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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa AT EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 305 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco San
Martino;
CP_1
[...]
[...]
(P.IVA. ) , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, costituita in primo grado con l'Avv. Augusto Loffreda;
-APPELLATA CONTUMACE –
E
1 (C.F ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito di riveniente dalla CP_1 sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Lecce;
-INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.-
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Augusto Loffreda;
CP_4
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_4 C.F._4
AR Romano;
-APPELLATO-
NONCHE'
(P.IVA Controparte_5
) e P.IVA ); P.IVA_4 Controparte_6 P.IVA_5
-APPELLATI CONTUMACI-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.5.2022,, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe hanno convenuto, dinanzi all'intestato
Tribunale, la e la Parte_1 [...]
Controparte_7
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riguardo i rapporti di conto corrente
[...]
2 intrattenuti con ed in particolare quelli contrassegnati con n. 209120- 74, n. 101500-53, CP_6
n. 11908-64, n. 602290-75, n. 131-55, n. 184-20, n. 63127-85, n. 24731-40, nonché i conti tecnici
a questi collegati n. 209122-31, n. 101502-10, n. 6348099-31, n. 11998-16, n. 6241-60, 602289-
82, n. 12027-07, n. 8863200-19, n. 132-48, n. 133-41, n. 185-73, n.186-66, n. 16304002-48,
n. 631129-71, n. 63128-78, n. 10122-12, 66514-02, n. 341-48, n. 63247-21, nonché quelli intrattenuti con il ed in particolare quelli contrassegnati con Controparte_5
n. 436-15, n. 1984-43; I) accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità anche parziale, ovvero
l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative a tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti ed in essere con la convenuta CP_8
… nonché infine a tutti i rapporti intrattenuti ed in essere con anche in relazione
[...] Controparte_9
alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali ed usurari, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi, attivi e passivi, per i cd. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di legge da applicarsi;
per l'effetto II) accertare e dichiarare non dovute dagli attori le somme esposte a debito per la banca e, determinato l'effettivo saldo in linea capitale dei conti indicati, e dei conti tecnici a questi collegati, e disporre la restituzione delle somme a credito vantate dalla società attrice, condannando la banca convenuta al pagamento, in favore della delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge ….; III) CP_1
per l'effetto, accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità contrattuale delle banche Parte_1
e il per violazione degli obblighi di buona
[...] Controparte_5
fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistenti in capo agli istituti di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c., oltre che la denotata responsabilità contrattuale e nella esecuzione del contratto;
sempre per l'effetto, IV) condannare le Banche convenute al risarcimento in favore degli attori di ogni danno patrimoniale e non … da liquidarsi in via equitativa …; riguardo i rapporti di mutuo per € 78.000,00 con Parte_1
ed per € 300.000,00 con V) accertare Controparte_7
e dichiarare l'invalidità, la nullità anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni
3 contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai contratti di mutuo sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori anche con riferimento al criterio di ammortamento utilizzato, non sottoscritto né esibito agli attori, e contrario alle disposizioni imperative di legge, alla previsione e applicazione dell'interesse anatocistico dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni, delle spese, costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, e mai in specifico pattuiti, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di legge da applicarsi;
per l'effetto, VI) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti … e per l'effetto disporre la restituzione delle somme a credito vantate dall'opponente, condannando la Parte_1
e la al pagamento, in favore della società
[...] Controparte_7
attrice, delle somme che risulteranno dovute;
VII) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità contrattuale delle convenute per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistenti in capo alla convenuta la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c., oltre che la denotata responsabilità contrattuale e nella esecuzione del contratto;
per l'effetto, VIII) condannare le convenute al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non
… da liquidarsi in via equitativa …;” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
La costituitasi, ha contestato tutto quanto Parte_1
ex adverso dedotto e ha chiesto, in via preliminare, di “dichiarare inammissibili le domande proposte dalla
anche a ragione della intervenuta transazione tombale di cui in premessa che ha CP_10
definitivamente sottratto al dibattito ogni contestazione riferita al saldo del conto corrente 631127 e di tutti quelli in esso confluiti e/o comunque ad esso collegati”. Sempre in via preliminare, la banca ha chiesto di “dichiarare prescritto ogni diritto ed azione, dalla società attrice riferiti ai rapporti bancari per cui è causa, per il periodo antecedente il mese di gennaio 2002 …” nonché di “dichiarare la correntista decaduta
… dalla facoltà di impugnazione degli estratti conto nel tempo ricevuti eppure dalla stessa versati in giudizio”. Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande di parte attrice “siccome del tutto non provate ed infondate, in fatto e in diritto” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Parimenti, la Controparte_7
costituitasi, ha eccepito in via preliminare
[...]
