Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12916
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La testimonianza indiretta è utilizzabile solo in caso di irreperibilità del testimone primario e non anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato identificato. (Fattispecie di testimonianza di un capotreno relativa a dichiarazioni ricevute da un passeggero dallo stesso non identificato).

Commentario1

  • 1Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026

    Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12916
Data del deposito : 2 marzo 2010

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