Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno "ex tunc" la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento "medio tempore" del D.Lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo).
Commentario • 1
- 1. Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13382 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 320
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 045565/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI MP N. IL 18/08/1964;
2) OV NO N. IL 26/07/1942;
3) UI EL N. IL 07/10/1954;
4) CA SE N. IL 02/05/1956;
avverso SENTENZA del 17/06/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo A) perché il fatto non sussiste e quanti ai capi c) e d) perché i reati sono estinti per prescrizione;
uditi i difensori avv.ti VALLETTA Domenico e DE MICHELE Vincenzo. OSSERVA
Con sentenza del 15.6.2001, il tribunale di Bari dichiarava lo CR, il OV, il DO e il DO colpevoli di associazione per delinquere finalizzata alla sofisticazione vinicola - capo a) della rubrica - e di tentata adulterazione di sostanze alimentari - capo c) -; lo CR e il DO anche di contraffazione e utilizzo di timbri falsi - capo d) - condannandoli, previa concessione di attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata al capo a) nei confronti di CR e OV, alla pena ritenuta di giustizia. Assolveva tutti costoro dalla imputazione di tentata sofisticazione vinicola - capo b) - perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Su gravame degli imputati, la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - assolveva il DO dalla imputazione sub d) per non aver commesso il fatto;
qualificava il fatto sub c) come violazione dell'art. 444 c.p., rideterminando conseguentemente le pene inflitte, come da dispositivo in atti.
Osservava anzitutto la corte territoriale che appariva provata la sussistenza di una associazione finalizzata alla sofisticazione vinicola, essendo emersi gli elementi valutativi che ne confermavano la stabilità e l'organicità: rilevante impegno economico, locali affittati simulatamente, procacciamento di timbri falsi e di documenti di trasporto idonei a giustificare numerose operazioni, impiego di mezzi pesanti e addirittura di veicoli di scorta. I ruoli erano ben definiti: lo CR era organizzatore, il DO conducente di mezzi pesanti, il DO affittuario dei locali operativi, il OV acquirente degli zuccheri, come pseudo titolare di ditta inesistente. In tale situazione, era palese che i diversi soggetti operavano nella piena consapevolezza reciproca e nell'ambito di un'attività non occasionale, ma perdurante in forma associata. Nè sull'esistenza del reato ex art. 416 c.p. influiva l'intervenuta depenalizzazione dell'ipotesi criminosa di cui al capo b), giacché il bene giuridico protetto dalla norma - ovvero, l'ordine pubblico - era stato turbato nella vigenza della disposizione penalmente sanzionata, ne' tale fatto poteva essere posto nel nulla "ex post". Quanto al reato sub c), contestato in riferimento all'impiego di acqua proveniente da un pozzo adulterato, non era provata l'intenzionalità della condotta, emergendo solo l'accettazione del rischio che sul mercato fosse immesso un prodotto potenzialmente pericoloso. Il fatto doveva, dunque, essere correttamente sussunto alla previsione dell'art. 444 c.p.. Circa il delitto sub d), mentre la colpevolezza dello CR - derivante dall'ordine da costui dato, nella inconsapevolezza della presenza degli inquirenti nel magazzino, di eliminare i timbri e i documenti contenuti nel frigorifero e che si erano rivelati falsi - era evidente, poteva dubitarsi del concorso nel fatto da parte del DO, che doveva dunque essere assolto.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione tutti gli imputati. Nell'interesse dello CR, del OV e del DO, il difensore denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Tanto lo CR quanto il OV avevano inoltrato alla corte d'appello richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
l'istanza del primo, presentata il 28.1.2004, era stata decisa il 17.5.2004 e dichiarata inammissibile, con evidente violazione del termine posto, a pena di nullità, dall'art. 96 D.P.R. n. 115/2002; quella del secondo, pervenuta alla corte il 23.2.2004, neppure esaminata. Era evidente che ne risultava viziata l'intera procedura di secondo grado;
col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. In relazione al delitto associativo, gli elementi considerati dal giudice di merito non dimostravano l'esistenza di una stabile organizzazione, dedita alla commissione di una pluralità di reati;
qui, a tutto concedere, poteva parlarsi di un'unica operazione, compiuta in brevissimo arco temporale, da parte di soggetti mai censurati o controllati dalle Forze dell'ordine. E che un sodalizio stabilizzato esistesse, era negato anche dalla assoluzione di taluni dei coimputati, a smentita della ritenuta "affectio societatis". A ciò doveva comunque aggiungersi che l'avvenuta depenalizzazione di quello che sarebbe stato il reato-fine, eliminava l'antigiuridicità della condotta associata, anche in forza del principio generale contenuto nell'art. 2 c.p.. Quanto al reato sub c), il tribunale aveva accolto l'eccezione di inutilizzabilità delle analisi, ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., ma inopinatamente le aveva ammesse come prove, ex art. 223
disp. att., incorrendo quindi in una ipotesi di nullità assoluta;
ed inoltre, il giudizio sulla adulterazione era avvenuto in base alla testimonianza di un solo verbalizzante.
Per di più, la derubricazione del fatto non era stata adeguatamente motivata, mancando qualsiasi riscontro probatorio, anche in ordine al funzionamento degli impianti, all'atto dell'accesso degli inquirenti. Il DO era stato ritenuto colpevole solo sulla base della presenza a bordo di un'autocisterna; il OV, sulla base di un'unica telefonata col DO, a lui attribuita immotivatamente, e della pretesa intestazione di una ditta inesistente, relativamente a che non si era reperita alcuna documentazione.
