Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Esulano dalla giurisdizione della Giunta Speciale presso la Corte di appello di Napoli e rimangono attribuite al giudice ordinario tutte le azioni aventi un oggetto diverso da quelli precisati negli artt. 17 e 18 del decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219. Più in particolare, non rientra, fra l'altro, nella giurisdizione della Giunta l'azione con la quale il soggetto convenuto davanti a detto giudice quale obbligato all'adempimento di una prestazione indennitaria, chiami nel giudizio un terzo al fine di essere tenuto indenne, nei rapporti interni, del relativo onere finanziario.
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Stato del 27 XI 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2001
Consiglio di Stato, Quinta Sezione Sentenza 27 novembre 2001 n. 5986 —– La questione: Per aversi piena conoscenza, non basta una semplice notizia dell'atto, costituita da una conoscenza vaga o imperfetta: l'interessato deve almeno conoscere gli elementi essenziali del provvedimento, idonei ad evidenziare l'avvenuta lesione della propria sfera giuridica. In tal senso, il decorso del tempo dall'emanazione dell'atto non è di per sé indice dell'acquisita conoscenza. E tuttavia, la percezione delle retribuzioni senza contestazione di sorta per un periodo rilevante di anni (quasi dieci anni, nel caso in esame) costituisce indice presuntivo grave, preciso e concordante idoneo a dimostrare che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente
Dott. Manfredo GROSSI - Pres. di Sez.
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15758 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
NUOVA MECFOND società per azioni in liquidazione, con sede in OL, in persona dei liquidatori in carica, incorporante la s.p.a. Infratecna in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Orso n. 74, presso lo studio dell'avvocato Paolo Di Martino che la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende,
ricorrente contro
NA MM, AT DA, TU IL, NE ME, tutti elettivamente domiciliati in OL, Viale Calascione n. 7 presso lo studio degli avvocati Giovanni D'Amico e Carlo Branca che li rappresentano in virtù di procura speciale a margine del controricorso e li difendono,
controricorrenti e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = FUNZIONARIO DELEGATO C.I.P.E. EX ART. 84 L. 14 MAGGIO 1981 N. 219. legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentata e difesa controricorrente
avverso la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di OL n. 89 del 24 luglio 1997. Udita, nella pubblica udienza del 10 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per i controricorrenti RE, UR ed NG, l'avvocato Marotta;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione dottor Giovanni Lo Cascio., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla s.p.a. Infratecna e alla Presidente del Consiglio dei Ministri - C.I.P.E. (in persona del funzionario Delegato) il 26 marzo 1996, EM RE, DA AT, EM TU e CA NGne dedussero che, a suo tempo, il Sindaco di OL, agendo nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo per la attuazione degli interventi straordinari per la Città di OL previsti dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, aveva affidato in concessione alla s.p.a. Infra Sud Progetti, la realizzazione del raccordo stradale in viadotto che collega lo svincolo di Corso Malta della Tangenziale di OL con la zona di Ponticelli;
che la concessionaria aveva realizzato il viadotto su pilastri e che detta opera era alta, mediamente, otto metri;
che l'opera viaria era praticamente parallela ed adiacente la facciata prospiciente il Corso Malta di uno stabile le cui porzioni appartenevano a ciascuno di essi o in piena proprietà, o in nuda proprietà o in usufrutto;
e che la stessa opera si traduceva in una servitù di carattere permanente a carico dello stabile, e ne aveva determinato un deprezzamento quantificabile in L. 553.000.000. Ne trassero di aver diritto alla indennità prevista dall'art.46 L. 25 giugno 1865 n.2359, che peraltro non era stata offerta o determinata.
Soggiunsero che nelle more la s.p.a. Infratecna era subentrata nella posizione giuridica della originaria concessionaria s.p.a. Infra Sud Progetti.
Pertanto, con detto atto convennero la s.p.a. Infratecna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Giunta Speciale per la Espropriazioni presso la Corte d'appello di OL, e chiesero a quel giudice di determinare nella misura di L 553.000.000 la giusta indennità di asservimento e di condannare i convenuti al diretto pagamento di questa somma. oltre agli interessi.
Entrambi convenuti si costituirono in giudizio.
La società Infratecna: pregiudizialmente eccepì il difetto della propria legittimazione passiva e la carenza della giurisdizione della Giunta adita in ordine alle domande dirette alla corresponsione di una indennità comunque connessa ai provvedimenti ablativi nelle ipotesi, in cui, come nella specie, fosse carente la preventiva determinazione da parte degli organi amministrativi;
nel merito contestò, sotto vari profili, la fondatezza della domanda degli attori;
subordinatamente all'affermazione della propria legittimazione passiva ed all'accoglimento della domanda attrice, chiese la declaratoria del suo diritto a rivalersi sull'ente concedente.
La Presidenza del consiglio dei Ministri, eccepì il difetto della propria legittimazione passiva e, comunque, contestò la domanda.
La Giunta adita, pronunciando con sentenza depositata il 24 luglio 1997:
- ha dichiarato che il concessionario cui sia stata affidata, ai sensi dell'art. 81 L. n. 219/1981 la realizzazione delle opere previste dal Titolo VIII della stessa L. n. 219/1981 è l'unico legittimato passivo in ordine alle azioni dirette a far valere diritti comunque connessi a tale concessione, ivi comprese le azioni aventi ad oggetto la giusta misura delle indennità per i provvedimento ablatori;
- ha affermato che la realizzazione dell'opera pubblica in questione si è tradotta nell'imposizione di una servitù a carico dell'edificio degli attori, sia pure limitatamente alla facciata sul Corso Malta, posto che il viadotto passa ad una distanza variabile da m.1 a m. 2,50 praticamente all'altezza del suo secondo piano;
e che la stessa ha determinato di fatto un deprezzamento dell'edificio sia pure in maniera diversa a seconda delle sue varie porzioni;
- ha affermato inoltre che tanto determinava il diritto degli attori alla indennità di cui all'art. 46 L. n. 2539/1865, da determinarsi secondo il criterio dell'ammontare del deprezzamento subito dal valore venale dello stabile per effetto della servitù;
- ha determinato detto deprezzamento in relazione al valore venale dello stabile stimato in L 1.203.660.000, ma in misura diversa a seconda di ciascuna della diverse porzioni interessate;
e lo ha liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di L 142.848.600, sottolineando che, di conseguenza, risultava rispettato il principio per cui l'ammontare della indennità di asservimento non può superare quello della indennità di espropriazione, atteso che questa indennità sarebbe stata pari a L 662.000.000.
Sulla base dei rilievi fin qui riassunti:
- ha dichiarato il difetto della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ha dichiarato che gli attori avevano diritto alla indennità di asservimento ed ha condannato la Infratecna a depositare presso la Cassa Depositi e prestiti la somma di L 142.868.600, oltre agli interessi a decorrere dalla data della decisione fino a quella del deposito.
La s.p.a. NU ON (in liquidazione) subentrata nella posizione giuridica della s.p.a. Infratecna, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre, articolati, motivi di annullamento. Gli intimati resistono con distinti controricorsi. La ricorrente ed i controricorrenti RE, AT ed NGne hanno depositato memoria come consentito dall'art. 378 Cod. Proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Il primo motivo del ricorso - che secondo la sua epigrafe denuncia l'eccesso di potere per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 112, 132 e 276 Cod. proc. civ. - pone tre distinte questioni
I) Con la prima la ricorrente sostiene che il soggetto al quale, a norma dell'art. 81 L. 14 maggio 1981 n. 214 sia stata affidata in concessione l'esecuzione di un'opera ricompresa nel Programma straordinario di edilizia residenziale dell'area metropolitana di OL previsto dal Titolo VII della stessa L. n. 219/1981, è carente della legittimazione passiva rispetto alle azioni proposte dai privati ai fini del conseguimento della indennità (per quel che qui rileva) di indennità ex art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359; e che, di contro, è passivamente legittimata l'Amministrazione concedente e, dunque nella specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Innanzitutto, in quanto il concessionario si limita a compiere delle attività, meramente strumentali e senza essere investito di poteri pubblici, in nome e per conto dell'ente concedente;
e, soprattutto, il che è decisivo in tale senso, è carente del potere specifico di emanare il provvedimento di espropriazione. Inoltre, perché, ontologicamente, il suo obbligo di provvedere all'adempimento materiale della prestazione indennitaria non comporta anche la titolarità della obbligazione stessa che rimane pur sempre dell'ente concedente.
Ne trae che la sentenza impugnata ha violato i principi in tema di legittimazione passiva relativi alle ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata realizzata da un soggetto diverso dall'Amministrazione espropriante, allorquando - tra l'altro senza fornire alcuna giustificazione della conclusione - ha affermato la legittimazione passiva della Infratecna ed ha estromesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - C.I.P.E..
II) Con la seconda questione la ricorrente deduce che nel giudizio di merito aveva proposto una domanda di rivalsa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e che tale domanda non è stata accolta nella sentenza impugnata. Sostiene, poi, che l'unica giustificazione possibile di siffatta statuizione deve essere individuata nel convincimento della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di OL di essere carente di giurisdizione rispetto a siffatta domanda. Denuncia, infine, che una siffatta statuizione viola la disciplina relativa alla potestas iudicandi della Giunta, una volta che dalle norme positiva emerge che la giurisdizione attribuita a quest'organo si estende anche alle domande di rivalsa proposte dal soggetto legittimato passivo di una azione indennitaria nei confronti del soggetto sul quale l'indennità stessa deve gravare. Ciò perché "una lettura attenta dell'art. 18 D.L.Lgt. n. 219 del 27 febbraio 1919 permette di rilevare che esso contenga non l'indicazione esaustiva di tutte le materie sottoponibili al vaglio della giunta, ma soltanto di quelle che sono devolute alla "competenza esclusiva" di tale organo speciale".
III) Da ultimo, con la terza questione la NU ON "solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, che rinvia agli artt. 11 e 13 della L. n. 2892 del 1885, nelle parti in cui devolvono in via esclusiva alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di OL la giurisdizione in ordine alla rideterminazione delle indennità espropriative determinate in dipendenza di interventi ablatori promossi ai sensi della richiamata L. 219/'81 in aree ricadenti nel territorio del Comune di OL per contrasto con l'art. 3 [della Costituzione], per disparità di trattamento in relazione ai proprietari di immobili interessati dallo stesso tipo di procedura ablativa, ma non ricadenti nel Comune di OL;
nonché dell'art. 19 del D.L.Lgt. n. 219 del 1919, in relazione all'art. 24 commi 1 e 2 della Carta costituzionale per violazione del diritto essenziale alla difesa e/o sua illogica compressione, essendo la facoltà di difesa di fatto esclusa per le questioni di merito e comunque ristretta soltanto a specifiche questioni, nonché quella di impugnativa, limitata ai soli vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge".
1.2- La censura proposta con la prima questione è infondata. Nelle ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera ricompresa nel Programma straordinario di edilizia residenziale e delle relative opere di urbanizzazione nell'area metropolitana di OL previsto dall'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219 sia affidata in concessione (così come nella specie) ai sensi dell'art. 81 della medesima legge, la legittimazione passiva in ordine alle azioni proposte dal privato al fine del conseguimento della indennità (di espropriazione, di occupazione legittima o ex art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359) spettantegli per gli interventi ablatori o comunque limitativi del suo diritto dominicale connessi a detta esecuzione ricade in via esclusiva sul concessionario, atteso che allo stesso è attribuita, per legge, la titolarità passiva della relativa obbligazione. Si tratta di una conclusione che è imposta dal dettato dell'art. 81 della L. n. 219 del 1981 e, più specificamente, del suo comma 3 per il quale "formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del Sindaco di OL ..., la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessarie per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari".
Da tale disposizione, infatti, emerge in modo univoco, da un canto, che a quel concessionario sono attribuiti pubblici poteri tra i quali, in particolare, la titolarità delle obbligazioni indennitarie;
dall'altro che non si individua alcun elemento idoneo a supportare l'ipotizzata scissione tra titolarità del debito indennitario e titolarità dell'obbligazione di pagamento, ne' atto ad attribuire rilevanza (ai fini della legittimazione passiva) alla circostanza che il concessionario non abbia anche il potere specifico di emanare i provvedimenti ablatori di espropriazione e di occupazione d'urgenza.
Nello stesso senso, del resto è l'orientamento del tutto consolidato di queste Sezioni Unite (v. da ultimo, le sentenze 18 dicembre 1998 n. 12700, 27 agosto 1998 n. 8496, 10 marzo 1998 n. 2644, 20 febbraio 1996 n. 1281, 20 ottobre 1995 n. 10922, 25 maggio 1995 n. 5802, 23 dicembre 1994 n. 11007, 19 dicembre 1994 nn. 10906, 10907 e 10911). La censura, perciò, deve essere respinta.
1.3.- Gli artt. 17 e 18 del D.L.Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 convertito nella L. 24 agosto 1921 n. 1290 attribuiscono in modo espresso alla giurisdizione della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di OL le questioni relative all'accertamento del diritto alle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, alla misura delle stesse, all'attribuzione e liquidazione della indennità per danni di cui all'art. 46 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 nonché all'imposizione determinazione dei contributi stabiliti dalle disposizioni legislative indicate nel citato art. 18.
Ora, dalla natura di giudice speciale della Giunta e dal rilievo che la sua potestas iudicandi comporta una deroga della giurisdizione del giudice ordinario, discende necessaria che l'elencazione delle questioni devolute alla competenza giurisdizionale della Giunta Speciale contenuta nei richiamati artt. 17 e 18 del D.L.Lgt. n. 219/1919 è (e non può che essere) tassativa.
Pertanto, esulano dalla giurisdizione della Giunta e rimangono attribuite al giudice ordinario tutte le azioni aventi un oggetto diverso da quelli precisati nei citati artt. 17 e 18; in particolare, per quel che rileva nella specie, non rientra nella giurisdizione della Giunta l'azione con la quale il soggetto convenuto davanti a detto giudice quale obbligato all'adempimento di una prestazione indennitaria chiami nel giudizio un terzo al fine di essere tenuto indenne, nei rapporti interni, del relativo onere finanziario (cfr. Cass. S.U. 30 maggio 1966 n. 1412). Quindi, la Giunta Speciale era effettivamente carente di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa proposta dalla Infratecna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettante tale giurisdizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Anche questa censura, allora, deve essere disattesa. 1.3.- La questione di legittima costituzionale, infine, è inammissibile stante la sua manifesta infondatezza. Infatti, non è dato configurare il contrasto tra la normativa in ordine alla attribuzione delle controversie, quale quella che ne occupa, alla Giunta Speciale con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la normativa denunziata si inserisce nell'ambito di interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, onde non può considerai precluso al legislatore il potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, ritenuta più idonea a funzionale, anche con riguardo alle diverse aree interessate, e tale diversità è di per sè sufficiente ad escludere una irragionevole disparità di regime giuridico.
Parimenti, non si può configurare un contrasto tra il regime di cui all'art. 19 della D.L.Lgt. n.219/1981 e l'art. 24 della Costituzione in quanto nel contesto delle attribuzioni demandate alla
Giunta Speciale (che è organo di giurisdizione speciale, onde è coerente con la sua natura che ad essa sia demandata soltanto la cognizione di controversie determinate), davanti al detto organo le parti possono dedurre e trattare ogni questione di merito giuridico, sicché è ravvisabile alcuna compressione del diritto di difesa;
ed in quanto il doppio grado di giurisdizione di merito non è previsto nella Costituzione, mentre sussiste la copertura costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge prescritta dall'art.111 Cost., una volta che il terzo comma dell'art. 19 ammette il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di Roma, oltre che per incompetenza o eccesso di potere, anche per violazione della legge.
1.4.- La reiezione di tutte le censure in esso formulate determina il rigetto del motivo.
2.- Nel secondo motivo di annullamento la NU ON sostiene che nel giudizio davanti alla Giunta Speciale la sua dante causa Infratecna aveva: eccepito l'inammissibilità della domanda rimanendo escluso il potere della Giunta di determinare una indennità non valutata "in primo grado" nel corso della procedura espropriativa;
chiesto, che in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse dichiarato che essa concessionaria aveva diritto di rivalsa nei confronti dell'ente concedente;
eccepito l'inammissibilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 46 L. n. 2359/1865;
proposto numerose difese relative alla quantificazione del "danno" che gli attori sostenevano di aver subito, soprattutto con riferimento al danno statico, ed a quello per immissioni e rumori. Ciò premesso denuncia che tali eccezioni non sono state prese in considerazione;
che "il tenore della motivazione non consente di comprendere i motivi di questo "disinteresse", e che, pertanto, la sentenza impugnata risulta viziata per violazione degli artt. 112 (omessa pronuncia) 132 e 276 (motivazione inesistente) del Codice di rito civile.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti, le questioni relative alla fondatezza della domanda sono state oggetto della pronuncia impugnate della quale si verificherà l'esattezza nel corso dell'esame del terzo motivo. La domanda dì rivalsa esulava - come s'è detto - dalla giurisdizione della Giunta speciale, di modo che correttamente la sentenza impugnata ha omesso di esaminarla nel merito. 3.1.- Nel terzo motivo la ricorrente sostiene che nell'applicare il criterio (in sè corretto) secondo cui l'indennità ex art. 46 L.2359/1865 deve essere liquidata in misura pari al deprezzamento subito da un immobile in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica che ha determinato l'asservimento, la sentenza impugnata: a) ha parametrato il deprezzamento al valore venale del complesso immobiliare e, così, ha violato il principio per il quale anche ai fini di quella indennità occorre fare riferimento ad un valore dell'immobile deprezzato determinato secondo il criterio fissato nell'art. 13 L 15 gennaio 1885 n. 2392; b) ha giustificato la statuizione sul punto relativo alla entità del deprezzamento subito dalle varie parti del complesso immobiliare degli attori con la sola affermazione che la stessa risulta "congrua": dunque, con un'argomentazione che, stante la sua sostanziale apoditticità, si traduce in una motivazione meramente apparente e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 132 Cod. proc. civ. 3.2.- Le censure sono fondate.
