Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 33078/2018 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33078/2018 RGAC e vertente
TRA
, in proprio e quale madre della minore Parte_1 CP_1 Persona_1
, in proprio e quale padre della minore TR Rita;
CP_2 Persona_2 elettivamente domiciliati in Arzano alla Via Napoli 46 presso l'avv. Costantino Tamburrino, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Manzoni 176 presso l'avv. Stafano Iannitti, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Nonché
in persona din un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_4 domiciliata in Napoli alla Via Miguel de Cervantes Saavedra 64 presso gli avv.ti pagina 1 di 6
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da obbligo di protezione del datore di lavoro verso il dipendente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
in proprio e quale madre della minore Parte_1 CP_1 Persona_1
in proprio e quale padre della minore e TR Rita, CP_2 Persona_2 hanno convenuto nel presente giudizio chiedendo di dichiarare la società CP_5 convenuta responsabile esclusiva della morte di , marito dell'attrice Persona_3
TR nonché padre e nonno degli altri attori, verificatasi in data 1/1/2016 in Arzano a seguito di attività lavorativa prestata dal defunto in favore della società convenuta di cui era dipendente – e condannarla a risarcire tutti i danni subiti dagli attori a causa della morte del loro congiunto, da liquidare in € 283.020 ciascuno in favore di TR e
, in € 273.856 ciascuno in favore di e , ed in € Parte_1 CP_1 CP_2
169.812 ciascuno in favore di e o nelle diverse cifre Persona_2 Persona_1 ritenute giuste, per tutti oltre rivalutazione ed interessi dal decesso al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la società convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa del defunto, con vittoria delle spese di lite;
ha chiamato in causa quale proprio CP_5 CP_4 assicuratore per la responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, chiedendo che, nel caso la domanda degli attori fosse stata accolta, la compagnia assicurativa chiamata venisse condannata a risarcire i danni subiti dagli attori, direttamente o subordinatamente in via di rivalsa, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita spa chiedendo di dichiarare inammissibili, improponibili ed Controparte_4 infondate le domande degli attori nei confronti di e di quest'ultima nei propri CP_5 confronti, o subordinatamente accogliere la domanda di garanzia solo in via di manleva e solo per somme superiori alla franchigia di 500 e non superiori al massimale di € 1.500.000, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi testi e , ed è Testimone_1 Testimone_2 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ora la causa va Persona_4 decisa.
La vicenda per cui è causa è così sintetizzata nella prima relazione del CTU: “Il Sig.
, dipendente dal 6.1.2000 con qualifica di addetto alla raccolta Persona_3 CP_5 dei rifiuti solidi urbani in Napoli, nel quartiere di Scampia, in data 1.1.2016 era in pagina 2 di 6 servizio per effettuare il turno di lavoro dalle ore 2.30 alle ore 8.30, insieme ai colleghi e . Verso le ore 6.15 il Sig. era colto da Testimone_1 Parte_2 Pt_1 malore riferito come forte bruciore di stomaco, nausea e capogiri, per cui era accompagnato presso la sede lavorativa, sita in Via Hugo Pratt dove si riposava per alcune decine di minuti per poi proseguire insieme ai colleghi il turno lavorativo fino alle 8.30. Una volta giunto presso la propria abitazione si sdraiava sul letto al fine di riposarsi, e, durante il sonno, sopraggiungeva il decesso, che era constatato alle ore 16.06.”. L'art. 2087 cc stabilisce che: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; il D.L.vo 81/2008 enuncia le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli attori agiscono come terzi danneggiati dalla morte del loro congiunto, per cui si applica il principio enunciato da Cass. 32072/2024:
“In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria del marito di un'infermiera, vittima di violenza sessuale ad opera di un paziente, che non aveva provato la colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche).”. Il CTU ha evidenziato che sicuramente l'attività lavorativa da egli espletata causò il decesso del dante causa degli attori – ma, in base al principio sopra espresso, questi ultimi avrebbero dovuto provare la colpa del datore di lavoro convenuto.
Due sono i profili di responsabilità di dedotti in citazione: avere adibito il CP_5 lavoratore a turni di lavoro notturni, nonostante fosse affetto da epilessia, e non avere condotto il lavoratore presso un Pronto Soccorso non appena aveva accusato sintomi di malore. Per quanto concerne il primo possibile profilo di responsabilità. Il CTU scrive nella sua prima relazione: “…. è possibile estrapolare … che la patologia da cui era affetto il Sig.
necessitasse di trattamento farmacologico e che non gli fosse stata imposta Pt_1 alcuna limitazione dell'attività lavorativa, sebbene non sia possibile, data la carenza documentale, esprimersi sulla correttezza di tale decisione. È possibile comunque affermare che, qualora le crisi avessero avuto ancora frequenza plurisettimanale o si fossero dimostrate non responsive al trattamento farmacologico, esse avrebbero certamente costituito motivo di esclusione dall'attività lavorativa notturna, tenendo presente soprattutto l'alterazione dei ritmi circadiani che il lavoro notturno comporta. La ricostruzione clinica dei fatti non lascia pensare ad alcuna crisi comiziale né tantomeno ad una complicanza ad essa legata.”. Insomma, verosimilmente la società pagina 3 di 6 datrice di lavoro non avrebbe dovuto adibire al lavoro notturno, ma Persona_3 questa precauzione avrebbe dovuto essere finalizzata a prevenire crisi epilettiche, o comunque un aggravamento del quadro epilettico;
ed invece non risulta che il dante causa degli attori sia morto per una crisi comiziale (ossia epilettica) o per complicanze causate da una crisi di tale genere, per cui il non avere rispettato regole prudenziali relative alle mansioni da assegnare ad un lavoratore che soffre di epilessia, è stato irrilevante (sarebbe potuto morire anche un lavoratore non affetto da epilessia). Il fatto di avere proseguito l'attività lavorativa dopo il manifestarsi dei sintomi, invece, non ha di per sé, con ragionevole certezza, provocato la morte del dante causa degli attori: come si vedrà tra breve, il processo causale era verosimilmente già in atto al manifestarsi dei sintomi, tanto che se pure il lavoratore fosse stato condotto immediatamente al pronto soccorso, non si può asserire con ragionevole certezza che si sarebbe salvato. Per quanto concerne il secondo possibile profilo di responsabilità, nella sua seconda relazione il CTU ha accertato che “ … sarebbe stato l'intervento nella Per_5 vicenda di un soggetto che disponesse di conoscenze, anche minime, circa la possibile sintomatologia tipica, ma soprattutto atipica, dell'infarto del miocardio. Tale figura, rappresentata dal lavoratore incaricato per il primo soccorso, non entrò mai in gioco nel fatto di cui all'oggetto, come ben emerso dalle testimonianze raccolte, eliminando difatti ogni possibilità di poter interpretare in maniera più specifica e critica le condizioni di salute e i sintomi del . Conseguenza di tale omissione risultava la Pt_1 sottovalutazione dei sintomi da parte del stesso (che decideva di continuare, Pt_1 anche se a minor regime, a lavorare, nonché di tornare a casa invece di recarsi egli stesso in Pronto Soccorso) e dei suoi colleghi di turno.”. Tuttavia, chiamato a precisare se il dante causa degli attori si sarebbe potuto salvare nel caso in cui, dopo avere accusato i sintomi sopra descritti, non fosse tornato a lavorare e fosse stato portato al Pronto Soccorso, il CTU ha risposto: “Al proposito, v'è da ricordare che la cardiopatia ischemica, patologia che include tutte le condizioni in cui si verifica un insufficiente apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco, risulta caratterizzata da tassi di mortalità precoce particolarmente elevati, specialmente quando si presenta in maniera acuta. Difatti, essa si associa frequentemente a gravi complicanze, tra le quali la fibrillazione ventricolare, un'aritmia caratterizzata da un ritmo cardiaco caotico e disorganizzato che origina dai ventricoli, condizione patologica che rende il cuore incapace di espellere il sangue all'interno del circolo arterioso, portando a un arresto cardiocircolatorio. Nel caso in oggetto, il decesso sopraggiungeva alcune ore dopo la comparsa dei sintomi e durante il sonno, a dimostrazione indiretta che, per quanto presente, la sintomatologia fosse complessivamente di limitata entità tale da non determinare la richiesta di aiuto da parte del appena tornato a casa (ove, si Pt_1 ricorda, era ritornato guidando autonomamente la propria auto). Ciò permette di avanzare l'ipotesi che la morte sia stata determinata non tanto dalle conseguenze dirette della sindrome coronarica acuta (ovvero una estesa necrosi del tessuto miocardico) quanto dalle conseguenze aritmiche indirette della stessa, da identificarsi in una pagina 4 di 6 fibrillazione ventricolare maligna, tipica spesso dell'infarto miocardico. Al proposito, è bene rammentare che tale affezione patologica risulta correlata da elevatissimi tassi di mortalità e che rappresenta una condizione pressocché non prevenibile nonché assolutamente difficile da trattare, soprattutto in ambiente extra ospedaliero, allorquando essa dovesse sopraggiungere, proprio in relazione alla mancanza dei dispositivi specifici defibrillatore, assistenza respiratoria ecc.. Ne deriva che, in assenza di ulteriori dati potenzialmente ricavabili dall'espletamento di un esame autoptico che avrebbe potuto maggiormente specificare la causa del decesso, deve ritenersi che non vi siano sufficienti elementi per poter affermare che, secondo il criterio del più probabile che non, il sarebbe sopravvissuto anche se fosse stato trasportato presso un Pronto Pt_1
Soccorso dopo la comparsa della sintomatologia. Al contrario però si deve ritenere che la mancata assistenza ospedaliera abbia concretizzato una perdita di chance di sopravvivenza concreta intorno al 40%, nel senso di un miglior risultato atteso.” E' una conclusione ragionevole: in un affezione patologica, come quella da cui era affetto
, caratterizzata da un altissimo tasso di mortalità, un tempestivo Persona_3 soccorso non rende più probabile che non che il soggetto affetto da tale patologia si salvi, anche se offre significative chances al soggetto di sopravvivere. Per cui, anche se riprese a lavorare, c Ora, come affermato da Cass. 25886/2022: “In Persona_3 tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata per la prima volta in appello).”; pertanto, il tipo di danno accertato dal CTU, la perdita di chance di sopravvivere, non può essere risarcito all'attore, che non ha formulato domanda in tal senso. In ultima analisi, la domanda degli attori non può essere accolta, perché l'avere adibito a mansioni inadatte ad un epilettico, non ha causato la sua morte;
e Persona_3 perché il mancato tempestivo soccorso allo stesso non ha con Persona_3 ragionevole certezza provocato la sua morte, ma gli ha fatto perdere concrete chances di sopravvivere – una perdita, però, non oggetto della domanda di risarcimento formulata dagli attori. Non dovendo essere accolta la domanda degli attori, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia. Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite, considerata l'estrema incertezza sulle effettive cause della morte del dante causa degli pagina 5 di 6 attori, incertezza dovuta anche ad una gestione non del tutto trasparente della vicenda da parte di Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano a carico degli attori. CP_5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 33078/2018 tra: Pt_1
+ 5, attori;
convenuta; chiamata
[...] Controparte_6 Controparte_4 in causa;
così provvede:
1) Rigetta le domande degli attori;
2) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta colla chiamata in causa;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra gli attori da un lato, convenuta e chiamata in causa dall'altro. Così deciso in Portici in data 9/6/2025 Il giudice unico
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