Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8923/2023 R.G. avente ad oggetto: ricostruzione della carriera e differenze retributive
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Marco Di Pietro, presso il cui studio sito in Catania Via Vincenzo
Giuffrida 107/A è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Resistente contumace Controparte_1 CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a far data Controparte_1
dall'1.9.2009, in servizio, alla data di proposizione del ricorso, presso l'Istituto Superiore Amari di
Giarre; - di avere prestato servizio in favore del antecedentemente all'assunzione nei ruoli CP_1
dell'Amministrazione scolastica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per complessivi anni
8, mesi 7 e giorni 24 nel periodo ricompreso tra l'anno scolastico 2000/01 e l'anno scolastico 2008/09;
- che, nell'ambito di tale servizio, mansioni ed obblighi contrattuali sono stati assolutamente identici a quelli previsti per i colleghi di ruolo;
- che, a fronte di tale identità, il , in sede di ricostruzione CP_1
della carriera, non ha tenuto conto del servizio effettivamente prestato dal ricorrente, applicando le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 d.lgs. 16.4.1994 n. 297; - che le predette norme sono da reputarsi contrastanti con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il quale, alla clausola 4, sancisce che: «1.
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
Cassazione, con sentenza n. 31150 del 28.11.2019; - che, pertanto, alla ricorrente “...applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali (considerando il blocco della progressione economica per l'anno 2013) di anni 8, mesi 7 e giorni 24” a fronte dell'anzianità riconosciutale di anni 7, mesi 1 e giorni 6.
Premesso di avere inoltrato al una diffida interruttiva del termine prescrizionale il 6.6.2023, CP_1
la ricorrente ha così concluso: “- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera
(doc. 2) dettagliatamente descritto in parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici. SI CHIEDE DI Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s.
2000/01, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL Comparto Scuola via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità Controparte_1
di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 06.06.2018 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. Non si è costituito in giudizio il malgrado la rituale notifica Controparte_1
dell'atto introduttivo, per cui ne va dichiarata la contumacia.
L'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Il ricorso e fondato e va accolto nei termini che seguono.
Dal decreto di ricostruzione della carriera del 14.6.2013, versato in atti dalla ricorrente, risulta che l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici riconosciuta è pari ad anni 7 mesi 1 giorni 6 e che, diversamente, la ricorrente ha maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione scolastica nel periodo antecedente alla immissione in ruolo un periodo totale di 8 anni 7 mesi e 19 giorni, come desumibile dallo stato matricolare parimenti versato in atti, da cui emerge che la ricorrente ha prestato servizio in virtù dei contratti a tempo determinato per i periodi seguenti: dal 10.10.2000 al 30.6.2001
(tot. 264 giorni); dal 10.9.2001 al 31.8.2002 (tot. 356 giorni); dal 21.9.2002 al 31.8.2003 (tot. 339 giorni); dal 2.9.2003 al 31.8.2004 (tot. 365 giorni); dal 2.9.2004 al 31.8.2005 (tot. 364 giorni); dal 1.9.2005 al
31.8.2006 (tot. 365 giorni); dal 1.9.2006 al 31.8.2007 (tot. 365 giorni); dal 1.9.2007 al 31.8.2008 (tot.
366 giorni); dal 1.9.2008 al 31.8.2009 (tot. 365 giorni), per un totale complessivo di 3149 giorni (dunque
8 anni 7 mesi e 19 giorni).
Il Tribunale ravvisa un trattamento discriminatorio serbato dall'Amministrazione convenuta alla ricorrente;
in tal senso mette conto esaminare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, siccome oggetto di molteplici pronunce rese anche da codesto Ufficio (ex multis, sentenza n. 1739/2020 del 9.6.2020, proc. n. 9343/2018 RG), che si richiamano per l'analogia delle questioni trattate e la serialità della controversia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La clausola n. 4 (intitolata
"Principio di non discriminazione") dell'accordo quadro, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, dispone nei seguenti termini: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". La clausola in questione, – che ha trovato (parziale) trasposizione nell'ordinamento interno col D.Lgs. n.
368 del 2001, art. 6 (v., ora, il D.Lgs. n. 83 del 2015, art. 25), – a differenza della disposizione interna utilizza il più comprensivo concetto di "condizioni di impiego" (quale ambito di applicazione del divieto di trattamenti differenziati) e menziona espressamente (al punto 4) l'anzianità di servizio.
3.3 - Sin dalle prime pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si rinviene, poi, il principio di diritto secondo il quale l'ambito (soggettivo) coperto dall'accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 1999/70 (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), comprende (anche) i datori di lavoro "del settore pubblico".
La Corte di Giustizia (cfr. CGUE 4 luglio 2006, causa C-212/04, Ad- e altri, punti da 54 a 57) ha, in particolare, rilevato che nè la direttiva, nè l'accordo quadro che vi figura in allegato, "contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato. Al contrario, da un lato, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in maniera generale i "lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro". Inoltre, la definizione della nozione di "lavoratori a tempo determinato" ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro. D'altro lato, la clausola 2, punto 2, dello stesso accordo quadro, lungi dal prevedere l'esclusione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con un datore di lavoro del settore pubblico, si limita a offrire agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato", nonchè i contratti e rapporti di lavoro "definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici".
E detto principio costituisce un acquis comunitario che la Corte di Giustizia non ha più rimesso in discussione (negli stessi termini della sentenza Ad. si vedano, difatti, CGUE 7 settembre 2006, causa C-
53/04, C. Ma. e G. Sa. - punti da 39 a 42 -; CGUE 7 settembre 2006, causa C 180/04, Va.- punto 32 -; Cont CGUE 13 settembre 2007, causa C 307/05, Yo. e. Al. - punti da 24 a 30 -;CGUE 22 dicembre 2010, Contr Cont Contr cause riunite C 444/09 e C 456/09, Ro. a. Ga. e g. To. -punti da 36 a 45 -; CGUE 8 settembre 2011, causa C 177/10, Fr. Ja. Ro. Sa. - punti da 55 a 58 -,CGUE 13 marzo 2014, causa C 190/13, Contr An. a., punto 38). 3.4 - Con riferimento, invece, alla portata della clausola n. 4 del detto accordo, la Corte di Giustizia, in Cont una prima pronuncia del 13 settembre 2007 (nel procedimento C 307/05, Yo. e. Al. e
[...]
, cit.), ha statuito nei seguenti termini: Persona_1
- "La nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato";
- "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.".
3.4.1 - Ha, quindi, precisato la Corte che se la disciplina delle retribuzioni (e dei relativi livelli) rimane riservata alla competenza delle prassi nazionali, questione diversa è quella che involge l'applicazione del principio di non discriminazione che predica, una volta posti quei livelli di retribuzione, una parità di trattamento tra lavoratori (a tempo determinato ed a tempo indeterminato).
E su di un siffatto principio di diritto la Corte si è attestata anche nelle sue successive pronunce (cfr., difatti, CGUE 15 aprile 2008, causa C 268/06, Impact, cit. - punti da 105 a 134 -; CGUE 22 dicembre Contr ContContr 2010, cause riunite C 444/09 e C 456/09, Ro. a. Ga. e g. To., cit. – punti da 47 a 51 -; GUE
18 marzo 2011, causa C 273/10, Da. Mo. Me. -punti da 29 a 33-).
3.4.2 - La seconda questione risolta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, concerneva l'interpretazione della causale di deroga al divieto di trattamenti differenziati (e di giustificazione oggettiva degli stessi), deroga che la clausola 4, n. 1, rende legittima se sussistenti "ragioni oggettive".
A questo riguardo l'interpretazione della Corte ha preso le mosse dall'omologa disposizione contenuta nella clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro - recante misure di prevenzione degli abusi e, in specie, la previsione relativa a "ragioni oggettive" per la giustificazione del rinnovo di un contratto a termine -
e dalla lettura che, di detta disposizione, la stessa Corte aveva dato (CGUE 4 luglio 2006, causa C-212/04,
Ko. Ad. e altri, cit.,- punti da 69 a 72 -), alla cui stregua la nozione di "ragioni oggettive" deve essere intesa "nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi", così che, da un lato, tali circostanze "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dall'altro, "una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisfarebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti. Infatti, una siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro." (cfr. poi, negli stessi sostanziali termini, CGUE 23 aprile
2009, cause riunite da C 378/07 a C 380/07, Ki. An. e altri, - punti da 96 a 107 -; CGUE 26 gennaio 2012, Con causa C 586/10, Bi. punti da 27 a 29 -).
Ritenuto, quindi, che "la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro." ha rilevato la Corte (punti
57 e 58) che la nozione di "ragioni oggettive" dev'essere intesa nel senso che "essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" e che "richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.".
3.5 – Anche alla stregua della successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia (v.
CGUE: 9 luglio 2015, causa C 177/14 Ma. Jo. Re. Da.;7 marzo 2013, causa C- 393/11; 18 ottobre 2012, causa C-302/11, Va.;8 settembre 2011, causa C 177/10, Fr. Ja. Ro. Sa.; 18 marzo 2011, causa C 273/10,
Da. Mo. Me.) si può rilevare che l'anzianità di servizio maturata in posizione lavorativa non di ruolo (con contratti a termine) postula la ricorrenza di ragioni oggettive, e cioè che sia giustificata "dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria";
- la diversità di trattamento non può giustificarsi nè "per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", nè in ragione della stessa
(e sola) durata temporanea del rapporto di lavoro (dal quale consegue l'anzianità di servizio);
- diversamente può sussistere una ragione oggettiva nel trattamento differenziato fondato su
"circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività", circostanze che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro";
- più specificamente, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo (corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori (assunti a termine ed a tempo indeterminato) qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità (professionali) nelle posizioni lavorative comparate (e nelle relative modalità di svolgimento).
