Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Bufano Parte_1
- Ricorrente - contro
«
[...]
», in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. dal dott. Vito Alfonso
- Convenuto –
OGGETTO: “CARTA DOCENTE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 5 giugno 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del convenuto come docente in base a CP_1
vari contratti a tempo determinato (ed in particolare nei seguenti anni scolastici: 2019/2020 dal
25/11/19 al 30/06/20; 2021/2022 dal 27/09/21 al 31/08/22), ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione, per i suddetti periodi, del beneficio “CARTA
ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad €.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio
2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine;
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'intervenuta prescrizione, e, nel CP_1 merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda.
All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa e viene dunque
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112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Giova riportare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di…”).
L'esclusione dei docenti a tempo determinato da detto beneficio è stata valutata come in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, SEZIONE VI, ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”).
Tali principio si pone in continuità con l'interpretazione che la Corte di Giustizia ha dato, in numerose occasioni, della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ribadendo che:
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a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (
Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Nel caso di specie non è stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione che eventualmente contraddistinguesse le modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – nei periodi predetti, in cui il rapporto era basato su contratti a termine, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Del resto anche il Consiglio di Stato sez. VII – 16 marzo 2022, n. 1842 ha rimarcato che: «… … il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata
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ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. … …».
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema informatico
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consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio, negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico, sicché rientra tra i soggetti destinatari della carta docente.
Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema scolastico, sicché spetta l'adempimento in forma specifica.
Infine, è infondata altresì l'eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata tempestivamente dal convenuto, rientrando gli anni scolastici indicati in ricorso, nel quinquennio di riferimento.
In conclusione, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della DEL Parte_2
DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici precisati, ne deriva la condanna del convenuto ad adottare ogni consequenziale adempimento per CP_1
garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su
[...]
, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sicché la parte Pt_3
ricorrente potrà/dovrà usufruire della provvista non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione), ovvero, in via alternativa, a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici innanzi indicati (oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza per ciascuna tranche dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento).
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA
ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
2. condanna il convenuto ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire CP_1
l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su , Parte_3
con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
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1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Taranto, 27 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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