Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 19722
CASS
Sentenza 22 aprile 2005

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Il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura se l'ordine impartito dal Questore (art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998) non sia motivato, anche se sia stato adeguatamente motivato il decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando il decreto prefettizio i presupposti dell'espulsione e l'ordine del Questore le modalità della stessa. (La Corte ha rilevato che la motivazione è imposta dall'art. 3, comma primo, Legge n. 241 del 1990, che prescrive la necessità della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario, con le uniche eccezioni degli atti normativi e degli atti a contenuto generale, oltre che dell'esistenza di una norma specifica che escluda l'obbligo di motivazione).

Commentario1

  • 1Immigrazione, successione leggi penali nel tempo, cittadini rumeniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 19722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19722
Data del deposito : 22 aprile 2005

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