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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di conSIlio, composta dai conSIlieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' ConSIliere
- dott. Vincenza Randazzo ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 235/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. SODANO C.F._1
GIOELE
appellante
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
MILITELLO (ME), il 21/08/1965, , C.F._2 rapp.ta e difesa dall'avv. PASCALIA TIZIANA
appellata
P.IVA ), corrente in Controparte_2 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_3
1 (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. CP_4
(Dirigente), rappresentata e difesa, giusta procura
[...] generali alle liti del 18 dicembre 2014, Notar Dr. Per_1
in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di Persona_2 racc. (doc.1), dall'Avv. Santo Spagnolo
terza chiamata
Ogg: appello a sentenza n. 100/2022 del 22/02/2022, emessa dal
Tribunale di AT
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.3.2022 proponeva Parte_1 appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di AT, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti dell'avv. in cui Controparte_1 quest'ultima chiamava in garanzia rigettava Controparte_2 la domanda della e condannava l'attrice alle spese di lite. Pt_1
Si costituiva l'appellata, eccependo la tardività del gravame, atteso che aveva notificato la sentenza in data Controparte_2
23.2.2022 ai fini della decorrenza del termine breve.
Nel merito contestava i motivi di gravame, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Anche si costituiva con eccezioni e difese Controparte_2
analoghe.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa, con ordinanza dell'1.2.2024, in esito a trattazione cartolare, previa precisazione delle conclusioni, era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
2 * * *
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva in Parte_1 giudizio l'avv. assumendo di aver patito Controparte_1
danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, riconducibili alla responsabilità professionale della convenuta di cui chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 209.275,30 a titolo di danni patrimoniali, della somma di € 20.927,53 a titolo di danno morale, e della somma di € 138.121,70 a titolo di danno esistenziale, oltre accessori di legge a fare data dal 01.05.2016, nonché la condanna al pagamento anche dei ratei successivi di pensione di cui avrebbe avuto diritto l'attrice per il resto della vita in esito al giudizio patrocinato dall'avv. cui si era CP_1 rivolta per essere rappresentata e difesa “nella gestione della procedura volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del padre”.
La convenuta si difendeva allegando, invece, che la le si è Pt_1
rivolta, affermando di aver già ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del padre, in quanto riconosciuta inabile, e che la prestazione era stata erogata dall'Ente previdenziale, ma riscossa da altro soggetto (un suo parente omonimo); che in assenza di documentazione completa
(avendo la cliente esibito solo lo stralcio di un provvedimento di riconoscimento di inabilità lavorativa), aveva intrapreso un giudizio innanzi al Tribunale di AT, conclusosi con esito positivo per la ricorrente;
che tale sentenza era stata appellata dall con riproposizione delle medesime eccezioni già CP_5
3 proposte in primo in grado e non considerate dal giudice di prime cure;
che, stante la fondatezza di tali eccezioni, supportate da decisiva documentazione probatoria, ella aveva aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante, onde evitare la condanna alle spese;
che non aveva, poi, riassunto il giudizio innanzi alla Corte dei Conti in quanto la domanda della -diretta ad ottenere la pensione di reversibilità- era Pt_1
stata già decisa dal giudice contabile con sentenza coperta da giudicato e prodotta proprio nel giudizio di appello dall' . CP_5
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, argomentando:
-che per gli avvocati "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconSIliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole";
-che il cliente, che lamenta danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione
4 professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III,
18/04/2007, n. 9238);
-che l'attrice, tuttavia, non aveva provato la difettosa o inadeguata prestazione professionale né il danno patito, di cui chiedeva il ristoro. In particolare, non aveva contestato la ricostruzione fattuale della vicenda come esposta nella comparsa di risposta della convenuta che, pertanto, alla luce del principio di non contestazione, doveva ritenersi come provata;
-che, di contro, l'avv. a mezzo produzione documentale, CP_1
aveva provato: a) come, pur nella insussistenza dei presupposti di legge, la domanda giudiziale, tesa al riconoscimento della prestazione della pensione di reversibilità, era stata accolta dal
Tribunale di AT (sicché, per il tramite dell'attività professionale prestata, era stato ottenuto il risultato favorevole al quale la parte aspirava); b) che, diligentemente, aveva aderito in appello all'eccezione sollevata dall'appellante e spiegato il perché in primo grado era stata adita l'autorità giudiziaria ordinaria in luogo della Corte dei Conti;
c) che alla luce della sentenza della
Corte dei Conti n. 136/96/C con attestazione di passaggio in giudicato -prodotta dall innanzi alla Corte d'Appello CP_5
Lavoro di Messina - risultava dimostrata la chiara malafede dell'attrice, la quale non poteva non sapere di avere già adito l'autorità giudiziaria per l'ottenimento della pensione di reversibilità del padre e del rigetto della relativa domanda .
-che tale sentenza della Corte dei Conti dimostrava come nessun danno poteva aver patito l'attrice per effetto della condotta professionale del suo legale, in quanto, stante l'intervenuto
5 giudicato sulla domanda, non avrebbe mai potuto ottenere il beneficio richiesto e, anzi, l'omessa riassunzione del giudizio le aveva evitato la condanna alle spese di lite.
-che, per il principio di soccombenza, l'attrice doveva rispondere delle spese sia nei confronti di parte convenuta sia del terzo chiamato in causa.
Appello
Con il proposto gravame la ha articolato i seguenti motivi: Pt_1
I.ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ATTOREE SOTTO IL
PROFILO DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE E
RICONSEGNA DEI DOCUMENTI DELLA PARTE. OMESSA
PRONUNCIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE
DELL'ART. 115
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale l'attrice avrebbe agito in giudizio al fine di eccepire l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dell'avv. esclusivamente CP_1
“nella gestione della procedura volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del padre”.
Invece, in tutti gli atti di causa -inizialmente nel ricorso introduttivo, ma anche (e soprattutto) in sede di precisazione delle domande- ella aveva sollevato molteplici profili di responsabilità del suo legale per violazione degli obblighi di informazione e di restituzione dei documenti.
In particolare, si era lamentata di non aver avuto informazione circa la proposizione da parte dell del giudizio di CP_5
6 appello avverso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di AT, né dell'esito di tale giudizio, né della necessità di riassumere il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, né dell'opportunità di non riassumerlo, né della sentenza della Corte dei Conti, pronunciatasi sulla medesima questione.
Il Tribunale, invece, aveva omesso di valutare -ed in ogni caso di motivare- sia in ordine alla violazione degli obblighi di informazione, sia in ordine alla condotta di omessa riconsegna alla parte di documenti appartenenti alla cliente e, in particolare:
➢ la, non meglio specificata, “lettera di riconoscimento”
(presumibilmente del diritto alla pensione per cui era causa);
➢ la nota del 28/05/2002, sia in originale sia nelle copie che risulterebbero, dal relativo indice atti e documenti, prodotte unitamente al ricorso innanzi al Tribunale Civile di AT, Sezione
Lavoro.
L'omessa riconsegna di tali documenti, che erano stati sicuramente determinanti ai fini dell'accoglimento del ricorso patrocinato dalla aveva comportato l'ulteriore CP_1
conseguenza pregiudizievole di non potere prenderne diretta conoscenza e, eventualmente, reiterare la richiesta volta all'ottenimento della prestazione pensionistica di reversibilità del padre, con la perdita, comunque, degli arretrati di rilevante entità.
II ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA SOTTO IL PROFILO
DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER
IMPERIZIA NELL'AVVIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.
ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA
7 CONTESTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE FATTUALE
DELLA CONVENUTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Il Giudice di prime cure ha errato nel non considerare che, come si evince chiaramente dal ricorso in appello dell e dalle CP_5 memorie di costituzione dell'appellata l'avv. si è Pt_1 CP_1
avventurata in questioni giuridiche non avendone una adeguata preparazione, nella totale insussistenza dei presupposti di legge e cercando di giustificare il proprio operato con
l'addossare la responsabilità alla cliente.
E, anziché stigmatizzare l'imperizia dell'avv. ha CP_1
giustificato il di lei errore con il fatto che il Tribunale di AT aveva in ogni caso emesso una pronuncia favorevole, assumendo addirittura che la professionista aveva operato diligentemente nel momento in cui non aveva riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.
Invece avrebbe dovuto considerare che:
• L'avvocato ha introdotto il giudizio sulla base di un provvedimento di riconoscimento in via amministrativa del 23.6.83, certamente di riconoscimento della pensione di reversibilità, che altrimenti non avrebbe avuto senso l'azione intrapresa;
• Né il né l avevano eccepito il giudicato CP_6 CP_5 della Corte dei Conti, e l aveva prodotto tale CP_5 sentenza al solo fine di supportare l'eccezione di difetto di giurisdizione;
ciò lascia presumere che non vi fosse un giudicato sulla medesima questione, atteso che detta
8 sentenza fa riferimento ad un decreto del Ministero del
Tesoro n. 1994 del 14.3.1984, successivo e diverso rispetto al riconoscimento del 23.6.1983;
• L'avv. che ha sostenuto esservi stata la CP_1
costituzione dell in primo grado (sebbene il CP_5
Tribunale ne abbia dichiarato in sentenza la contumacia),
a fronte della produzione solo in grado di appello della sentenza della Corte dei Conti da parte dell'Ente, avrebbe dovuto eccepire la tardività di tale produzione documentale, anche in ragione del principio del divieto di nova in appello, mentre -senza neanche approfondire il merito della sentenza della Corte dei Conti- aderiva al rilevato difetto di giurisdizione, e riteneva di non riassumere il giudizio dinanzi al tale giudice.
• Partendo dal presupposto che è incontestabile che i provvedimenti di riconoscimento della pensione di reversibilità (quello del 23/06/1983 e il decreto del
Ministero del Tesoro n. 1994 del 14 marzo 1984) siano diversi e ignoti, e che è documentalmente provato che le
Amministrazioni non hanno mai eccepito il giudicato, così come non hanno mai opposto né affermato che il successivo Decreto abbia superato il primo provvedimento di riconoscimento della pensione di reversibilità, vi è da chiedersi sulla base di quali deduzioni l'avv. abbia CP_1
ritenuto essere intervenuto il giudicato, e non abbia invece
– come peraltro dalla stessa richiesto – riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. Ove il primo
9 provvedimento di riconoscimento si ritenesse efficace, infatti, la Corte dei Conti avrebbe potuto giungere a conclusioni diverse e la sentenza resa in precedenza (ma su un provvedimento successivo) avrebbe potuto essere impugnata con revocazione ove causa petendi e petitum fossero stati identici.
Di conseguenza il Tribunale ha errato nell'escludere la responsabilità della convenuta, perché o la domanda introdotta in primo grado era totalmente infondata, e allora vi sarebbe responsabilità del procuratore nell'aver avviato un'azione con grave imperizia;
oppure la domanda introdotta in primo grado era fondata sul provvedimento di accoglimento della reversibilità ed allora il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto, non potendosi affermare con certezza che il provvedimento del Decreto del
Ministero del Tesoro (del 14.03.1984) avesse superato il precedente provvedimento di riconoscimento della reversibilità
(del 23.03.1983), con gravissimo pregiudizio risarcibile in capo all'odierna appellante che, in ragione di tale scelta, ha perso la possibilità di soddisfare il proprio diritto al pagamento dei ratei di reversibilità a far data dal 1983.
III ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
PRONUNCIA E VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
SOTTO IL PROFILO DELLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI.
TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELL'ART.
115 C.P.C.
10 IV ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
PRONUNCIA E VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
SOTTO IL PROFILO DELLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI PER MALA FEDE E COLPA
GRAVE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
ANCHE IN ORDINE ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. CP_1
Il Tribunale nulla ha stabilito in ordine alla domanda di risarcimento danni nei confronti dell'avv. per aver agito CP_1 con mala fede e colpa grave nel momento in cui quest'ultima, ha trattenuto per sé (e per la sua difesa) la copia della sentenza emessa dalla Corte dei Conti nei confronti dell'odierna appellante, non informando la cliente dell'esistenza di tale decisione prima dell'instaurazione del presente giudizio civile, dando in tal modo causa allo stesso, culminato, peraltro, nella condanna alle spese del giudizio a favore dell'avv. CP_1
Tale omessa informazione risulta acclarata in atti, atteso che non emergeva da nessun atto o documento in possesso dell'appellante l'esistenza della suddetta sentenza e la mala fede della convenuta
è dimostrata dalla PEC inviata dalla stessa al difensore di controparte ove veniva precisato quanto segue: “Ma il tutto ritengo sia stato determinato da quanto riferitole dalla parte, la quale, se non affetta da un temporaneo deficit di memoria, risulta in mala fede, avendole sottaciuto fatti determinanti” senza precisazione alcuna. Infatti, ora appare chiaro che l'Avv. intendeva riferirsi con i FATTI DETERMINANTI alla CP_1
11 sentenza della Corte dei Conti citata, omettendone l'informazione agli aventi diritto, per sottrarsi alla eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Nonostante ciò, il Giudice ha omesso di valutare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 88 c.p.c., tralasciando di considerare che la violazione dei doveri di corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato- ossia l'avvenuta produzione in appello della sentenza della Corte dei Conti- ha dato causa al presente giudizio.
Non può revocarsi in dubbio che la conoscenza di tale sentenza avrebbe certamente consentito all'odierna appellante e all'avv.
Nino Bullaro di valutare se ed eventualmente con quali modalità intraprendere un giudizio di responsabilità professionale, attesa l'importanza che la sentenza della Corte dei Conti ha avuto nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.
Eppure, l'appellante aveva dedotto di aver preso conoscenza di tale sentenza solo a seguito del deposito in giudizio (il presente) da parte dell'avv. e che il giudizio dinnanzi alla Corte dei CP_1 conti era stato incoato arbitrariamente e all'insaputa della Pt_1 dall'avv. Carmelo D'Agostino, senza alcun consenso da parte dell'odierna appellante alla quale aveva a suo tempo assicurato che la firma da Ella apposta in sua presenza era necessaria per un urgente sollecito della pratica agli organi competenti, dopo aver allegato copia della relazione medica.
Né è stato provato dall'Avv. che, a seguito della prima CP_1
udienza dinanzi alla Corte di Appello di Messina, aveva evidenziato “…alla propria assistita che la stessa aveva omesso
12 di rappresentarle un fatto importantissimo, ovvero l'aver incaricato altro procuratore per la medesima domanda e che la questione era già stata da tempo posta all'attenzione della Corte dei Conti e decisa negativamente con sentenza passata in giudicato”.
In assenza di tale prova, quindi, il Giudice erroneamente ha ritenuto di presumere la malafede dell'odierna appellante, che avrebbe nascosto la sentenza della Corte dei Conti all'avv.
laddove -in presenza di prove contrarie- ha ritenuto CP_1 glissare sulla malafede dell'avv. che detta sentenza ha CP_1
tenuto celata dando causa al giudizio.
La decisione del Giudice di prime cure, dunque, è erronea non solo per non aver tenuto conto di ciò ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, ma anche per non averne tenuto conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
V. ERRORE DI GIUDIZIO SULLA MANCATA
AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI.
SULLA RICHIESTA DI INTERROGATORIO FORMALE E
PROVA TESTIMONIALE. SULLA RICHIESTA DI CTU.
VI ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO DI
CONDANNARE LA SIG.RA LA US AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA
Controparte_7
Ha errato il giudice di primo grado a porre le spese di lite a Pt_2 dell'attrice anche nei confronti dell'assicurazione, chiamata in causa dall'avv. per essere garantita, ciò in quanto CP_1
13 nell'autonomo giudizio tra la chiamante ed il terzo, la prima sarebbe rimasta soccombente, attesa l'eccezione di difetto di copertura assicurativa sollevata dalla terza chiamata, che ha dedotto, altresì di aver avvisato di ciò la chiamante, prima dell'inizio del giudizio.
Osservazioni della Corte
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello, formulata tanto dall'avv. quanto da CP_1 CP_2
.
[...]
Tale eccezione è basata sull'assunto che la sentenza è stata notificata da con pec in data 23.2.2022 mentre Controparte_2
l'appello è stato proposto con citazione notificata il 28.3.22.
Ha replicato l'appellante che detta notifica non era idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stata effettuata presso l'indirizzo pec dell'avv. e non CP_8
del procuratore costituito in primo grado avv. Nino Bullaro, il quale non era domiciliato presso la suddetta collega e l'elezione di domicilio era riferibile alla sola Pt_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
In merito occorre riportare esattamente la parte del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che interessa allo scopo, ed è la seguente “Per la Sig.ra , nata a [...]_1
(ME), il giorno 03/03/1942, C.F. , ed ivi C.F._1
residente, in Via Regina Elena n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Bullaro del Foro di Palermo, C.F.
che dichiara di volere ricevere le C.F._3 comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC:
14 o al fax n. 0916860090, Email_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, in Mirto
(ME), Via Umberto I n. 120, presso lo studio dell'Avv. Maria
Rosa Lo Sardo, del Foro di AT (C.F. , C.F._4
PEC: fax: 0941919013), giusta Email_2
procura alle liti da considerarsi, ex lege, apposta in calce al presente atto”.
Stante la suddetta formulazione è possibile ritenere che l'avv.
sia solo domiciliataria e non anche difensore CP_8
della per cui -quale domiciliataria- correttamente poteva Pt_1
ricevere una notifica, ma di un atto che fosse indirizzato o alla parte personalmente o al suo difensore all'avv. Bullaro.
Orbene, nello specifico la relata è stata così formulata:
“Io sottoscritto Avv. VINCENZO CORDOLA…, quale difensore di (C.F./P.IVA , nel cui Controparte_2 P.IVA_2
interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata in atti
NOTIFICO
l'allegata sentenza n. 100/2022 a avv. LO SARDO MARIA ROSA
ANTONIA (C.F./P.IVA ) all'indirizzo di C.F._4
posta elettronica estratto dal Email_2
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, …
DICHIARO che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale
Ordinario - AT - R.G. 1893 / 2016 …”
15 Risulta evidente, quindi, che il destinatario della notificazione è stata proprio l'avv. e non già l'avv. Bullaro nel CP_8
domiciliato eletto dalla parte, ragion per cui siffatta notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve.
Passando al merito della controversia, ai fini della chiara rappresentazione delle ragioni della presente decisione occorre premettere la distinzione tra danno evento e danno conseguenza.
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'avvocato, se l'inadempimento integra il c.d. danno-evento, esso tuttavia non basta al cliente per ottenere un risarcimento, atteso che il danno risarcibile è il danno-conseguenza, costituito dagli effetti pregiudizievoli che il cliente abbia subito a causa dell'inadempimento dell'avvocato.
In merito, si riporta la seguente massima: “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno -conseguenza e dunque irrisarcibile”. Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8494.
Meglio argomentando, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno- conseguenza, quale concreto pregiudizio al bene della vita.
16 Orbene, alla luce di tale chiaro principio, nello specifico è inutile soffermarsi ad accertare se l'avv. abbia correttamente CP_1
adempiuto al mandato professionale, essendo che ove anche - per ipotesi- si potesse ritenere sussistente un qualche errore o una qualche negligenza non da essi è dipeso il mancato percepimento della pensione di reversibilità da parte della Pt_1
In altri termini nessun danno, in termini di perdita della prestazione previdenziale e di conseguenziale pathos per tale situazione, trova causa nella difesa legale espletata dall'odierna appellata.
Già il Tribunale di AT ha spiegato perfettamente le ragioni di ciò, e sarebbe quasi superfluo ripeterle;
pur tuttavia, stante l'appello, è d'uopo ribadire più chiaramente le ragioni della decisione.
In primis, va detto che il Tribunale, ovviamente, si è soffermato sull'inadempimento al mandato “nella gestione della procedura per il conseguimento della pensione di reversibilità”, senza approfondire gli altri profili di inadempimento lamentati, perché solo all'errata scelta difensiva poteva conseguire il pregiudizio lamentato, ossia la perdita della prestazione previdenziale, e non certamente alla violazione dei doveri di informazione o di restituzione della documentazione.
Quanto al ritenuto difetto di causalità tra l'esaminata condotta di
“gestione della procedura” e la perdita della prestazione previdenziale, per meglio chiarire i termini della vicenda va detto che:
17 a) come si evince dagli atti, il ricorso introduttivo del giudizio -patrocinato dall'avv. fu proposto al CP_1
giudice del lavoro sul presupposto che la ricorrente fosse già titolare del beneficio previdenziale, ossia Pt_1
che le fosse stato riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità; in tale situazione, infatti, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione per la domanda avente ad oggetto la mera erogazione dei ratei non corrisposti.
b) Né l che si costituì in quel giudizio, né CP_5
l'Avvocatura dello Stato contestarono che la fosse Pt_1
titolare di pensione, limitandosi il primo a rilevare il difetto di giurisdizione e il a spiegare CP_6
argomenti difensivi attinenti ad una domanda di riconoscimento dell'invalidità civile. Tali posizioni difensive non erano in alcun modo pertinenti, e soprattutto in siffatta situazione non emergeva assolutamente un difetto di giurisdizione;
i resistenti, infatti, malamente ponevano la questione di giurisdizione, mentre avrebbero dovuto contestare la pretesa di pagamento dei ratei, deducendo l'inesistenza del diritto ad essi per mancanza di titolarità della posizione pensionistica. La mancanza di siffatto argomento difensivo, quindi, lasciava supporre alla difesa della che, effettivamente, questa avesse Pt_1
ottenuto già il riconoscimento della pensione di reversibilità.
18 c) Solo in sede di appello emergeva che la non era Pt_1
titolare di alcuna pensione e che sul punto vi era stata una decisione negativa della Corte dei Conti, ivi prodotta. Né il mancato rilievo da parte dell'avvocato della tardività della produzione di tale sentenza -che l'appellante, oggi lamenta- può giovare alla posto Pt_1
che tale sentenza non giovava a supportare il difetto di giurisdizione, e che a riprova del giudicato ben avrebbe potuto essere prodotta innanzi alla Corte dei Conti in sede di riassunzione.
Conclusivamente, se è vero che il giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro ed alla Corte d'Appello sono stati inutili, è altrettanto vero che la non avrebbe potuto ottenere in alcun caso la Pt_1
prestazione previdenziale in questione.
E' la stessa appellante, infatti, che -al di là delle tesi sull'esito positivo che avrebbe avuto la domanda giudiziaria di riconoscimento della pensione di reversibilità ove fosse stata correttamente impostata, tutte tese ad avvalorare e dimostrare gli errori che avrebbe commesso l'avv. come di Controparte_9
fatto non avrebbe ottenuto tale esito favorevole a causa e per effetto del giudicato della Corte dei Conti.
Ciò si coglie chiaramente dal motivo di appello sub IV, nel quale- sempre nel tentativo di addossare una qualche colpa alla controparte- afferma che, se avesse saputo dell'esistenza del giudicato -appresa solo con la costituzione della nel CP_1
presente giudizio di responsabilità- non lo avrebbe intentato.
19 Dunque, ammette che l'effettivo ostacolo al riconoscimento della pensione di reversibilità è il giudicato, cosa, questa, che comunque emerge chiaramente anche al di là di tale ammissione.
Infatti, assolutamente fantasiosa, oltre che sfornita di prova è la tesi dell'appellante per la quale in presenza di due provvedimenti contrastanti, uno di riconoscimento del diritto alla pensione
(documento del 23.6.1983), l'altro di diniego (decreto ministeriale n. 1994 del 14.3.84) sarebbe stato utile proseguire il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, per poi agire in revocazione avverso la sentenza del 1996 di rigetto della domanda, avente come presupposto il diverso decreto del 1984.
In merito, non può non considerarsi che è del tutto errata la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione, così come malposta era tale eccezione, che si sarebbe potuto sollevare solo se la domanda della fosse stata proposta come domanda diretta ad Pt_1
ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità a causa di un rigetto dell'istanza avanzata in sede amministrativa.
A fronte, invece, di una domanda avanzata sul presupposto che vi fosse già il diritto alla pensione, i cui ratei non erano stati pagati, non solo non vi era il difetto di giurisdizione, ma ove -in esito a tale pronuncia da parte della Corte d'Appello- la causa fosse stata riassunta non vi sarebbero stati margini per ritenere che essa potesse avere esito positivo perché fondata su presupposti diversi
(l'intervenuto riconoscimento amministrativo del diritto) da quelli sui quali si poggia la domanda alla Corte dei Conti
(diniego in sede amministrativa).
20 Per le esposte argomentazioni, dunque, i motivi sub I e II restano rigettati.
-Passando all'esame del motivo (IV) che attinge l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per mala fede o colpa grave avanzata nei confronti dell nonché la subita CP_1
condanna alle spese, va detto che non solo è inverosimile che la non sapesse dell'esistenza del giudizio innanzi alla Corte Pt_1
dei Conti e del giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto, tanto da aver bisogno della relativa informazione da parte dell'avv. ma che l'affermazione per la quale tale CP_1
conoscenza si è appresa solo a seguito della costituzione della convenuta nel presente giudizio è smentita dagli atti.
È allegata al fascicolo dell'avv. infatti, la lettera del CP_1
23.12.2015 con cui ella comunica all'Avv. Bullaro quanto segue:
“La decisione di non proseguire il giudizio è stata assunta dalla SI.ra , alla luce del giudicato che controparte Parte_1
ha fatto valere nel corso del giudizio di appello...”. Così pure nella PEC del 25.03.2016 l'avv. ancora una volta CP_1 reiterava: “Ribadisco …la scelta della SI.ra di non Pt_1
proseguire il giudizio è stata determinata dalla sussistenza di un precedente giudicato sull'oggetto della controversia”
Il motivo esaminato, quindi, va rigettato.
Resta da delibare il motivo di appello (sub VI) che attinge la condanna dell'appellante alle spese nei confronti Pt_1 dell , chiamata in causa dalla Controparte_10
convenuta per essere garantita in caso di condanna.
21 Richiamato qui il motivo di gravame, esso postula la verifica in questa sede della manifesta infondatezza o della palese arbitrarietà della chiamata di da parte dell'avv. Controparte_2
alla luce del seguente principio. “In linea di principio, CP_1
una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando
l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora
l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo”. Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34375
Orbene, l'appellante non spiega perché le ragioni dedotte dal terzo a supporto dell'inoperatività della polizza siano
22 manifestamente fondate, e già solo per questo il motivo di gravame non è ammissibile.
Ciò non senza dire che a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall costituitosi all'udienza del CP_5
16.1.2006, quindi prima della stipula dell'assicurazione, l'avv. avesse acquisito conoscenza di un proprio errore idoneo a CP_1
generare responsabilità professionale, da dichiarare in sede di stipula dell'assicurazione anche per gli errori pregressi.
Va da sé che non si debbano delibare i motivi sub III (che riguarda l'omessa valutazione dei danni patiti) in quanto assorbito dall'insussistenza del danno evento (mancato riconoscimento della prestazione previdenziale per fatto addebitabile alla convenuta), e il motivo sub V, avendo ritenuto la Corte che le richieste istruttorie siano inconducenti atteso che per l'esito del giudizio è determinate quel giudicato di cui si è già ampiamente detto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della nei Pt_1 confronti dell'avv. e dell'Assicurazione (nei confronti di CP_1 questa le ragioni della soccombenza sono spiegate nell'esame del motivo sub VI, valgono anche per questo giudizio), e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, applicando i minimi in considerazione della peculiare situazione dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
28.3.2022 da avverso la sentenza n. 100/2022 Parte_1
23 emessa il 22.2.2022 dal Tribunale di AT nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_11
nel quale è stata chiamata in garanzia così Controparte_2
provvede:
- Rigetta l'appello, perché infondato.
- Condanna al pagamento, in favore delle Parte_1
controparti (Avv. e ), delle spese del CP_1 Controparte_2 grado, liquidate in € 10.060,00 per ciascuna, a titolo di compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- Dichiara che sussistono -nei confronti dell'appellante
- le condizioni per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1 quater del D.P.R. 15/2002.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.12.2024.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di conSIlio, composta dai conSIlieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' ConSIliere
- dott. Vincenza Randazzo ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 235/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. SODANO C.F._1
GIOELE
appellante
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
MILITELLO (ME), il 21/08/1965, , C.F._2 rapp.ta e difesa dall'avv. PASCALIA TIZIANA
appellata
P.IVA ), corrente in Controparte_2 P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_3
1 (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. CP_4
(Dirigente), rappresentata e difesa, giusta procura
[...] generali alle liti del 18 dicembre 2014, Notar Dr. Per_1
in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di Persona_2 racc. (doc.1), dall'Avv. Santo Spagnolo
terza chiamata
Ogg: appello a sentenza n. 100/2022 del 22/02/2022, emessa dal
Tribunale di AT
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.3.2022 proponeva Parte_1 appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di AT, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti dell'avv. in cui Controparte_1 quest'ultima chiamava in garanzia rigettava Controparte_2 la domanda della e condannava l'attrice alle spese di lite. Pt_1
Si costituiva l'appellata, eccependo la tardività del gravame, atteso che aveva notificato la sentenza in data Controparte_2
23.2.2022 ai fini della decorrenza del termine breve.
Nel merito contestava i motivi di gravame, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Anche si costituiva con eccezioni e difese Controparte_2
analoghe.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa, con ordinanza dell'1.2.2024, in esito a trattazione cartolare, previa precisazione delle conclusioni, era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
2 * * *
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva in Parte_1 giudizio l'avv. assumendo di aver patito Controparte_1
danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, riconducibili alla responsabilità professionale della convenuta di cui chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 209.275,30 a titolo di danni patrimoniali, della somma di € 20.927,53 a titolo di danno morale, e della somma di € 138.121,70 a titolo di danno esistenziale, oltre accessori di legge a fare data dal 01.05.2016, nonché la condanna al pagamento anche dei ratei successivi di pensione di cui avrebbe avuto diritto l'attrice per il resto della vita in esito al giudizio patrocinato dall'avv. cui si era CP_1 rivolta per essere rappresentata e difesa “nella gestione della procedura volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del padre”.
La convenuta si difendeva allegando, invece, che la le si è Pt_1
rivolta, affermando di aver già ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del padre, in quanto riconosciuta inabile, e che la prestazione era stata erogata dall'Ente previdenziale, ma riscossa da altro soggetto (un suo parente omonimo); che in assenza di documentazione completa
(avendo la cliente esibito solo lo stralcio di un provvedimento di riconoscimento di inabilità lavorativa), aveva intrapreso un giudizio innanzi al Tribunale di AT, conclusosi con esito positivo per la ricorrente;
che tale sentenza era stata appellata dall con riproposizione delle medesime eccezioni già CP_5
3 proposte in primo in grado e non considerate dal giudice di prime cure;
che, stante la fondatezza di tali eccezioni, supportate da decisiva documentazione probatoria, ella aveva aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante, onde evitare la condanna alle spese;
che non aveva, poi, riassunto il giudizio innanzi alla Corte dei Conti in quanto la domanda della -diretta ad ottenere la pensione di reversibilità- era Pt_1
stata già decisa dal giudice contabile con sentenza coperta da giudicato e prodotta proprio nel giudizio di appello dall' . CP_5
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, argomentando:
-che per gli avvocati "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconSIliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole";
-che il cliente, che lamenta danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione
4 professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III,
18/04/2007, n. 9238);
-che l'attrice, tuttavia, non aveva provato la difettosa o inadeguata prestazione professionale né il danno patito, di cui chiedeva il ristoro. In particolare, non aveva contestato la ricostruzione fattuale della vicenda come esposta nella comparsa di risposta della convenuta che, pertanto, alla luce del principio di non contestazione, doveva ritenersi come provata;
-che, di contro, l'avv. a mezzo produzione documentale, CP_1
aveva provato: a) come, pur nella insussistenza dei presupposti di legge, la domanda giudiziale, tesa al riconoscimento della prestazione della pensione di reversibilità, era stata accolta dal
Tribunale di AT (sicché, per il tramite dell'attività professionale prestata, era stato ottenuto il risultato favorevole al quale la parte aspirava); b) che, diligentemente, aveva aderito in appello all'eccezione sollevata dall'appellante e spiegato il perché in primo grado era stata adita l'autorità giudiziaria ordinaria in luogo della Corte dei Conti;
c) che alla luce della sentenza della
Corte dei Conti n. 136/96/C con attestazione di passaggio in giudicato -prodotta dall innanzi alla Corte d'Appello CP_5
Lavoro di Messina - risultava dimostrata la chiara malafede dell'attrice, la quale non poteva non sapere di avere già adito l'autorità giudiziaria per l'ottenimento della pensione di reversibilità del padre e del rigetto della relativa domanda .
-che tale sentenza della Corte dei Conti dimostrava come nessun danno poteva aver patito l'attrice per effetto della condotta professionale del suo legale, in quanto, stante l'intervenuto
5 giudicato sulla domanda, non avrebbe mai potuto ottenere il beneficio richiesto e, anzi, l'omessa riassunzione del giudizio le aveva evitato la condanna alle spese di lite.
-che, per il principio di soccombenza, l'attrice doveva rispondere delle spese sia nei confronti di parte convenuta sia del terzo chiamato in causa.
Appello
Con il proposto gravame la ha articolato i seguenti motivi: Pt_1
I.ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ATTOREE SOTTO IL
PROFILO DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE E
RICONSEGNA DEI DOCUMENTI DELLA PARTE. OMESSA
PRONUNCIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE
DELL'ART. 115
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale l'attrice avrebbe agito in giudizio al fine di eccepire l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dell'avv. esclusivamente CP_1
“nella gestione della procedura volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del padre”.
Invece, in tutti gli atti di causa -inizialmente nel ricorso introduttivo, ma anche (e soprattutto) in sede di precisazione delle domande- ella aveva sollevato molteplici profili di responsabilità del suo legale per violazione degli obblighi di informazione e di restituzione dei documenti.
In particolare, si era lamentata di non aver avuto informazione circa la proposizione da parte dell del giudizio di CP_5
6 appello avverso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di AT, né dell'esito di tale giudizio, né della necessità di riassumere il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, né dell'opportunità di non riassumerlo, né della sentenza della Corte dei Conti, pronunciatasi sulla medesima questione.
Il Tribunale, invece, aveva omesso di valutare -ed in ogni caso di motivare- sia in ordine alla violazione degli obblighi di informazione, sia in ordine alla condotta di omessa riconsegna alla parte di documenti appartenenti alla cliente e, in particolare:
➢ la, non meglio specificata, “lettera di riconoscimento”
(presumibilmente del diritto alla pensione per cui era causa);
➢ la nota del 28/05/2002, sia in originale sia nelle copie che risulterebbero, dal relativo indice atti e documenti, prodotte unitamente al ricorso innanzi al Tribunale Civile di AT, Sezione
Lavoro.