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, ha
4 instato per il rigetto di “tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto” [il corsivo
è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Con autonomo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 47/2012 RG.ING., ritualmente notificato,
in proprio quale fideiussore e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
in proprio nella qualità di fideiussore della CP_1 Controparte_3 CP_1
in proprio nella qualità di fideiussore della e Parte_4 CP_1 Parte_3
in proprio nella qualità di fideiussore della hanno convenuto, dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale, la la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, I. Controparte_6
previa sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto opposto … dichiarare gradatamente nullo, inammissibile e/o improcedibile il D.I. n. 47/2012 oggi opposto;
nel merito, ed in via gradata, II. sempre previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto … accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate ed ingiunte agli opponenti, revocare il D.I. opposto;
III. accertare e dichiarare che la pretesa della convenuta di € 75.331,40 … è ingiustificata e, conseguentemente, dichiarare non dovute le some esposte a debito, sì come perite, e per l'effetto, revocare il D.I. opposto;
IV. accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o inefficacia, dei contratti e delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai contratti di mutuo sopra indicati, anche in relazione alle finalità, alla determinazione e applicazione degli interessi debitori anche con riferimento al criterio di ammortamento utilizzato, non sottoscritto né esibito agli attori, e contrario alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni, delle spese, costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, e mai in specifico pattuiti, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di legge da applicarsi;
per l'effetto, V. accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei rapporti … e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme a credito vantate dall'opponente, condannando la
[...]
al pagamento, in favore della società attrice, delle somme che risulteranno Parte_1
dovute; in ogni caso, VI. Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione Pt_1
degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti … dichiarando sussistente in capo all'Istituto di credito la relativa colpa, oltre che la denotata responsabilità; per l'effetto, VII.
Condannare la convenuta al risarcimento in favore degli opponenti della somma di € 15.000,00 Pt_1
5 …” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
La in nome e per conto della Controparte_6 [...]
costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e concluso Parte_1
instando per il suo rigetto.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5 luglio 2012, il giudicante ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Con ulteriore ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 12.12.2013, nel procedimento iscritto al n.
30000003 del 2012 R.G., il giudice ha disposto che “al presente giudizio sia riunito il procedimento iscritto al n. 182 del 2012 R.G.”.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 12 dicembre 2019, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali”.
Con sentenza n.764 del 2020, pubblicata in data 09.03.2020, il Tribunale di Lecce ha dichiarato, con riferimento al c/c n. 631127,85 (già 184/80) che alla data del 31.12.2007 il saldo a credito della ammontava ad € 209.214,354; ha dichiarato, con CP_1
riferimento al rapporto di factoring, che il saldo a debito della alla data del CP_1
31.12.2007 ammontava ad € 277.089,28; ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate;
poste definitivamente a carico di tutte le parti, in uguale misura, le spese per la espletata CTU.
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2020, la Parte_1
ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata il 09.03.2020– affidandolo
[...]
ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma della stessa, in via principale di annullare la gravata sentenza e rigettare la domanda di perché, oltre che CP_1
inammissibile/improcedibile, risulta documentatamente infondata in fatto ed in diritto;
gradatamente, ed ancora in via principale, annullare la gravata sentenza e di conseguenza confermare l'inammissibilità della domanda di parte attrice in quanto il “Tribunale, nonostante la pronunciata inammissibilità della domanda di ripetizione ha, comunque, pronunciato
l'accertamento del saldo del conto corrente oggetto di causa”; subordinatamente, annullare la
6 sentenza impugnata per mancata prova della domanda di e per violazione CP_1
dell'art. 2697 c.c., “laddove la causa è stata decisa, quanto alla entità del saldo del conto corrente, oggetto della pronuncia di accertamento, sulla scorta di una CTU radicalmente nulla”; con vittoria di spese, onorari e funzioni del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 09.10.2020, , in proprio nella qualità di legale rappresentante Controparte_3
pro tempore di , in proprio quale fideiussore di Controparte_2 Parte_2
e in proprio quale fideiussore di hanno chiesto CP_1 Parte_3 CP_1
di rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accogliere le conclusioni rassegnate in sede di giudizio di primo grado e dichiararsi la nullità e/o la inopponibilità della transazione oggetto di gravame e del relativo mutuo n.3167063; con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 05.11.2020, Pt_4
ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'atto di appello sia in fatto che in diritto;
[...]
