Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 13314
CASS
Sentenza 28 marzo 2006

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Massime1

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, il giudice é tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento presupposto che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento amministrativo non integra il reato contestato. (In motivazione la Corte sottolinea che la struttura del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche é del tutto corrispondente a quella di cui all'art. 650 cod. pen. in ordine al quale la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare il principio massimato).

Commentario1

  • 1Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 13314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13314
Data del deposito : 28 marzo 2006

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