Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6966/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Claudia De Palma;
e
, contumace;
Parte_2
e
contumace; CP_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere l'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1.01.2012 al 30.06.2019 nonché la condanna del resistente alla corresponsione delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate in ricorso per un importo complessivo di Euro 80.674,67 o di quell'altro maggiore o minore risultante in corso di causa oltre interessi e rivalutazione - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito della domanda deve essere premessa l'attendibilità del teste escusso (sig.
perché si è rivelato a conoscenza Testimone_1 diretta dei fatti di causa e perché ha reso una ricostruzione in sé priva di contraddizioni e confermata dal restante materiale istruttorio. Orbene, lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal dall'1.01.2012 al 30.06.2019 avente ad oggetto la prestazione di mansioni di badante e addetta alle pulizie può essere ritenuto dimostrato sulla base delle risultanze della deposizione testimoniale. Una conferma a quanto appena esposto deve essere ricavata sia dalla circostanza della mancata comparizione della parte resistente all'interrogatorio formale deferito sia dalla
1
2 prescrizione quinquennale (profilo rilevabile d'ufficio) da parte dell' quale unico soggetto legittimato CP_1 attivamente alla richiesta di pagamento. Le spese di lite sono compensate per 1/4 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota – liquidata ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa e secondo i parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate – sono poste a carico del resistente in quanto Pt_2 prevalentemente soccombente con distrazione in favore del difensore della ricorrente in quanto antistatario. Le spese della C.T.U., nell'importo già liquidato in corso di causa, sono definitivamente poste a carico del sig. in ragione della sua prevalente soccombenza. Pt_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto:
- accerta lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il resistente Locaputo dal 20.06.2016 al 20.01.2018;
- condanna parte resistente, sig. al Parte_2 pagamento dell'importo complessivo di Euro 66.831,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come analiticamente indicata in motivazione al saldo;
- compensa per 1/4 le spese di lite e condanna parte resistente, sig. alla rifusione della Parte_2 restante quota che liquida in complessivi Euro 5024,25 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione;
- pone definitivamente le spese della C.T.U., come già liquidate, integralmente a carico del resistente sig.
Pt_2
Bari, 18.03.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
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