Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/11/2024, n. 29661
CASS
Ordinanza 19 novembre 2024

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Massime2

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.

I soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c., sono quelli estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, e non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere, cosicché, in presenza di una trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell'alienazione entro cinque anni da quella dell'atto traslativo, l'accoglimento di tale domanda travolge tutti gli acquisti successivi, ancorché trascritti prima della trascrizione della domanda stessa, rendendoli inopponibili alla parte vittoriosa.

Commentario1

  • 1Principio di continuità della trascrizione ed effetti rispetto ai terzi: il conflitto tra dante causa e avente causa dall’avente causa
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/11/2024, n. 29661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29661
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo