tempo presentato separati esposti con i quali accusavano l'ispettore EN di aver operato pressioni sul DU e sul RA per indurli ad introdurre eroina nell'autovettura dello NI, in modo da poterlo trarre in arresto per commercio di stupefacenti. Argomentava la Corte che le accuse contro l'ufficiale di polizia giudiziaria si dovevano ritenere senz'altro infondate ed erano state proposte nella necessaria consapevolezza della loro falsità, secondo un disegno preordinato e comune a tutti gli imputati;
e che il fatto era penalmente rilevante, essendosi attribuito all'EN il reato di tentata calunnia (secondo al sentenza configurabile) o quanto meno il reato di abuso d'ufficio.
Ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
Secondo lo NI la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che all'EN fosse stato addebitato un reato, perché la calunnia è reato formale ed istantaneo e non ammette il tentativo, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.. III, 22.5.1967, Hrvatic). Non sarebbe neppure configurabile nei fatti addebitati all'EN, a differenza di quanto afferma la sentenza impugnata, il reato di abuso d'ufficio. Il dolo avrebbe dovuto essere senz'altro escluso, quando la sentenza stessa ritiene possibile che l'ispettore EN abbia tentato di ottenere dichiarazioni accusatorie nei confronti dello NI: ciò che legittima a quest'ultimo a ritenere soggettivamente la verità dei fatti poi denunciati. Farebbe innanzi tutto difetto, comunque, il presupposto obiettivo del reato, e cioè la falsità dell'incolpazione, che non è in alcun modo ritenibile nel difetto di qualsiasi indagine al riguardo. Ove poi le indagini fossero state pretermesse nel presupposto della evidente inverosimiglianza della denuncia, farebbe difetto l'attitudine della stessa a provocare l'inizio di un procedimento penale e quindi l'elemento materiale della calunnia. Vi sarebbe inoltre difetto e manifesta illogicità della motivazione in genere, perché la sentenza impugnata ricalcherebbe la motivazione di quella di primo grado senza prendere in esame le deduzioni sviluppate nell'atto di appello.
Il DU deduce a sua volta difetto e manifesta illogicità della motivazione, secondo lui basata su inammissibili presunzioni circa un concerto criminoso tra lui e lo NI.
I ricorsi non possono essere accolti.
Non appare fondatamente criticabile, innanzi tutto, la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che all'ispettore EN sia stata addebitata, con gli esposti in argomento, una condotta tale da integrare in astratto estremi di reato. Il principio affermato da questa Corte con la sentenza sopra citata riguarda infatti il caso della calunnia cosiddetta diretta o formale, che si consuma con la presentazione di denuncia, querela od atto equiparato;
e non ammette perciò il tentativo, almeno al di fuori dell'ipotesi astratta e scolastica della denuncia indirizzata all'autorità e non pervenuta a destinazione per fatto indipendente dalla volontà del denunciante. Lo stesso principio non può trovare però applicazione nel caso, previsto nella seconda parte del primo comma dell'art. 368 c.p., della cosiddetta calunnia indiretta o reale, che si consuma con la simulazione delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo. Ben può avvenire infatti, in tal caso, che l'agente venga sorpreso nell'atto della simulazione o che comunque questa non venga sorpreso nell'atto della simulazione o che comunque questa non venga portata a compimento per fatto indipendente dalla sua volontà, restando perciò priva di effetto e non provocando il pericolo di una incriminazione a carico di diverso soggetto;
e d è indiscutibile che nella ipotesi sia ravvisabile una condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dai requisiti della idoneità e della univocità.
Tali requisiti sono stati ravvisati in sede di merito anche nella condotta addebitata dall'EN, che secondo le denunce inoltrate a suo carico si sarebbe adoperato per indurre il DU e il RA a simulare tracce di colpevolezza dello NI relativamente al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990, essendosi correttamente ritenuto anche in tale ipotesi un principio di esecuzione e non già un disegno rimasto nella fase dell'ideazione e del mero progetto. Aggiunge la sentenza di appello che in ogni caso, e cioè anche indipendentemente dalla configurabilità del tentativo di calunnia, la condotta degli imputati resta penalmente rilevante, avendo essi addebitato all'EN un comportamento tale da integrare quanto meno gli estremi dell'abuso d'ufficio. Il rilievo è esatto;
e del tutto inconsistenti risultano sul punto le argomentazioni dello NI, che invoca lo ius superveniens rappresentato dall'art. 1 della L. n.234/97. Tale legge, come noto, ha modificato profondamente la struttura del reato previsto dall'art. 323 c.p., restringendo in misura notevole la potenziale sfera di applicazione della norma incriminatrice. Non è, peraltro, ad essa che occorre far riferimento per valutare la rilevanza penale del comportamento degli imputati, bensì a quella vigente all'epoca in cui tale comportamento venne posto in essere;
ed invero, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie delittuosa e come tale va apprezzato in relazione al momento consumativo, senza che sulla configurabilità della calunnia possano influire vicende successive che attengano alla configurabilità del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere col principio sancito dall'art. 2 c. 2 c.p. Per questo motivo è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al reato presupposto, la rilevanza dell'abolitio criminis intervenuta successivamente alla falsa incolpazione;
e deve a maggior ragione essere esclusa la rilevanza di modifiche legislative per effetto delle quali possa essere posta in discussione la configurabilità attuale del reato presupposto.
Parimenti infondati sono gli altri rilievi.
Si è costantemente ritenuto, invero, che il procedimento per calunnia non richiede necessariamente l'accertamento preventivo dell'innocenza dell'incolpato nell'ambito di un procedimento penale instaurato pregiudizialmente nei suoi confronti, allorché la falsità dell'incolpazione appaia manifesta e non si ravvisi pertanto la necessità di indagini sull'esistenza del reato presupposto. Ciò non significa peraltro, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, che in un caso del genere debba essere esclusa la calunnia per inidoneità della condotta dell'agente a determinare, mediante al sua falsa denuncia, l'apertura di un procedimento penale. Il reato di cui all'art. 368 c.p. è reato di pericolo, ad integrare gli estremi del quale è sufficiente la possibilità astratta dell'incriminazione dell'incolpato; e tale possibilità esiste in ogni caso in cui l'incolpazione non sia talmente inverosimile da escludere anche sul piano ipotetico, per la sua obiettiva inidoneità al riguardo, qualsiasi indagine sui fatti che ne costituiscono l'oggetto.
Quanto al dolo, esso consiste nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato; e tale consapevolezza è stata ritenuta dai giudici di appello sulla base di una motivazione puntuale, congrua ed ineccepibile sotto il profilo logico, come tale insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità. Nessun pregio presentano del resto le argomentazioni sul punto del ricorrente, dal momento che ricercare dichiarazioni accusatorie nei confronti di una determinata persona è cosa ben diversa dalla tentata induzione dei dichiaranti a simulare tracce di reato nei confronti della stessa persona;
e che l'aver appreso eventualmente la prima circostanza non autorizzava di certo lo NI a ritenere in buona fede la seconda.
Al contrario di quanto dallo NI da ultimo dedotto, al sentenza dà ampiamente conto delle censure contenute nei motivi di appello e le disattese attraverso argomentazioni articolate e complete, non fondatamente criticabili in alcun modo sotto il profilo giuridico e sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di motivazione. Identiche considerazioni, data la stretta connessione tra la posizione dei due ricorrenti, valgono anche per il ricorso del DU. Le censure di quest'ultimo si pongono, del resto, al limite dell'ammissibilità, consistendo in generici e non approfonditi rilievi sul pretesto difetto di dolo, che la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, ha ritenuto peraltro sulla base di una motivazione anche sul punto ed anche relativamente alla posizione del DU adeguata ed immune da censura sotto il profilo logico e giuridico.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 21 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999