Sentenza 28 marzo 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, il giudice é tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento presupposto che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento amministrativo non integra il reato contestato. (In motivazione la Corte sottolinea che la struttura del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche é del tutto corrispondente a quella di cui all'art. 650 cod. pen. in ordine al quale la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare il principio massimato).
Commentario • 1
- 1. Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 13314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13314 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/03/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 359
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046526/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) DO PH N. IL 03/04/1963;
avverso SENTENZA del 17/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 ottobre 2005 la Corte d'Appello di Roma confermava la assoluzione decisa dal Tribunale di Roma, perché il fatto non sussiste, nei confronti di DO ST, cittadino marocchino, in relazione alla imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi trattenuto nel territorio dello stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Roma impartito in data 16 maggio 2003. Il Tribunale riteneva illegittimo il provvedimento del Questore perché non sufficientemente motivato in ordine al mancato trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza Temporaneo, non ritenendo adeguata la motivazione della "indisponibilità di posti". Sotto altro profilo, rilevava che il provvedimento in questione non dava conto nemmeno dei motivi che non avevano consentito di procedere all'immediato accompagnamento dello straniero alla frontiera, ai sensi dell'art. 14, comma 1, stessa legge: tale aspetto, infatti, sarebbe pregiudiziale rispetto all'invito a lasciare il territorio nei 5 giorni, come previsto dal comma 5 bis.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma per violazione della legge penale perché nella specie la motivazione contenuta nell'ordine del Questore era da ritenere congrua e legittima, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte.
Nè avrebbe significato la questione relativa alla mancanza di motivazione sul punto della impossibilità di accompagnare immediatamente lo straniero alla frontiera, posto che tale aspetto non era stato dedotto nei motivi di appello.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il provvedimento del questore che ordina l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio dello Stato deve essere motivato e compete al giudice investito del procedimento per inottemperanza allo stesso il controllo sulla relativa motivazione (in tal senso: Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2003, ric. P.M. in proc. Popova, RV 227550; Cass. Sez. 1^, 9 novembre 2005, ric. Zaki, RV 232670; Cass. Sez. 1^, 28 settembre 2005 ric. P.G. in proc. Racu, RV 232167). Non può essere condivisa nemmeno l'opinione che l'obbligo di motivazione sia escluso considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (in questo senso Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, ric. Sabahi, RV 227224 e Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, ric. P.M. in proc. Fedi, RV 226063), e ciò in quanto la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa;
inoltre il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previsto dall'art. 14 in esame costituisce una ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (posto che, in assenza di questa, sarebbe impossibile il controllo della correttezza e, in ultima analisi, della legittimità dell'operato dell'amministrazione); infine, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1996, ric. Genovesi, RV 204339; nello stesso senso Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1999, ric. Cozzolino, RV 215243). Nella specie, poi, la struttura del reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 c.p., in ordine alla quale la giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, che "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 c.p.". (cfr. giurisprudenza già citata e, inoltre, Cass., Sez. 1^, 3 luglio 1996, ric. Soave, RV 205585). Quello sulla legittimità dell'atto presupposto è, dunque, un controllo che compete al giudice ex officio.
Ciò posto, va rilevato che il provvedimento del Questore di Roma con cui è stato intimato allo HA di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica non è privo di motivazione, dando espressamente atto della impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea stante la "indisponibilità di posti". Si tratta di motivazione caratterizzata da sintesi estrema, ma non inesistente nel puramente ripetitiva della formula usata dal legislatore (essendo specificamente indicata la ragione ostativa all'inserimento e al trattenimento dello HA nel centro in questione). Ne viene - come si è detto - la fondatezza della doglianza sollevata sul punto dal P.G..
Infondato risulta invece l'altro rilievo dedotto nel ricorso, riguardante l'assoluta assenza di motivazione da parte del provvedimento prefettizio delle ragioni che avevano reso impossibile l'immediata espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge indicata e avevano quindi comportato l'adozione delle altre modalità previste per l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale (trattenimento presso un C.P.T. ovvero intimazione a lasciare il territorio dello stato nei cinque giorni successivi). Tale omissione, rilevabile ex officio sulla base delle considerazioni sopra illustrate, si riscontra tanto dall'esame del provvedimento del Prefetto, quanto di quello del Questore ovvero degli atti successivi e comporta la illegittimità dell'atto amministrativo assunto nell'ambito della procedura prevista dalla legge in questione per l'allontanamento del cittadino straniero.
Come rettamente è osservato nella sentenza impugnata, soltanto dopo che si sia dato conto della impossibilità di eseguire l'espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, può essere disposto il trattenimento dello straniero presso un C.P.T. ovvero può essere ordinato il suo allontanamento. La mancata osservanza di quanto prevede la norma indicata per la prima fase della procedura (che costituisce presupposto per la corretta esecuzione della successiva) comporta la illegittimità e quindi la disapplicazione degli atti conseguenti. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006