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10 marzo 1975
10 marzo 1975
Art. 1.
L' articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".
L' articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".
Commentario • 1
- 1. Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008 · 0.7250075
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 26/09/1983, n. 265Provvedimento: […] Invero l'impugnato art. 1 legge regionale n. 39/1975 concerne esclusivamente l'inquadramento del personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e stabilisce che questo inquadramento avviene in base alla Tabella A, allegata alla legge stessa con il provvedimento prescritto dall'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25. […] In conformità a queste norme della legge dello Stato, l'impugnato art. 1 legge regionale n. 39 del 1975 ha inquadrato il personale nei vari livelli retributivi contemplati dall'art. 9 legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 (modificato dall'art. 1 legge regionale 20 luglio 1973, […]Leggi di più...
- regione emilia-romagna·
- sent. 265/83 a. questione di legittimita' costituzionale·
- trasferimento alla regione del personale di enti pubblici soppressi·
- disparita' di trattamento rispetto ad altri dipendenti di enti pubblici soppressi·
- inammissibilita' per difetto di rilevanza.·
- infondatezza ed esclusione della questione di legittimita' costituzionale.·
- sent. 265/83 b. questione di legittimita' costituzionale·
- legge regionale 30 maggio 1975 n. 39, art. 1 e tab. a·
- art. 1 e tabella a legge regionale emilia-romagna n. 39 del 1975·
- riferimento nella specie, alle mansioni concretamente esercitate anziche' alla carriera di concetto·
- inquadramento dei dipendenti di enti pubblici al iv livello retributivo