Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
Il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura se l'ordine impartito dal Questore (art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998) non sia motivato, anche se sia stato adeguatamente motivato il decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando il decreto prefettizio i presupposti dell'espulsione e l'ordine del Questore le modalità della stessa. (La Corte ha rilevato che la motivazione è imposta dall'art. 3, comma primo, Legge n. 241 del 1990, che prescrive la necessità della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario, con le uniche eccezioni degli atti normativi e degli atti a contenuto generale, oltre che dell'esistenza di una norma specifica che escluda l'obbligo di motivazione).
Commentario • 1
- 1. Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 19722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19722 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/04/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 507
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 000007/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VELLETRI;
nei confronti di:
OP IU MA N. IL 07/09/1981;
avverso SENTENZA del 05/10/2004 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.10.2004, il Tribunale di Velletri assolveva ES IL Marian, con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d. lgs. 25.7.1998, n. 286, perché, dopo essere stato espulso con decreto prefettizio del
10.5.2004, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Roma in data 10.5.2004, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, ritenendo che i provvedimenti del prefetto e del questore fossero invalidi. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che l'ordine del questore non necessita di apposita motivazione e che risultano insussistenti gli ulteriori vizi indicati nella decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la pronuncia assolutoria è fondata sull'accertamento di una serie di illegittimità del decreto prefettizio di espulsione e dell'ordine del questore, che hanno indotto il tribunale a disapplicare i due provvedimenti, risulta preliminare ed assorbente l'esame del motivo di ricorso col quale il P.G. ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 13 e 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286 del 1998, sull'assunto che l'ordine del questore non necessita di apposita motivazione, trattandosi di provvedimento meramente attuativo del decreto prefettizio di espulsione rispetto al quale non è configurabile un diritto dello straniero extracomunitario ad essere in via alternativa sottoposto ad espulsione con accompagnamento della frontiera.
La censura manca di fondamento.
Nella più recente giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che il provvedimento con il quale il questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del D.L.gs. n. 286 del 1998, deve essere anch'esso motivato, in quanto la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del provvedimento del questore non sono sovrapponigli, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa (Cass., Sez. 1^, 21 settembre 2004, P.G. in proc. El Mouak). A giustificazione di tale orientamento interpretativo sono stati addotti argomenti, che, per la loro convincente consistenza giuridica, sono pienamente condivisi dal Collegio. In primo luogo, va osservato che l'art. 3, comma 1, l. 241 del 1990 prevede in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati, con la sola esclusione degli "atti normativi e atti a contenuto generale", e che la lettera e la ratio della disposizione (tesa a garantire diritti e libertà personali di fronte alla amministrazione) non lasciano dubbi sulla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso. Inoltre, non può neppure trascurarsi che l'ordine del questore è soggetto alla regola generale dell'obbligatorietà della motivazione, dato che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, coordinato con il precedente comma 1, lungi dall'escludere la necessità di motivazione, enuncia specificamente le situazioni (impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero in centro di permanenza temporanea) che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicando tal modo specificamente i precisi presupposti dell'esercizio del potere che devono formare oggetto della motivazione (cfr. Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2003, P.M. in proc. Popola). Nè può condividersi l'opinione che esclude l'obbligo di motivazione considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, Sabati;
Sez. 1^, 7 ottobre 2003, P.M. in proc. Fedi), per la ragione che, pur essendo coordinati, il provvedimento del prefetto e quello del questore sono distinti per funzione e per presupposti, di talché entrambi devono essere sorretti da una propria motivazione.
Mette conto sottolineare, infine, che nella giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in dubbio che, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui all'ari 21. n. 1423/1956, Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1996, Genovesi;
Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Cozzolino).
Alla luce dei precedenti rilievi va riconosciuto che, nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente eseguito il controllo della legittimità dell'ordine di allontanamento e, riscontrata l'esistenza del vizio di mancanza della motivazione, ha ritenuto insussistenti le condizioni necessarie per affermare la responsabilità penale dell'imputato in ragione dell'inosservanza del provvedimento del questore.
In concusione, poiché il profilo giuridico appena esaminato è idoneo a costituire autonoma e sufficiente ragione della decisione di assunzione, devono considerarsi assorbite le restanti censure formulate con il ricorso, che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2005.