Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2019
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 2054/2019, pendente tra
Parte_1
e
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 Controparte_4
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliati in VIA NICOLÒ TURRISI N. 13 PALERMO presso lo studio dell'avv. BLANDO ANGELA, che li rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO
e per essa, la mandataria , Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata in VIA M.SE UGO, 60 PALERMO, presso lo studio dell'avv. BEVILACQUA MARIA VITTORIA che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI
(GIÀ Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Massimo D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 18
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
2 Conclusioni delle parti: All'udienza del 30/05/2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa con note di trattazione scritta alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La causa ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta da nei confronti di e per essa alla Parte_1 Controparte_7 sua mandataria che, in data 23.4.2018, gli aveva notificato CP_2 un precetto per il pagamento di € 40.987,96 (oltre spese e interessi) in tesi dovuti in virtù del contratto di mutuo fondiario rep. 136761 stipulato dall'opponente in data 28.1.2002 (per un importo finanziato pari a
150.000.000,00 milioni di lire e dunque pari ad euro 77.468,53) con
Banco di Sicilia spa, che era stata poi fusa per incorporazione a CP_1
Il creditore aveva proseguito l'azione esecutiva notificando atto di
[...] pignoramento immobiliare e così promuovendo la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es n. 174/2018.
L'opponente deduce, in primo luogo, la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dall'art. 38 del T.U.B; in secondo luogo, la nullità del precetto dolendosi della mancata spedizione del titolo in forma esecutiva;
in terzo luogo, lamenta la nullità dell'atto di precetto assumendo l'indicazione generica della somma pretesa (“senza indicazione della sua composizione, della data di risoluzione del mutuo e di comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine”); infine, si duole della nullità del contratto di mutuo per la violazione della normativa dettata dalla l.
108/96 con riferimento specifico agli interessi di mora, con conseguente pretesa gratuità del rapporto ex art. 1815 co. 2^ c.c.. nonché dell'indicazione TAEG/“ISC” non veritiero.
– costituitasi – ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 deducendone l'infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa.
Essendo intervenuta nella procedura esecutiva Controparte_6
R.G.Es n. 174/2018, quale creditore intervenuto, il Giudice dott.ssa Per_1 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa anche nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, nel rispetto dei termini minimi di legge.
3 Ritualmente costituitasi la terza chiamata Controparte_8 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa – istruita mediante produzione documentale (cfr. ord. 30.9.21)
– è proseguita con l'intervento di ulteriore cessionaria del credito (
[...]
) e, precisate le conclusioni innanzi al mutato giudicante, è stata CP_3 trattenuta in decisione senza termini.
Rimessa sul ruolo per ulteriori approfondimenti istruttori a mezzo ctu, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
2. Merito della lite.
Va preliminarmente chiarito, in relazione all'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da che, come affermato dalla giurisprudenza Controparte_3 della Suprema Corte: "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di
Bari 12.05.2015 n. 2171). Ed ancora, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata (o compiuto l'intervento), il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).
Ne consegue che, anche in ragione dell'assenza della richiesta di estromissione della originaria parte opposta e per essa, Controparte_1 quale mandataria, ed in assenza del consenso Parte_2 all'estromissione di quest'ultima manifestato espressamente da tutte le parti in lite, la presente pronuncia verrà comunque emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto chiarito e così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Il recente pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite ha infatti chiarito che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 4 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.”
(cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
In virtù del principio di diritto su enunciato, l'eccezione -a cui comunque l'opponente ha IÀ rinunciato in ragione della pronuncia su riportata (v. note scritte del 10.2.2024)- va disattesa.
Va, in secondo luogo, pure disattesa l'eccezione di nullità del precetto per non essere stato spedito in forma esecutiva.
Poiché infatti il precetto si fonda su un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, stante il disposto dell'art. 41 TUB, non è necessaria la notifica del titolo in forma esecutiva.
Va poi chiarito, circa la qualificazione fornita dall'opponente del contratto quale “mutuo condizionato”, quanto segue.
Come infatti la S.C. ha avuto modo di osservare, “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario” (cfr. Cass. sez. III n. 17194/15). Ne consegue che pure l'accredito della provvista su un conto corrente in passivo vale a integrare i requisiti della traditio.
Dall'esame dell'art. 1 del contratto di mutuo in atti si evince che la somma mutuata è stata erogata dall'istituto di credito al momento della pattuizione e che la parte finanziata ha rilasciato la relativa quietanza;
l'art. 2 del contratto, rubricato “deposito cauzionale”, dà atto dell'effettiva riconsegna della somma da parte del mutuatario all'istituto di credito, ai fini della costituzione, presso la stessa banca, di un deposito cauzionale
5 finalizzato a garantire l'adempimento di alcuni obblighi contrattuali posti a carico della parte finanziata.
Dalla lettura congiunta dei due articoli, emerge che l'importo finanziato è stato dapprima consegnato alla parte finanziata al momento della stipula, con acquisizione della disponibilità sia materiale che giuridica del relativo importo e, successivamente riconsegnato materialmente all'istituto erogante, con perdita della sola disponibilità materiale (ma conservandone quella giuridica) della somma da parte del mutuatario.
In sostanza, il mantenimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, come avvenuto nella specie, risulta idoneo al perfezionamento il contratto reale di mutuo.
Riguardo le censure relative all'indeterminatezza dell'atto di precetto, basti osservare che, le contestazioni sollevate, attenendo al precetto ed al suo intrinseco contenuto, integrano gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., che la parte aveva l'onere di proporre nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento e che, in questa sede, sono inammissibili.
Il Tribunale, a questo punto, rileva e osserva ancora quanto segue.
Parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo fondiario recante la sottoscrizione non disconosciuta dell'opponente.
Il mutuo per cui è causa è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, con piano di ammortamento c.d. “alla francese” – vale a dire articolato in rate
(30) semestrali posticipate (di cui la prima in scadenza il 30.6.2002) ad importo fisso di euro 4.225,27, comprensivo di una quota di capitale e di una quota decrescente di interessi – della durata di quindici anni, garantito dall'ipoteca di primo grado, sull'immobile compromesso in vendita ai coniugi la cui compravendita si è poi Controparte_9 perfeziona con atto a rogito in Notar del 12 marzo 2002 2 Persona_2
(rep. 137204, racc. 12536 – doc. 3 all'atto di citazione).
****
Ciò posto, con riferimento alla questione della dedotta usurarietà dei tassi di interesse di mora reputa il Tribunale superfluo soffermarsi sull'inquadramento generale della questione e sulle evoluzioni della giurisprudenza, risultando troncanti – ai fini dell'esclusione del vizio lamentato – i rilievi in fatto che seguono.
6 Sul punto deve menzionarsi il recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché
è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 31615 del 04/11/2021; v. anche Cass. S U. n. 19597/2020).
Dalla lettura del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, a ben vedere, l'art. 4 stabilisce che: “… Il tasso di mora verrà stabilito semestralmente…maggiorando di quattro punti il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate vigente rispettivamente il primo e il settimo mese di ogni anno. Ove per qualsiasi motivo il sopracitato tasso di riferimento non fosse più determinato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre in misura pari alla media mensile, maggiorata di quattro punti semestrali, dell'Euribor a sei mesi, pubblicata da ”…”. CP_10
Ora, come anche osservato dall'ausiliario nominato, l'interesse applicato secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 4 del contratto è pari al tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario è pari a 10,05%, cui vanno sommati quattro punti percentuali per calcolare il tasso di mora contrattuale (pari a 10,05%+4% = 14,05% , mentre il tasso soglia per il periodo di riferimento è pari a 8,265% (aumentando il TEGM del 50 per cento) (vds. rel ctu. dep. 19.9.2024, unitamente alla risposta alle osservazioni).
Al riguardo, ritiene il Giudicante che le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. meritano sicuramente di essere poste a fondamento della decisione, sia perché l'indagine tecnica è stata sviluppata dall'ausiliario dell'ufficio in maniera attenta, approfondita e completa, senza apparenti vizi logico- giuridico, sia perché gli esiti della stessa non sono stati fatti oggetto di
7 convincenti e fondati rilievi critici ad opera delle parti interessate, avendo il C.T.U. confutato adeguatamente le osservazioni sollevate dalle stesse.
Ne consegue che l'interesse moratorio pari al 14,05% è superiore al tasso soglia di mora sopra individuato.
L'opposizione va dunque accolta in parte, dovendosi limitare l'importo per cui si procede a quello delle rate scadute, comprensive di interessi compensativi IÀ maturati, e del capitale a scadere dopo la decadenza dal beneficio del termine (12.2.2015), pari in totale a € 40.280,92 (v. doc. 7 allegato all'atto di citazione e la cifra ivi indicata di euro 40.520,09 al netto degli interessi di mora maturati richiesti, pari ad euro 239,17), sui quali non decorreranno interessi.
L'opposizione va dunque accolta e il precetto annullato per la parte eccedente l'importo equivalente all'ammontare € 40.280,92.
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Non rileva, ai fini della validità del contratto, neppure l'eventuale erronea indicazione dell . Pt_3
Quest'ultimo non costituisce, infatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell , non comporta, di per sé, una maggiore Pt_3 onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo. E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l' art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente-consumatore.
**** CP_1 Va infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (IÀ
, in quanto le censure fatte valere come motivi di Controparte_6 opposizione concernono unicamente le pretese creditorie fatte valere da
8 in riferimento al contratto di mutuo fondiario oggetto di Controparte_1 causa.
3. Spese di lite.
Le spese nei rapporti tra gli opponenti ed considerato che Controparte_12 la maggior parte del debito è costituito da capitale e che l'opposizione è risultata fondata solo in parte, con riferimento però a un profilo che incide sull'entità di un accessorio significativo del credito – vanno compensate ex art. 92 cpc (cfr. Cass. sez. sez. III civ. n.3438/16, secondo la quale: “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente”). CP_1 Nei rapporti con tra gli opponenti e (IÀ Controparte_6 vanno pure compensate le spese di lite stante il difetto di legittimazione passiva della stessa.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno compensate tra opponenti e e della parte opposta Parte_1 Parte_1
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e : Parte_1 Parte_1 CP_1 A) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di (IÀ
[...]
; CP_6
B) ACCERTA e DICHIARA che il credito vantato da nei CP_1 confronti dei predetti opponenti al 23.4.2018 (data di notifica del precetto) è pari a € 40.280,92.
C) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
9 D) COMPENSA le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, tra opponenti e e la parte Parte_1 Parte_1 opposta Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese il 30/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44
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