Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
La testimonianza indiretta è utilizzabile solo in caso di irreperibilità del testimone primario e non anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato identificato. (Fattispecie di testimonianza di un capotreno relativa a dichiarazioni ricevute da un passeggero dallo stesso non identificato).
Commentario • 1
- 1. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12916 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 441
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30726/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OX RI, nato a [...] il 27 febbraio del 1976;
avverso la sentenza della corte d'appello di Torino del 26 febbraio del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2009, la corte d'appello di Torino, in riforma di quella pronunciata il 18 marzo del 2008 dal tribunale di Cuneo, condannava XI RI alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per detenzione di ventisette ovuli contenenti grammi 242, 811
di cocaina.
Fatto accertato in Limone di Piemonte il 9 giugno del 2007. Il fatto nella sentenza impugnata viene ricostruito nella maniera seguente.
Il 9 giugno del 2007 OX RI, mentre si trovava a bordo del treno 22966, venne fermato alla stazione di Limone (Piemonte) perché sprovvisto di documenti di identificazione. Sul medesimo treno nei pressi della successiva stazione di Vernante un passeggero si presentò al capo treno LI IO e gli comunicò che la persona fatta scendere dalla polizia poco prima aveva lasciato sul treno una borsa. Il LI aveva consegnato la borsa al TO alla stazione di Vernante dove poi era stata prelevata dall'ispettore De Simone in servizio a Limone. Nella borsa si trovava la cocaina sequestrata.
L'XI, appena aveva saputo che gli agenti sarebbero andati a prelevare la borsa lasciata sul treno, aveva manifestato segni di nervosismo e, appena lasciato solo, si era allontanato abbandonando persino il suo borsello che si trovava in un'altra stanza. La Corte d'appello sulla base degli elementi dianzi evidenziati ha ritenuto provata la responsabilità del prevenuto osservando che la testimonianza de relato del LI era utilizzabile per l'impossibilità di sentire il passeggero che gli aveva consegnato la borsa, in quanto non identificato dal predetto.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione dei criteri di valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p e l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta del LI, per l'omessa identificazione del testimone diretto.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 195 c.p., comma 7 dispone che "non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame". Si tratta all'evidenza di una regola probatoria coerente con un sistema improntato alla verifica dell'attendibilità della fonte di prova e che risponde all'ovvia esigenza di evitare la delazione anonima, che si verificherebbe inevitabilmente in caso di reticenza o di impossibilità di individuare la fonte primaria di conoscenza. Certamente il teste indiretto appare credibile e non v'è motivo di dubitare delle sue dichiarazioni, ma non si può, per la semplice attendibilità del teste indiretto, utilizzare la sua testimonianza nonostante l'impossibilità di individuare la fonte primaria. Le ipotesi in cui la testimonianza indiretta può essere utilizzata a prescindere dall'audizione di quella diretta sono tassative e, costituendo una deroga alla regola generale, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
In proposito questa Corte (cfr. Cass. N. 32464 del 2001) ha statuito che "La testimonianza indiretta è utilizzabile (art. 195 c.p.p., comma 7) solo in caso di irreperibilità del testimone primario, non anche nel caso in cui ne risulti impossibile l'identificazione, atteso che la legge - prescindendo dalla volontà del dichiarante - pone a carico della parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta o, in mancanza, del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'obbligo di compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone diretto, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione". Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il materiale probatorio senza tenere conto della testimonianza indiretta.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.;
annulla La sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010