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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nelle cause civili riunite in grado di appello nn. 110/2025 e 131/2025
TRA
Parte_1
Avv.ti Marco Marazza, Roberto Pessi e Francesco Giammaria appellante-appellata E
Controparte_1
Avv.ti Francesco Giammaria e Silvia De Santis appellata-appellante CP_2 Parte_2
Avv. Manuel Milani appellato
all'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
dichiara improcedibile l'appello proposto dalla società CP_1 Parte_ respinge l'appello proposto dalla società Parte_ condanna la società al pagamento, in favore dell'appellato delle CP_2 spese del grado, che liquida in € 7.000,00, oltre 15% per spese forfettarie;
compensa interamente le spese del grado nei confronti della società CP_1
Si dà atto che sussistono, nei confronti delle società appellanti, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
LA PRESIDENTE Giovanna Ciardi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nelle cause civili riunite in grado di appello nn. 110/2025 e 131/2025
TRA
Parte_1
Avv.ti Marco Marazza, Roberto Pessi e Francesco Giammaria appellante-appellata E
Controparte_1
Avv.ti Francesco Giammaria e Silvia De Santis appellata-appellante CP_2 Parte_2
Avv. Manuel Milani appellato
all'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
dichiara improcedibile l'appello proposto dalla società CP_1 Parte_ respinge l'appello proposto dalla società Parte_ condanna la società al pagamento, in favore dell'appellato delle CP_2 spese del grado, che liquida in € 7.000,00, oltre 15% per spese forfettarie;
compensa interamente le spese del grado nei confronti della società CP_1
Si dà atto che sussistono, nei confronti delle società appellanti, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
LA PRESIDENTE Giovanna Ciardi