L'omessa riconsegna di tali documenti, che erano stati sicuramente determinanti ai fini dell'accoglimento del ricorso patrocinato dalla aveva comportato l'ulteriore CP_1
conseguenza pregiudizievole di non potere prenderne diretta conoscenza e, eventualmente, reiterare la richiesta volta all'ottenimento della prestazione pensionistica di reversibilità del padre, con la perdita, comunque, degli arretrati di rilevante entità.
II ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA SOTTO IL PROFILO
DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER
IMPERIZIA NELL'AVVIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.
ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA
7 CONTESTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE FATTUALE
DELLA CONVENUTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Il Giudice di prime cure ha errato nel non considerare che, come si evince chiaramente dal ricorso in appello dell e dalle CP_5 memorie di costituzione dell'appellata l'avv. si è Pt_1 CP_1
avventurata in questioni giuridiche non avendone una adeguata preparazione, nella totale insussistenza dei presupposti di legge e cercando di giustificare il proprio operato con
l'addossare la responsabilità alla cliente.
E, anziché stigmatizzare l'imperizia dell'avv. ha CP_1
giustificato il di lei errore con il fatto che il Tribunale di AT aveva in ogni caso emesso una pronuncia favorevole, assumendo addirittura che la professionista aveva operato diligentemente nel momento in cui non aveva riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.
Invece avrebbe dovuto considerare che:
• L'avvocato ha introdotto il giudizio sulla base di un provvedimento di riconoscimento in via amministrativa del 23.6.83, certamente di riconoscimento della pensione di reversibilità, che altrimenti non avrebbe avuto senso l'azione intrapresa;
• Né il né l avevano eccepito il giudicato CP_6 CP_5 della Corte dei Conti, e l aveva prodotto tale CP_5 sentenza al solo fine di supportare l'eccezione di difetto di giurisdizione;
ciò lascia presumere che non vi fosse un giudicato sulla medesima questione, atteso che detta
8 sentenza fa riferimento ad un decreto del Ministero del
Tesoro n. 1994 del 14.3.1984, successivo e diverso rispetto al riconoscimento del 23.6.1983;
• L'avv. che ha sostenuto esservi stata la CP_1
costituzione dell in primo grado (sebbene il CP_5
Tribunale ne abbia dichiarato in sentenza la contumacia),
a fronte della produzione solo in grado di appello della sentenza della Corte dei Conti da parte dell'Ente, avrebbe dovuto eccepire la tardività di tale produzione documentale, anche in ragione del principio del divieto di nova in appello, mentre -senza neanche approfondire il merito della sentenza della Corte dei Conti- aderiva al rilevato difetto di giurisdizione, e riteneva di non riassumere il giudizio dinanzi al tale giudice.
• Partendo dal presupposto che è incontestabile che i provvedimenti di riconoscimento della pensione di reversibilità (quello del 23/06/1983 e il decreto del
Ministero del Tesoro n. 1994 del 14 marzo 1984) siano diversi e ignoti, e che è documentalmente provato che le
Amministrazioni non hanno mai eccepito il giudicato, così come non hanno mai opposto né affermato che il successivo Decreto abbia superato il primo provvedimento di riconoscimento della pensione di reversibilità, vi è da chiedersi sulla base di quali deduzioni l'avv. abbia CP_1
ritenuto essere intervenuto il giudicato, e non abbia invece
– come peraltro dalla stessa richiesto – riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. Ove il primo
9 provvedimento di riconoscimento si ritenesse efficace, infatti, la Corte dei Conti avrebbe potuto giungere a conclusioni diverse e la sentenza resa in precedenza (ma su un provvedimento successivo) avrebbe potuto essere impugnata con revocazione ove causa petendi e petitum fossero stati identici.
Di conseguenza il Tribunale ha errato nell'escludere la responsabilità della convenuta, perché o la domanda introdotta in primo grado era totalmente infondata, e allora vi sarebbe responsabilità del procuratore nell'aver avviato un'azione con grave imperizia;
oppure la domanda introdotta in primo grado era fondata sul provvedimento di accoglimento della reversibilità ed allora il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto, non potendosi affermare con certezza che il provvedimento del Decreto del
Ministero del Tesoro (del 14.03.1984) avesse superato il precedente provvedimento di riconoscimento della reversibilità
(del 23.03.1983), con gravissimo pregiudizio risarcibile in capo all'odierna appellante che, in ragione di tale scelta, ha perso la possibilità di soddisfare il proprio diritto al pagamento dei ratei di reversibilità a far data dal 1983.
III ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
PRONUNCIA E VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
SOTTO IL PROFILO DELLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI.
TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELL'ART.
115 C.P.C.
10 IV ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA
PRONUNCIA E VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
SOTTO IL PROFILO DELLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DANNI PER MALA FEDE E COLPA
GRAVE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
ANCHE IN ORDINE ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. CP_1
Il Tribunale nulla ha stabilito in ordine alla domanda di risarcimento danni nei confronti dell'avv. per aver agito CP_1 con mala fede e colpa grave nel momento in cui quest'ultima, ha trattenuto per sé (e per la sua difesa) la copia della sentenza emessa dalla Corte dei Conti nei confronti dell'odierna appellante, non informando la cliente dell'esistenza di tale decisione prima dell'instaurazione del presente giudizio civile, dando in tal modo causa allo stesso, culminato, peraltro, nella condanna alle spese del giudizio a favore dell'avv. CP_1
Tale omessa informazione risulta acclarata in atti, atteso che non emergeva da nessun atto o documento in possesso dell'appellante l'esistenza della suddetta sentenza e la mala fede della convenuta
è dimostrata dalla PEC inviata dalla stessa al difensore di controparte ove veniva precisato quanto segue: “Ma il tutto ritengo sia stato determinato da quanto riferitole dalla parte, la quale, se non affetta da un temporaneo deficit di memoria, risulta in mala fede, avendole sottaciuto fatti determinanti” senza precisazione alcuna. Infatti, ora appare chiaro che l'Avv. intendeva riferirsi con i FATTI DETERMINANTI alla CP_1
11 sentenza della Corte dei Conti citata, omettendone l'informazione agli aventi diritto, per sottrarsi alla eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Nonostante ciò, il Giudice ha omesso di valutare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 88 c.p.c., tralasciando di considerare che la violazione dei doveri di corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato- ossia l'avvenuta produzione in appello della sentenza della Corte dei Conti- ha dato causa al presente giudizio.
Non può revocarsi in dubbio che la conoscenza di tale sentenza avrebbe certamente consentito all'odierna appellante e all'avv.
Nino Bullaro di valutare se ed eventualmente con quali modalità intraprendere un giudizio di responsabilità professionale, attesa l'importanza che la sentenza della Corte dei Conti ha avuto nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.
Eppure, l'appellante aveva dedotto di aver preso conoscenza di tale sentenza solo a seguito del deposito in giudizio (il presente) da parte dell'avv. e che il giudizio dinnanzi alla Corte dei CP_1 conti era stato incoato arbitrariamente e all'insaputa della Pt_1 dall'avv. Carmelo D'Agostino, senza alcun consenso da parte dell'odierna appellante alla quale aveva a suo tempo assicurato che la firma da Ella apposta in sua presenza era necessaria per un urgente sollecito della pratica agli organi competenti, dopo aver allegato copia della relazione medica.
Né è stato provato dall'Avv. che, a seguito della prima CP_1
udienza dinanzi alla Corte di Appello di Messina, aveva evidenziato “…alla propria assistita che la stessa aveva omesso
12 di rappresentarle un fatto importantissimo, ovvero l'aver incaricato altro procuratore per la medesima domanda e che la questione era già stata da tempo posta all'attenzione della Corte dei Conti e decisa negativamente con sentenza passata in giudicato”.
In assenza di tale prova, quindi, il Giudice erroneamente ha ritenuto di presumere la malafede dell'odierna appellante, che avrebbe nascosto la sentenza della Corte dei Conti all'avv.
laddove -in presenza di prove contrarie- ha ritenuto CP_1 glissare sulla malafede dell'avv. che detta sentenza ha CP_1
tenuto celata dando causa al giudizio.
La decisione del Giudice di prime cure, dunque, è erronea non solo per non aver tenuto conto di ciò ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, ma anche per non averne tenuto conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
V. ERRORE DI GIUDIZIO SULLA MANCATA
AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI.
SULLA RICHIESTA DI INTERROGATORIO FORMALE E
PROVA TESTIMONIALE. SULLA RICHIESTA DI CTU.
VI ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO DI
CONDANNARE LA SIG.RA LA US AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA
Controparte_7
Ha errato il giudice di primo grado a porre le spese di lite a Pt_2 dell'attrice anche nei confronti dell'assicurazione, chiamata in causa dall'avv. per essere garantita, ciò in quanto CP_1
13 nell'autonomo giudizio tra la chiamante ed il terzo, la prima sarebbe rimasta soccombente, attesa l'eccezione di difetto di copertura assicurativa sollevata dalla terza chiamata, che ha dedotto, altresì di aver avvisato di ciò la chiamante, prima dell'inizio del giudizio.
Osservazioni della Corte
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello, formulata tanto dall'avv. quanto da CP_1 CP_2
.
[...]
Tale eccezione è basata sull'assunto che la sentenza è stata notificata da con pec in data 23.2.2022 mentre Controparte_2
l'appello è stato proposto con citazione notificata il 28.3.22.
Ha replicato l'appellante che detta notifica non era idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stata effettuata presso l'indirizzo pec dell'avv. e non CP_8
del procuratore costituito in primo grado avv. Nino Bullaro, il quale non era domiciliato presso la suddetta collega e l'elezione di domicilio era riferibile alla sola Pt_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
In merito occorre riportare esattamente la parte del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che interessa allo scopo, ed è la seguente “Per la Sig.ra , nata a [...]_1
(ME), il giorno 03/03/1942, C.F. , ed ivi C.F._1
residente, in Via Regina Elena n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Bullaro del Foro di Palermo, C.F.
che dichiara di volere ricevere le C.F._3 comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC:
14 o al fax n. 0916860090, Email_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, in Mirto
(ME), Via Umberto I n. 120, presso lo studio dell'Avv. Maria
Rosa Lo Sardo, del Foro di AT (C.F. , C.F._4
PEC: fax: 0941919013), giusta Email_2
procura alle liti da considerarsi, ex lege, apposta in calce al presente atto”.
Stante la suddetta formulazione è possibile ritenere che l'avv.
sia solo domiciliataria e non anche difensore CP_8
della per cui -quale domiciliataria- correttamente poteva Pt_1
ricevere una notifica, ma di un atto che fosse indirizzato o alla parte personalmente o al suo difensore all'avv. Bullaro.
Orbene, nello specifico la relata è stata così formulata:
“Io sottoscritto Avv. VINCENZO CORDOLA…, quale difensore di (C.F./P.IVA , nel cui Controparte_2 P.IVA_2
interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata in atti
NOTIFICO
l'allegata sentenza n. 100/2022 a avv. LO SARDO MARIA ROSA
ANTONIA (C.F./P.IVA ) all'indirizzo di C.F._4
posta elettronica estratto dal Email_2
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, …
DICHIARO che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale
Ordinario - AT - R.G. 1893 / 2016 …”
15 Risulta evidente, quindi, che il destinatario della notificazione è stata proprio l'avv. e non già l'avv. Bullaro nel CP_8
domiciliato eletto dalla parte, ragion per cui siffatta notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve.
Passando al merito della controversia, ai fini della chiara rappresentazione delle ragioni della presente decisione occorre premettere la distinzione tra danno evento e danno conseguenza.
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'avvocato, se l'inadempimento integra il c.d. danno-evento, esso tuttavia non basta al cliente per ottenere un risarcimento, atteso che il danno risarcibile è il danno-conseguenza, costituito dagli effetti pregiudizievoli che il cliente abbia subito a causa dell'inadempimento dell'avvocato.
In merito, si riporta la seguente massima: “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno -conseguenza e dunque irrisarcibile”. Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8494.
Meglio argomentando, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno- conseguenza, quale concreto pregiudizio al bene della vita.
16 Orbene, alla luce di tale chiaro principio, nello specifico è inutile soffermarsi ad accertare se l'avv. abbia correttamente CP_1
adempiuto al mandato professionale, essendo che ove anche - per ipotesi- si potesse ritenere sussistente un qualche errore o una qualche negligenza non da essi è dipeso il mancato percepimento della pensione di reversibilità da parte della Pt_1
In altri termini nessun danno, in termini di perdita della prestazione previdenziale e di conseguenziale pathos per tale situazione, trova causa nella difesa legale espletata dall'odierna appellata.
Già il Tribunale di AT ha spiegato perfettamente le ragioni di ciò, e sarebbe quasi superfluo ripeterle;
pur tuttavia, stante l'appello, è d'uopo ribadire più chiaramente le ragioni della decisione.
In primis, va detto che il Tribunale, ovviamente, si è soffermato sull'inadempimento al mandato “nella gestione della procedura per il conseguimento della pensione di reversibilità”, senza approfondire gli altri profili di inadempimento lamentati, perché solo all'errata scelta difensiva poteva conseguire il pregiudizio lamentato, ossia la perdita della prestazione previdenziale, e non certamente alla violazione dei doveri di informazione o di restituzione della documentazione.
Quanto al ritenuto difetto di causalità tra l'esaminata condotta di
“gestione della procedura” e la perdita della prestazione previdenziale, per meglio chiarire i termini della vicenda va detto che:
17 a) come si evince dagli atti, il ricorso introduttivo del giudizio -patrocinato dall'avv. fu proposto al CP_1
giudice del lavoro sul presupposto che la ricorrente fosse già titolare del beneficio previdenziale, ossia Pt_1
che le fosse stato riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità; in tale situazione, infatti, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione per la domanda avente ad oggetto la mera erogazione dei ratei non corrisposti.
b) Né l che si costituì in quel giudizio, né CP_5
l'Avvocatura dello Stato contestarono che la fosse Pt_1
titolare di pensione, limitandosi il primo a rilevare il difetto di giurisdizione e il a spiegare CP_6
argomenti difensivi attinenti ad una domanda di riconoscimento dell'invalidità civile. Tali posizioni difensive non erano in alcun modo pertinenti, e soprattutto in siffatta situazione non emergeva assolutamente un difetto di giurisdizione;
i resistenti, infatti, malamente ponevano la questione di giurisdizione, mentre avrebbero dovuto contestare la pretesa di pagamento dei ratei, deducendo l'inesistenza del diritto ad essi per mancanza di titolarità della posizione pensionistica. La mancanza di siffatto argomento difensivo, quindi, lasciava supporre alla difesa della che, effettivamente, questa avesse Pt_1
ottenuto già il riconoscimento della pensione di reversibilità.
