Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 29728
CASS
Sentenza 15 giugno 2007

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In tema di disciplina dell'immigrazione illegale, per escludere la responsabilità penale del trasportatore, ex art. 12 D.lg. n. 286 del 1998, la prova che il clandestino - colto alla frontiera nell'atto di uscire dal territorio nazionale per entrare in un'altro Paese dell'area Schengen - voglia rientrare nel Paese di origine non può esser desunta dal solo fatto che gli stranieri siano in uscita dall'Italia ovvero dalle loro dichiarazioni, bensì deve essere valutata in relazione ad altri elementi di particolare pregnanza che dimostrino la finalità e la direzione immediata del viaggio come, ad esempio, i titoli del successivo viaggio, una volta usciti dall'Italia, già in possesso degli interessati: in tal senso questi hanno l'onere di rendere nota al giudicante qualunque situazione comprovi la volontà di ritorno.

Commentario1

  • 1Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 29728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29728
Data del deposito : 15 giugno 2007

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