E le conclusioni in discorso hanno trovato riscontro (anche) nei dicta della giurisprudenza di legittimità che ha, giustappunto, statuito che "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (così
Cass., 7 novembre 2016, n. 22558 cui adde, ex plurimis, Cass., 5 gennaio 2017, n. 165). [...] Occorre sottolineare che non esistono norme che richiedono al personale non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussiste neppure sotto questo profilo.
L'accertata incompatibilità, con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso (v., per tutte, Cass. n. 22558 del 2016, cit.).
È pacifico infatti, come ribadito anche nella sentenza del 2010 Ga. Ga. e , che "Qualora Persona_2
non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno".
Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella Europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Va. e altri, "la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70" (cfr., altresì,
CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68)”( Trib. Catania, sez. lav. n.1541/2018).
Con specifico riferimento al personale ATA rileva ora l'Ufficio che la chiarissima lettura dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione n. 31150/2019, rel. Di Paolantonio) depone nel senso della fondatezza del diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali [...] “Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni '70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo».
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla l. n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo».
Il legislatore del testo unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate».
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del d.p.r. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili».
Di seguito il CCNL 24 luglio 2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n.
8) del CCNL 29 novembre 2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del t.u. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al t.u., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del t.u., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.p.r. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal t.u. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del t.u., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa
Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di giustizia, della Corte costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal t.u., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di giustizia 8 novembre 2011, in causa C-177/10, RO , Per_3
punto 43; Corte di giustizia 18 ottobre 2012, in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di giustizia 20 giugno 2019, causa C-72/18, Ustariz Arostegui;
11 novembre 2019, causa
C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21 novembre 2018, causa C-619/17, 5 giugno Controparte_7
2018, causa C-677/16, , la clausola 4 dell'accordo quadro è stata più volte oggetto di Parte_2
interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte giustizia 15 aprile
2008, causa C-268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa C-307/05, Del;
8 settembre 2011, Persona_4
causa C-177/10, RO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9 luglio 2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia 18 ottobre 2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-
302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di giustizia 4 settembre 2014, in causa C-152/14,
Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di giustizia ha Per_5
statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti
26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla l. n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto
51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate… … … le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo
Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla
Corte di giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamata anche nella sentenza 20 settembre 2018, ferma nel ritenere che la giustificazione Per_5
deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11)” e nel caso a mano è incontestata “ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
«funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995). Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1, lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia
8 novembre 2011, RO Santana, punti da 49 a 56)”.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»”.
Le disposizioni normative interne sulla scorta delle quali l'Amministrazione ha emesso il decreto di ricostruzione della carriera vanno, pertanto, disapplicate in favore della disciplina eurounitaria (si v., in tal senso, CGCE sent. Simmenthal causa n. 106/1977 9 marzo 1978, nonché sentenze del 15 aprile 2008,
Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 68, e del 12 dicembre 2013, , C-361/12, Per_6
EU:C:2013:830, punto 28; v. anche sentenza del 10 ottobre 2017, C-413/15, EU:C:2017:745, Per_7
punti da 33 a 35 e giurisprudenza ivi citata).
Va, quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL applicabile ratione temporis, nonché al pagamento della somma pari alle differenze retributive maturate dal 6.6.2018 (poiché oggetto di specifica limitazione in domanda, v. pag. 12 del ricorso nonché le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo) gravate della maggior somma tra interessi e rivalutazione trattandosi di pubblico impiego, per l'effetto dell'integrale riconoscimento degli anni di servizio rivendicati. Con sentenza generica di condanna e nel rispetto del principio di economia processuale, atteso che tali somme sono autonomamente determinabili dall'Amministrazione convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con maggiorazione del 10% ex art. 4 comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, del , Controparte_1
previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 4 co. 13 DPR n. 399/1988, nonché del decreto di ricostruzione di carriera emesso per il convenuto dall' prot. n. 1357 del 14.6.2013; CP_1 Controparte_8
dichiara il diritto di ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento Parte_1
integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_2
rettifica della ricostruzione di carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari alle differenze retributive maturate dal 6.6.2018; condanna il a rifondere le spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano complessivamente in € 4.060,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto e versato ed oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 10.4.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi