Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13382
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno "ex tunc" la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento "medio tempore" del D.Lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo).

Commentario1

  • 1Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 13382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13382
Data del deposito : 9 marzo 2005

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