Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06602/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2024, proposto da
Md SU, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Caserta del 29/11/2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2023/104574 rilasciato in data 24/05/2023, comunicato in data 29/11/2024;
e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il 22 dicembre 2024, il ricorrente impugna il provvedimento del 29 novembre 2024 con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel maggio del 2023, lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della Legge n. 73/22; violazione del regolamento di attuazione del TUI; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta; violazione delle circolari in materia; violazione dell’art 8 della CEDU e degli artt. 2 e 117 Cost.
Il ricorrente lamenta, in sostanza che: la Prefettura ha proceduto alla revoca del nulla osta senza invece consentire il subentro del nuovo datore di lavoro e ciò dopo oltre un anno e due mesi dopo il rilascio del nulla osta e nonostante il ricorrente si fosse prontamente attivato per segnalare l’irreperibilità del datore di lavoro a recarsi presso il competente Sportello Unico ed avesse, altresì, compulsato l’amministrazione con istanza del 24/07/2023 a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato favorendo il subingresso di altro datore di lavoro; il che avrebbe comportato un ingiustificato detrimento della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente e violazione del principio di buona fede; l’istruttoria sottesa alla contestata decisione sarebbe manifestamente carente, in quanto elusiva della concreta situazione personale del ricorrente che ha medio tempore instaurato un proficuo e solido rapporto lavorativo con altro datore di lavoro, alle cui dipendenze tuttora svolge regolare attività lavorativa; per cui ci sarebbe anche violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 8 della CEDU e dell’art. 5 del TUI.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto impugnato sarebbe una nota di riscontro priva di valore provvedimentale e ha argomentato per l’infondatezza nel merito dello stesso.
Il ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità e insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 157 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza pubblica di trattazione di merito del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e ulteriore documentazione volta a comprovare l’attuale situazione lavorativa.
In primis, si ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione non sia fondata in quanto, ad un esame del contenuto dell’atto impugnato, lo stesso ha, ad avviso del collegio, valore decisorio ed è immediatamente lesivo per il ricorrente.
Nel merito, come già anticipato in sede cautelare, il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che la dimostrazione da parte del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca - della sua buona fede e di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO