Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
L'abolizione delle barriere doganali, dovuta alla creazione a far data dal 1° gennaio 1993 del mercato unico europeo, non ha fatto venir meno la punibilità delle condotte di contrabbando commesse anteriormente, permanendo comunque il debito derivante dall'obbligazione tributaria già evasa (fattispecie in tema di evasione dell'IVA all'importazione di metalli non ferrosi destinati al mercato nazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2006, n. 21197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21197 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
2 1 19 7 / 0 6
Udienza REPUBBLICA ITALIANA pubblica in In nome del popolo italiano data 11/5/2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N.дор QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE
31032/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. La wr fiorgio Presidente dott. Gle mese Audree Consigliere dott. Retelle Maio Consigliere
Auriella dott. Napp Consigliere
D. Tomassi Mare Aefacie Consigliere dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GG EN, n. a Milano il 10 dicembre 1945
SO SS, n. a Milano il 20 aprile 1953
PR CE, n. a Grosseto il 21 marzo 1946
De ZI IG, n. a Margno il 19 giugno 1937
avversO
la sentenza della Corte d'appello di Milano deposi- tata il 14 ottobre 2004 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. R.D'Angelo froval che ha chiesto il rijete per GI LF •·e Ciprion' cc.sn. per prescrizione per il ricorso De Lorewa" l' udito il difensor e Avv. Paola Villa in sost. Arvi regi
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di
Milano ha confermato la dichiarazione di colpevo- lezza di EN GG, SS SO e Mar- cello PR in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rea- ti tributari: ha confermato altresì la dichiarazio- ne di colpevolezza di SS SO in ordine al delitto di contrabbando e di EN GG,
SS SO, e IG De ZI in ordine al delitto di furto aggravato, così modificata l'impu- tazione di ricettazione originariamente contestata a De ZI.
Quanto al delitto associativo e al delitto di con- trabbando, hanno ritenuto i giudici del merito che gli imputati disponevano di una complessa ed effi- ciente organizzazione destinata all'evasione del-
l'IVA all'importazione di metalli non ferrosi, che essi fraudolentemente dichiaravano di importare in regime di esenzione, perché destinati alla riespor- tazione, mentre in realtà li immettevano in commer- cio sul mercato nazionale, operando attraverso le società C.C.R.O. s.r.l., facente capo a EN
GG, I.D.F. s. r.
1. e I.D.F. s.a.s., ammini- strate da SS SO, ME s.r.l., ammini- strata da IG De ZI, ON Metal Finance
s.r.l. e Tradem e Lombarda Minerali Metalli s.r.l., facenti capo a CE PR. In particolare la C.C.R.O. s.r.l. importava le merci con falsa di- chiarazione di destinazione alla riesportazione e le cedeva poi immediatamente, già prima dello sdo- ganamento, ad alcuna delle altre società.
Quanto al delitto di furto, i giudici del merito ne hanno desunto la prova da talune intercettazioni telefoniche e dall'accertamento che cinquecento quintali di alluminio, sottratti il 22 novembre
1993 Alluminio Zanardi s.r.l., erano venuti nella disponibilità degli imputati con falsa documenta- zione di accompagnamento.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
2. EN GG propone tre motivi d'impugna- zione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione di condanna per il delitto asso- ciativo, lamentando che i giudici del merito abbia- no apoditticamente affermato la partecipazione de- gli altri imputati a un'attività di contrabbando che egli esercitava da solo attraverso la società
C.C.R.O. s.r.l., mentre le società facenti capo ai coimputati intervenivano solo acquistando la merce già importata e quindi compiendo un'attività niente 3
affatto indispensabile all'evasione dell'IVA e CO- munque inconsapevole dell'evasione. Aggiunge che alcuni dei coimputati neppure si conoscevano e quindi non potevano partecipare a una comune asso- ciazione, mentre le attività si svolsero in un arco temporale tanti ristretto da escludere la stabilità del sodalizio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogi- cità della motivazione di condanna per il delitto di furto, che secondo l'accusa sarebbe stato com- missionato da IG De ZI. Sostiene di essersi limitato a segnalare a SS SO il fornito- re dell'alluminio di cui aveva bisogno IG De LO RE;
sicché sarebbe a suo carico configurabile tutt'al più la contravvenzione di cui all'art. 712
c.p.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione di diniego delle invocate atte- nuanti generiche e di determinazione in misura ec- cessiva della pena, giustificati solo con riferi- mento ai suoi precedenti e alla gravità dei fatti.