18 c) Solo in sede di appello emergeva che la non era Pt_1
titolare di alcuna pensione e che sul punto vi era stata una decisione negativa della Corte dei Conti, ivi prodotta. Né il mancato rilievo da parte dell'avvocato della tardività della produzione di tale sentenza -che l'appellante, oggi lamenta- può giovare alla posto Pt_1
che tale sentenza non giovava a supportare il difetto di giurisdizione, e che a riprova del giudicato ben avrebbe potuto essere prodotta innanzi alla Corte dei Conti in sede di riassunzione.
Conclusivamente, se è vero che il giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro ed alla Corte d'Appello sono stati inutili, è altrettanto vero che la non avrebbe potuto ottenere in alcun caso la Pt_1
prestazione previdenziale in questione.
E' la stessa appellante, infatti, che -al di là delle tesi sull'esito positivo che avrebbe avuto la domanda giudiziaria di riconoscimento della pensione di reversibilità ove fosse stata correttamente impostata, tutte tese ad avvalorare e dimostrare gli errori che avrebbe commesso l'avv. come di Controparte_9
fatto non avrebbe ottenuto tale esito favorevole a causa e per effetto del giudicato della Corte dei Conti.
Ciò si coglie chiaramente dal motivo di appello sub IV, nel quale- sempre nel tentativo di addossare una qualche colpa alla controparte- afferma che, se avesse saputo dell'esistenza del giudicato -appresa solo con la costituzione della nel CP_1
presente giudizio di responsabilità- non lo avrebbe intentato.
19 Dunque, ammette che l'effettivo ostacolo al riconoscimento della pensione di reversibilità è il giudicato, cosa, questa, che comunque emerge chiaramente anche al di là di tale ammissione.
Infatti, assolutamente fantasiosa, oltre che sfornita di prova è la tesi dell'appellante per la quale in presenza di due provvedimenti contrastanti, uno di riconoscimento del diritto alla pensione
(documento del 23.6.1983), l'altro di diniego (decreto ministeriale n. 1994 del 14.3.84) sarebbe stato utile proseguire il giudizio innanzi alla Corte dei Conti, per poi agire in revocazione avverso la sentenza del 1996 di rigetto della domanda, avente come presupposto il diverso decreto del 1984.
In merito, non può non considerarsi che è del tutto errata la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione, così come malposta era tale eccezione, che si sarebbe potuto sollevare solo se la domanda della fosse stata proposta come domanda diretta ad Pt_1
ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità a causa di un rigetto dell'istanza avanzata in sede amministrativa.
A fronte, invece, di una domanda avanzata sul presupposto che vi fosse già il diritto alla pensione, i cui ratei non erano stati pagati, non solo non vi era il difetto di giurisdizione, ma ove -in esito a tale pronuncia da parte della Corte d'Appello- la causa fosse stata riassunta non vi sarebbero stati margini per ritenere che essa potesse avere esito positivo perché fondata su presupposti diversi
(l'intervenuto riconoscimento amministrativo del diritto) da quelli sui quali si poggia la domanda alla Corte dei Conti
(diniego in sede amministrativa).
20 Per le esposte argomentazioni, dunque, i motivi sub I e II restano rigettati.
-Passando all'esame del motivo (IV) che attinge l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per mala fede o colpa grave avanzata nei confronti dell nonché la subita CP_1
condanna alle spese, va detto che non solo è inverosimile che la non sapesse dell'esistenza del giudizio innanzi alla Corte Pt_1
dei Conti e del giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto, tanto da aver bisogno della relativa informazione da parte dell'avv. ma che l'affermazione per la quale tale CP_1
conoscenza si è appresa solo a seguito della costituzione della convenuta nel presente giudizio è smentita dagli atti.
È allegata al fascicolo dell'avv. infatti, la lettera del CP_1
23.12.2015 con cui ella comunica all'Avv. Bullaro quanto segue:
“La decisione di non proseguire il giudizio è stata assunta dalla SI.ra , alla luce del giudicato che controparte Parte_1
ha fatto valere nel corso del giudizio di appello...”. Così pure nella PEC del 25.03.2016 l'avv. ancora una volta CP_1 reiterava: “Ribadisco …la scelta della SI.ra di non Pt_1
proseguire il giudizio è stata determinata dalla sussistenza di un precedente giudicato sull'oggetto della controversia”
Il motivo esaminato, quindi, va rigettato.
Resta da delibare il motivo di appello (sub VI) che attinge la condanna dell'appellante alle spese nei confronti Pt_1 dell , chiamata in causa dalla Controparte_10
convenuta per essere garantita in caso di condanna.
21 Richiamato qui il motivo di gravame, esso postula la verifica in questa sede della manifesta infondatezza o della palese arbitrarietà della chiamata di da parte dell'avv. Controparte_2
alla luce del seguente principio. “In linea di principio, CP_1
una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando
l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora
l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo”. Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34375
Orbene, l'appellante non spiega perché le ragioni dedotte dal terzo a supporto dell'inoperatività della polizza siano
22 manifestamente fondate, e già solo per questo il motivo di gravame non è ammissibile.
Ciò non senza dire che a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall costituitosi all'udienza del CP_5
16.1.2006, quindi prima della stipula dell'assicurazione, l'avv. avesse acquisito conoscenza di un proprio errore idoneo a CP_1
generare responsabilità professionale, da dichiarare in sede di stipula dell'assicurazione anche per gli errori pregressi.
Va da sé che non si debbano delibare i motivi sub III (che riguarda l'omessa valutazione dei danni patiti) in quanto assorbito dall'insussistenza del danno evento (mancato riconoscimento della prestazione previdenziale per fatto addebitabile alla convenuta), e il motivo sub V, avendo ritenuto la Corte che le richieste istruttorie siano inconducenti atteso che per l'esito del giudizio è determinate quel giudicato di cui si è già ampiamente detto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della nei Pt_1 confronti dell'avv. e dell'Assicurazione (nei confronti di CP_1 questa le ragioni della soccombenza sono spiegate nell'esame del motivo sub VI, valgono anche per questo giudizio), e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, applicando i minimi in considerazione della peculiare situazione dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
28.3.2022 da avverso la sentenza n. 100/2022 Parte_1
23 emessa il 22.2.2022 dal Tribunale di AT nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_11
nel quale è stata chiamata in garanzia così Controparte_2
provvede:
- Rigetta l'appello, perché infondato.
- Condanna al pagamento, in favore delle Parte_1
controparti (Avv. e ), delle spese del CP_1 Controparte_2 grado, liquidate in € 10.060,00 per ciascuna, a titolo di compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
- Dichiara che sussistono -nei confronti dell'appellante
- le condizioni per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1 quater del D.P.R. 15/2002.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.12.2024.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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