Quanto, infine, al delitto sub d), il contenuto della telefonata che ordinava di far sparire timbri e documenti non era ricollegabile allo CR con certezza, nessuno avendo identificato l'interlocutore. Nell'interesse del DO, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il delitto associativo non era più configurabile, alla stregua della depenalizzazione dell'ipotesi già penalmente sanzionata dell'art. 76 d.p.R. n. 162/1965, in riferimento all'art. 2 c.p. In ogni caso, mancava la prova della partecipazione da parte del ricorrente, il quale, nel capannone indicato dalla sentenza impugnata, svolgeva solo la sua normale attività di lavorazione dei materiali edilizi;
confermativa della sua estraneità era l'assoluzione per il reato sub d), mentre gli elementi dimostrativi dell'esistenza del sodalizio, indicati dai giudici di merito, non erano idonei allo scopo, valendo al massimo a documentare un unico episodio criminoso, rispetto al quale era carente anche la prova dell'elemento psicologico dell'"affectio societatis". Anche quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto sub c), era manchevole la motivazione, sia per il riflesso dell'assoluzione sopra richiamata, sia perché il ritenuto dolo eventuale non si appoggiava ad alcun dato logico, essendo interesse dei sofisticatoli, eventualmente, immettere sul mercato, a scopo di lucro, una merce che non fosse pericolosa per gli acquirenti. Da ultimo, la sentenza non motivava sulla richiesta della concessione della non menzione della condanna nel certificato penale.
Il difensore dello CR, del OV e del DO ha poi depositato motivi nuovi di ricorso, coi quali si insta per la declaratoria di estinzione di tutti i reati, essendo maturata la relativa prescrizione.
I ricorsi sono fondati per quanto attiene al reato associativo, di cui al capo a) della rubrica. Alla tesi difensiva della insussistenza del fatto - come conseguenza dell'avvenuta depenalizzazione del reato- fine - i giudici di merito hanno dato analoga e giuridicamente inadeguata risposta;
è ovvio, infatti, che il delitto di associazione per delinquere è ipotesi autonoma e sussiste, come minaccia all'ordine pubblico, anche indipendentemente dalla realizzazione delle finalità criminose (cfr. Sez. 6^, 12.12.1995, Mocci), ma l'associazione stessa deve essere necessariamente finalizzata alla commissione di delitti e quindi è indispensabile che il programma associativo abbia carattere criminale. Ora, nella specie, come emerge dalla lettura del capo d'imputazione, il programma del sodalizio attribuito agli attuali ricorrenti consisteva unicamente nella sofisticazione dei vini - reato previsto dall'art. 76 d.p.R. n. 162/1965; ma tale ipotesi criminosa è stata depenalizzata, con effetto "ex tunc", dall'art. 100 del d.lgs. n. 507/1999, che prevede solo sanzioni di tipo amministrativo.
Non si è trattato, cioè, di una riscrittura della norma penale o di una solo parziale depenalizzazione del programma associativo (nel qual caso, la rilevanza del fatto come delitto ex art. 416 c.p. permarrebbe: cfr. Sez. 6^, 27.11.2003, Marchiani); qui il legislatore ha operato una vera a propria "abrogatio criminis", per cui è di immediata constatazione il fatto che gli attuali imputati si sono associati per commettere non delitti ma illeciti amministrativi;
ne' potrebbe affermarsi, come si legge nella sentenza impugnata, che comunque il carattere criminale dell'associazione si sarebbe perpetuato sino alla modifica normativa, perché "non è possibile riportare indietro le lancette dell'orologio con una "fictio juris, e ricostruire la realtà materiale (e non semplicemente giuridica) ipotizzando che un reato, già consumato all'epoca, retroattivamente sia restato inconsumato". È vero proprio il contrario;
materialmente, il fatto storico dell'associazione finalizzata al delitto di sofisticazione dei vini è innegabile e irretrattabile, ma è sul piano giuridico che l'"abrogatio criminis" svuota di contenuto penalmente rilevante le finalità del sodalizio. Tanto è vero che, se vi fosse stata condanna definitiva, i condannati avrebbero potuto azionare il meccanismo giuridico dell'art. 673 c.p.p. ed ottenere la revoca della sentenza per abolizione del reato. A riprova della perdita di rilevanza criminale del fatto, non già dalla data della modifica legislativa, ma "ex tunc"; per cui la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Per quanto concerne le residue contestazioni - reati di cui ai capi c) e d) - deve dichiararsene l'estinzione per avvenuta prescrizione. Da un lato, invero, la stessa tipologia dei motivi di ricorso, non consente di affermare, "ictu oculi", l'applicabilità immediata dell'art. 129 c. 1^ c.p.p.; dall'altro, avuto riguardo alla data di accertamento (e cessazione) della condotta criminosa, ovvero il 13.9.1996, si rileva che il termine massimo della prescrizione, di sette anni e mezzo in ragione della pena prevista per tali imputazioni, anche se addizionato dei periodi di sospensione del processo per cause attribuibili agli imputati (dal 7.10.2003 al 9.12.2003 e dal 17.2.2004 al 20.5.2004) è scaduto il 18.8.2004; ne' ricorrono cause di inammissibilità del ricorso.
Per cui anche in relazione a tali ipotesi criminose, la sentenza in esame va annullata senza rinvio per le ragioni suesposte. Restano ovviamente assorbite tutte le altre censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo a) perché il fatto non sussiste e quanto ai capi c) e d) perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005