3.3.-Queste Sezioni Unite hanno più volte esaminato la questione relativa all'individuazione del criterio di determinazione dell'indennità spettante al proprietario per l'asservimento di un suo immobile conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica realizzata in attuazione - come nella specie - del Programma straordinario di edilizia residenziale metropolitana di OL previsto dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219. In proposito hanno affermato il principio che detta indennità - che spetta ai sensi dell'art. 46 L. n. 2359/1865 richiamata dal combinato disposto degli art. 80 L. n. 219/1885 e 13 L. n. 2892/1885 - deve essere liquidata avendo come parametro di riferimento non già il valore venale del bene asservito, sibbene un suo valore determinato sulla base del criterio fissato dall'art. 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul Risanamento della Città di OL, in funzione della determinazione della indennità di espropriazione: ossia in misura pari alla media del suo valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decenni o, in difetto dei fitti debitamente accertati, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati (v. tra le altre Cass. S.U. 18 dicembre 1998 n. 12700 e 27 agosto 1998 n. 4896). Il principio deve essere ribadito.
Infatti, se ne condividono integralmente le ragioni enunciate a suo sostegno nei richiamati precedenti.
Nel contempo, non può essere condivisa l'obiezione - sviluppata dai controricorrenti nella memoria ex art. 378 Cod. proc. civ. - secondo cui l'autorità concedente nell'impartire, con l'ordinanza normativa n. 1674 del 10 ottobre 1990 emanata ai sensi dell'art. 84 della L. 14 maggio 1981 n. 219, disposizioni integrative della medesima L n. 219/1981, ha previsto che il deprezzamento debba essere riferito al valore di mercato degli immobili asserviti. Ciò perché, come queste Sezioni Unite hanno già affermato nella sentenza n. 12700 del 18 dicembre 1998 e viene qui ribadito, le ordinanze emanate ai sensi del richiamato art. 84 L. n. 219/181 n.219 non possono derogare o modificare la disciplina relativa al sistema di determinazione delle indennità fissata - come quella che deve essere applicata nella specie - nel precedente art. 80 della stessa legge.
Ne discende che la Giunta Speciale è effettivamente incorsa nella violazione di legge denunciata nella prima parte del motivo allorché ai fini della liquidazione della indennità di asservimento ha adottato quale parametro di riferimento il valore venale del bene asservito.
La relativa censura. perciò, deve essere accolta.
3.4.- La parte motiva della sentenza impugnata non consente di individuare in base a quali ragioni la Giunta Speciale abbia fissato il tasso di deprezzamento attribuito alle singole parti del complesso immobiliare, ne' se abbia tenuto conto delle difese sviluppate sul punto dalla convenuta.
La sentenza, perciò, è inficiata dal vizio totale di motivazione su un momento logico-giuridico essenziale della decisione, che ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 132 n. 4 e 156 comma 2 Cod. proc. civ..
Ne consegue che la doglianza con cui la ricorrente denuncia siffatto vizio è ammissibile in quanto prospetta una violazione di una norma processuale e, dunque, un vizio che può essere fatto valere col ricorso per cassazione avverse le sentenze della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di OL;
e che la stessa doglianza è fondata e deve essere accolta. 3.5.- Il motivo, allora deve essere accolto integralmente. 4.- In sintesi, dunque, occorre accogliere il terzo motivo;
rigettare gli altri dichiarando la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla domanda di rivalsa proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - C.I.P.E., cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare alla stessa Giunta speciale per le espropriazioni per la nuova liquidazione della indennità di asservimento alla stregua dei principi enunciati e previa adeguata motivazione delle singole percentuali di deprezzamento.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie il terzo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di OL n. 89 del 24 luglio 1997; rigetta gli altri motivi dichiarando la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla domanda di rivalsa proposta dalla società Infratecna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di OL.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione il 10 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999