3. SS SO propone cinque motivi d'impu- gnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza im- pugnata, lamentando che i giudici del merito -ab- biano omesso di rilevare, a norma dell'art. 129
c.p.p., la sopravvenuta insussistenza del delitto di contrabbando contestatogli come commesso nel
1991, posto che l'entrata in vigore del Mercato unico europeo a far data dall'l gennaio 1993 ha fatto decadere per il commercio intracomunitario tutta la disciplina relativa alle attività di esportazione e importazione, mentre è cambiata con l'entrata in vigore del d.l. n. 16 del 1993 la stessa disciplina dell'IVA e la Corte di giustizia europea ha stabilito sin dal 1986 che l'IVA non può essere considerata come diritto di confine la cui evasione integri gli estremi del contrabbando.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogi- cità di motivazione della condanna per il delitto di contrabbando e lamenta che i giudici del merito abbiano argomentato la sua responsabilità per tale delitto partendo da quello di associazione per de- linquere, che peraltro si fonda sull'astratta ipo- tesi che le sue società facessero da filtro all'im- missione in commercio dei metalli illecitamente im- portati dal solo EN GG, mentre in real- tà il suo contributo era inconsapevole, anche per l'invalidità psichica dalla quale egli era affetto,
e non era affatto indispensabile all'evasione del- l'IVA, come dimostra il fatto che alcune delle mer- 4
ci importate dalla C.C.R.O. furono immesse sul mer- cato senza il passaggio attraverso società filtro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione di condanna per il delitto di as- sociazione per delinquere, lamentando che i giudici del merito abbiano incredibilmente negato rilevanza al fatto che alcuni dei partecipi alla presunta as- sociazione non si conoscessero.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce illogici- tà della motivazione di condanna per il delitto di furto, sostenendo di essere stato anche per tale delitto uno strumento inconsapevole, utilizzato per creare uno schermo nel passaggio della merce da LO renzo GG a IG De ZI.
Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce illogicità della motivazione del diniego delle in- vocate attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento ai suoi precedenti e alla gravità dei fatti, ma senza considerare il suo comportamento processuale.
4. CE PR propone due motivi d'impugna- zione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione della condanna in ordine al delitto associativo, lamentando che l'astratto schema argomentativo fondato sul ruolo delle società filtro non è utilizzabile per affer- mare la sua colpevolezza, in quanto il suo nome fe- ce solo una breve comparsa nell'organigramma della Lombarda Minerali Metalli, ed è tutta da dimostrare l'effettiva simulazione delle due fatture relative a quel periodo, mentre la Tradem, nella quale lavo- ravano suo padre e sua moglie, si limitava a un'at- tività di magazzino e facchinaggio. Aggiunge che gli scambi di assegni con EN GG sono stati giustificati con i risalenti rapporti di ami- cizia con il coimputato, mentre è rimasta priva di giustificazione l'affermazione di un suo ruolo di fatto nella gestione delle società coinvolte nel-
l'attività di EN GG ed è comunque ca- rente la prova dell'affectio societatis.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione di deter- minazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che non sia stato considerato adeguatamente il comportamento di col- laborazione degli imputati né il tempo trascorso dai fatti né il suo minimo apporto alle condotte contestate. Censura di illogicità poi il riferimen- to alla gravità del danno, posto che non v'è stata costituzione di parte civile, alla gravità dei fat- ti, senza indicazioni circa i criteri di tale valu- 5
tazione, ai precedenti penali, benché si tratti di un'unica condanna per contrabbando di metalli non ferrosi, che si inscrive nello stesso progetto cri- minoso.
5. IG De ZI propone tre motivi d'impugna- zione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta contraddittorietà della motivazione della condanna per furto, fondata sulla illazione che, essendo stata sottratta una grande quantità di alluminio sottratta, il reato poteva essere consumato solo previa commissione, senza considerare che un mese prima egli aveva concluso analogo acquisto del tut- to lecito contrattando egualmente con SS HI OL e EN GG, il cui ruolo, contraria- mente a quanto affermato dai giudici del merito, egli non lo aveva mai negato. Del resto la diffi- coltà di stoccaggio dei metalli comporta di regola che chi acquista abbia già un compratore cui riven- dere;
sicché l'argomentazione dei giudici del meri- to è priva di concludenza indiziaria. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 110 c.p., lamentando che gli sia stato addebitato il concorso nel furto senza speci-
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ficazione del suo apporto al reato e con un'ille- gittima modificazione dell'imputazione. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art. 69 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d'appello, pur dopo la modifica dell'imputazione, abbia lasciato immutata la sanzione, ma senza for- mulare il giudizio di comparazione tra le aggravan- ti contestate per il furto e le circostanze atte- nuanti generiche riconosciutegli già in primo gra- do, cui sarebbe conseguita presumibilmente la di- chiarazione di estinzione del reato di furto. 6
espressa. E' evidente tuttavia che la determinazio- ne della pena in tale misura presuppone una valuta- zione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, perché altrimenti la pena sarebbe inferiore al mi- nimo edittale di tre anni di reclusione prevista per il furto pluriaggravato. E comunque, ove i giu- dici del merito avessero solo omesso il giudizio di comparazione, nel presupposto della immodificabili- tà in pejus della sentenza appellata dal solo impu- tato, tale giudizio di equivalenza può certamente essere formulato da questa Corte, a norma dell'art. 620 lettera 1) c.p.p., sulla base delle valutazioni espresse dal tribunale ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue che il delitto è estinto per prescri- zione.
7. Il primo motivo del ricorso di SS SO pone una questione sulla quale la giurisprudenza è incerta.
Si è affermato talora che «l'espressione "legge pe- nale", contenuta nell'art. 2 comma 3 c.p., deve ri- tenersi comprensiva non solo delle leggi extrapena- li espressamente richiamate dalla norma penale, integranti il precetto, ma anche di quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il sostanziale contenuto о dalle quali comunque non può prescindersi nel valutare gli elementi penalmente rilevanti della condot- ta» (Cass., sez. V, 22 aprile 1981, Bura, m. 150581, con riferimento alle modifiche nella legge notari- le, ritenute rilevanti per la configurabilità di un falso ideologico). Altre volte si è invece ritenuto che «la successione di norme giuridiche integrative di una norma penale in bianco o anche soltanto di un elemento normativo della norma penale di per sé non da luogo ad una successione di leggi penali e tanto meno determina una ipotesi di "abolitio cri- minis"» (Cass., sez. VI, 9 marzo 1994, Paris, m.
199200, con riferimento al mutato regime di pubbli- cità degli atti del procedimento penale ai fini del reato previsto dall'art. 684; contra in generale per le norme penali in bianco, Cass., sez. III, 27 maggio 1997, Marcelletti, m. 209361). Si è comunque escluso che abbiano rilevanza le mo- dificazioni relative alle qualificazioni soggetti- ve, un tempo pubblicistiche oggi privatistiche, di talune aziende (Cass., sez. VI, 10 luglio 1995, Ca- liciuri, m. 202873, con riferimento alle Ferrovie dello Stato;
Cass., sez. V, 25 febbraio 1997, De
Lisi, m. 207479, per l'Enel.) ° l'abolizione dei reati presupposto del delitto di calunnia (Cass., 7
o le mo-sez. VI, 21 maggio 1999, Zini, m. 214674.) difiche di atti amministrativi presupposti dalla legge penale (Cass., sez. III, 24 settembre 1996,
Rizzi, m. 206419). Più di recente, e con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, si è ritenuto che «sus- siste l'abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art.282 D. P. R. n. 43 del 1973) consistente nell'omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull'alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n.2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n.2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai di- ritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.2 c.p.» (Cass., sez. III, 4 febbraio 2003,
Pertot, m. 224243). E analogamente si è ribadito che «in tema di reati doganali, l'art. 562. Lett.
e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, pre- visto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio
1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 no- vembre 1961 n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui al-
l'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dal-
l'art. 2 c.p.>> (Cass., sez. III, 26 giugno 2002,
Nanni, m. 222298).
Anche in dottrina è controverso quale rilevanza ab- biano, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p., gli interventi legislativi che incidano solo indi- rettamente sulla norma incriminatrice, mediante mo- dificazioni relative a norme da essa richiamate о presupposte: come quando venga ad esempio abrogato, dopo la commissione del fatto, il reato presupposto dal delitto di calunnia, quale oggetto della falsa incolpazione, o dal delitto di associazione per de- linquere, quale scopo del sodalizio criminoso;
OV- vero venga esclusa la determinante qualifica di pubblico ufficiale in precedenza rivestita dall'autore dell'illecito.
Benché si ritenga per lo più che sia comunque ri- conducibile all'art. 2 c.p. la modifica delle norme penali in bianco, non rileva, quindi, se la norma 8
richiamata o presupposta abbia o meno natura pena- le, come pure taluno sostiene, bensì la funzione che la norma svolge nella definizione della fatti- specie.
Secondo una parte della dottrina non sono ricondu- cibili alla disciplina della successione delle leg- gi penali le modifiche di elementi normativi della fattispecie o di norme di rinvio, penali o extrape-
nali, che non incidano sul giudizio di disvalore del fatto. Sicché, ad esempio, non avrebbe rilevan- za la sopravvenuta cessazione del corso legale di una banconota falsificata о della qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale per l'autore di un reato che la presupponeva;
né l'abolizione del rea- to oggetto di calunnia o di associazione per delin- quere. Determinerebbe invece una parziale abolitio criminis la norma che modificasse l'art. 368 c.p. qualificando come calunniose solo le false incolpa- zioni relative ad alcuni reati e non ad altri;
l'abrogazione di una norma giuridica cautelare, co- me quelle relative alla circolazione stradale, de- stinata a prevenire un evento, ad esempio la morte di un passante, addebitato a taluno, ad esempio un automobilista, a titolo di colpa.
Altri autori rilevano in contrario come nessun rea- to sarebbe stato configurabile se al momento del fatto fosse stata diversa ovvero non fosse esistita la norma richiamata o presupposta: ad esempio non sarebbero stati possibili addebiti di calunnia o di associazione per delinquere se il fatto oggetto della falsa incolpazione o del programma associati- vo fosse stato qualificato come reato solo succes- sivamente. Sicché non vi sono ragioni per non ri- condurre anche queste vicende normative alla disci- plina della successione delle norme penali, consi- derato che il concetto di fatto>>> deve avere 10 stesso significato nel primo e nel secondo comma dell'art. 2 c.p. E questa impostazione appare cer- tamente da condividere, ma con alcune puntualizza- zioni.
Come è stato ben chiarito, invero, queste vicende normative hanno la peculiarità di modificare la classe degli oggetti denotati da una fattispecie senza modificarne la struttura (linguistica) tipi- ca, in quanto sono appunto i connotati normativi degli oggetti designati a subire modificazioni im- mediate. Non è possibile, perciò, distinguere, in questo ambito, gli eventi normativi idonei a inci- dere sulla tipicità della fattispecie astratta, piuttosto che sui connotati del fatto in concreto, come pure si propone, perché per definizione queste vicende non incidono sulla fattispecie astratta dell'illecito in discussione. E' evidente, infatti, 9 come non abbia alcuna incidenza sulla fattispecie
453 c.p.,descritta dall'art. ad esempio, la So- pravvenuta cessazione del corso legale di una ban- conota che tale corso aveva al momento della sua falsificazione della○ una tale sua spendita. Ma incidenza non ce l'ha neppure l'abolizione del rea- to costituisca l'unico diche scopo un'associazione, benché escluda la stessa possibi- lità di considerare il sodalizio come destinato a delinquere. E', quindi, inevitabile anche in questa materia il ricorso a criteri in qualche misura va- lutativi, che tengano conto, ad esempio, della già verificata lesione dell'interesse tutelato dall'immutata fattispecie principale. E tuttavia deve ritenersi che, contrariamente a quanto pure si sostiene, queste vicende vadano eventualmente ri- condotte alla disciplina del terzo comma dell'art. 2, piuttosto che a quella del suo secondo comma.
Infatti la modificazione mediata dell'ambito di ap- plicazione di una norma penale è del tutto analoga alla modificazione, pur essa solo mediata, che una fattispecie generale subisce in conseguenza dell'abrogazione, o dell'introduzione ex novo, di una fattispecie speciale per aggiunta: con la dif- ferenza che, mancando qui un rapporto di specialità tra le fattispecie, non sarebbe possibile alcuna valutazione di rilevanza di tale rapporto. Sicché la vicenda dovrebbe essere considerata sempre come meramente modificativa;
con la conseguenze che, quand' anche la valutazione in concreto portasse a considerare caducata la lesività del fatto, questa vicenda avrebbe rilevanza solo se non fosse inter- venuta una sentenza definitiva di condanna. E la salvaguardia del giudicato renderebbe anche meno impegnative le inevitabili valutazioni circa il
"peso" delle diverse vicende normative.
Nel caso in esame, trattandosi della violazione di norme fiscali, non pare possa dubitarsi che il di- svalore del fatto rimanga integro nonostante le successive modificazioni della disciplina dei pre- supposti dell'obbligazione tributaria il cui ina- dempimento sia previsto come reato: anche perché permane comunque il debito derivante dall'obbliga- zione tributaria già evasa. Ne consegue che il de- litto di contrabbando non può considerarsi abolito anche per il passato sol perché in ambito europeo sono state abolite le barriere doganali. Infatti
l'evasione dei diritti di confine esigibili all'e- poca dei fatti determinò per l'interesse tutelato una lesione che non è certo venuta meno. E la per- durante punibilità delle condotte di contrabbando già consumate esclude che possa porsi un problema 10
di punibilità del delitto associativo (Cass., sez.
VI, 27 novembre 2003, Marchiani, m. 228600).
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8. I motivi dei ricorsi con i quali SS OL fi e IG De ZI contestano le proprie respon- sabilità sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impu- gnata, congruamente giustificata, quanto al furto interpretazione con riferimento a una plausibile delle conversazioni intercettate, e quanto all'as- sociazione per delinquere e al contrabbando con ri- ferimento al numero dei soggetti coinvolti, ai rap- porti tra gli imputati, con scambi frequenti di da- naro, alle modalità e ai tempi dei trasferimenti delle merci tra le società a essi facenti capo: e- lementi tutti plausibilmente ritenuti indicativi dell'esistenza di un'organizzazione intesa a evade- re l'IVA sulle merci importate da EN FO gia, vero capo dell'associazione, e fittiziamente trasferite alle società filtro allo scopo di dotar- le di documenti di accompagnamento apparentemente regolari. A questa ragionevole ricostruzione dei fatti gli imputati replicano proponendo ricostruzioni alter- native. Tuttavia, nel momento del controllo di le- gittimità, la Corte di cassazione non deve stabili- re se la decisione di merito proponga effettivamen- te la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limi- tarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", se- condo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745,
Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m.
196955). Secondo la comune interpretazione giuri- sprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non con- sente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre
1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. I, 27 luglio
1995, Chiadò, m. 202228) una diversa interpreta- zione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993,
Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre
1995, Mannino, 202903), perché è estraneo al m.
giudizio di legittimità il controllo sulla corret- tezza della motivazione in rapporto ai dati proces- suali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di le- gittimità sul vizio di motivazione. Né questa in- terpretazione può risultare superata in ragione 11
della modifica apportata all'art. 606 comma 1, let- tera e, c.p.p., dall'art. 8 1. 20 febbraio 2006, N.
46, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal te- sto del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei moti- vi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giu- dice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante 0 della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di moti- vazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa sele- zione non può essere censurata neppure se il ricor-
So risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cogni- zione della Corte di cassazione, non ha una funzio- ne solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un si- gnificato isolato, slegato, disancorato dal conte- sto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato pro- batorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio dispo- nibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabili- re il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura ne- cessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
9. Sono infine infondate le censure attinenti alla decisione di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione delle pene, plausi- bilmente giustificata con una valutazione di preva- lenza degli elementi desumibili dalla considerazio- ne del danno cagionato ingente all'erario, legitti- ma anche in mancanza della parte civile, della gra- vità della condotta, rivelatrice di una spiccata capacità a delinquere, e dei precedenti degli impu- tati, vieppiù significativi appunto perché specifi- ci. e
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P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IG De ZI, perché il reato
è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di
EN GG, SS SO e CE Ci- priani, che condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Roma, 11 maggio 2006
☑ Il Presidente
☑
Il consigliere relatore
(dr. Aniello Nappi)
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Depositata in Cancelleria Roma, II. 20 GIU. 2006
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6. Va preliminarmente rilevata l'estinzione per prescrizione del reato di furto addebitato a IG
De ZI.
Al ricorrente non erano state contestate aggravan- ti, infatti, per il delitto di ricettazione origi- nariamente addebitatogli. Modificata la qualifica- zione del fatto in quella di concorso nel furto ad- debitato anche a EN GG e SS HI OL, si rendeva quindi necessaria la comparazione tra le due aggravanti contestate per tale delitto e le circostanze attenuanti generiche già riconosciu- te in primo grado all'imputato. I giudici del meri- to hanno invece confermato la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4000 euro di multa già irroga- ta in primo grado, senza formulare una comparazione