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, Controparte_7
e ono rimaste contumaci.
[...] Controparte_6
All'udienza del 01.06.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1965 e 1364 c.c.”.
1.1. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli attori per intervenuta transazione tra le parti relativamente al rapporto bancario oggetto del contendere, sul presupposto della indeterminatezza dell'oggetto dell'accordo transattivo.
7 1.2. Il Tribunale avrebbe, inoltre, erroneamente sostenuto che, anche nel caso in cui la transazione fosse riferibile al rapporto in questione, la stessa sarebbe comunque nulla, poiché riguardante un contratto di conto corrente bancario con clausole nulle.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta: “La domanda di ripetizione di indebito
– violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. ed art. 112 cpc -omissione e/o contraddittorietà della motivazione”.
2.1. Il Tribunale nonostante abbia ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice, in quanto il conto corrente risultava ancora aperto in pendenza della lite, avrebbe erroneamente dato corso ad un accertamento del saldo del rapporto bancario oggetto di causa, incorrendo nella violazione dell'art.112 c.p.c., per aver esaminato una domanda che non era mai stata effettivamente proposta dall'appellata: tale accertamento, sostiene l'appellante, infatti, risultava essere un mero presupposto logico rispetto all'unica domanda proposta da ossia quella di restituzione di indebito. CP_1
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 c.p.c VI comma n.2 cpc e degli artt. 152, 154 e 194 cpc”.
3.1. L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha tenuto conto della CTU integrativa del 02.07.2019 radicalmente nulla, per essere stata predisposta utilizzando documentazione consegnata, dalla parte attrice al CTU, dopo il termine di decadenza previsto all'art. 183 VI comma n.2 cpc, nonostante il diniego delle altre parti in causa.
4. Dando seguito all'esame dei motivi formulati dalla appellante secondo criteri di Pt_1
priorità logico-giuridica, e, pertanto, prendendo le mosse dal secondo motivo d'appello
(sopra illustrato), deve innanzitutto escludersi che la pronuncia di mero accertamento emessa dal Tribunale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità delle domanda restitutoria avanzata da “dal momento che, a tutt'oggi, il conto corrente per cui è causa CP_1
risulta essere aperto” (così a p. 14 della sentenza di primo grado), sia nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.
4.1. La corte ritiene, infatti, che, proprio perché, come rilevato dallo stesso istituto bancario appellante, la domanda di accertamento della movimentazione legittima del rapporto costituisce il presupposto logico della proposta azione di ripetizione di indebito
8 - rispetto alla quale si pone come accertamento intermedio, strumentale alla determinazione dell' entità dell'indebito preteso - la stessa debba essere considerata proposta ab initio unitamente alla domanda di ripetizione di indebito, in quanto nella stessa necessariamente ricompresa. Né può dubitarsi del fatto che la stessa possa essere oggetto di una autonoma pronuncia, alla stregua di quanto rilevato dalla Suprema Corte che, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 24418/2010, ha rilevato che il correntista ha comunque interesse a che si accerti, anche prima della chiusura del conto, l'eventuale nullità di clausole pattuite o l'addebito di competenze prive di fondamento pattizio. E ciò al fine di giovarsi di una rettifica in suo favore delle risultanze del conto, anche allo scopo, ove al conto acceda un' apertura di credito, di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli, siccome eroso da addebiti contra legem. (v: Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n.
798)
5. Ciò posto e passando ad esaminare il primo motivo d'appello, la Corte ritiene opportuno, innanzitutto, dare conto del vaglio positivo, operato d'ufficio, circa la persistenza dell'interesse, in capo all'appellante, a veder riformata, dal giudice del gravame, la valutazione espressa dal Tribunale in ordine all' “eccezione di inammissibilità/improcedibilità/infondatezza della pretesa restituzione di indebito” (così a p. 7 della sentenza impugnata) per effetto della “transazione intervenuta il 13.07.2007”, sollevata da pur in mancanza di una statuizione sulle pretese Parte_1
restitutorie avanzate dagli attori nel primo grado, ritenute dal Tribunale inammissibili.
5.1. Ebbene, la corte ritiene tutt'ora sussistente l'interesse dell'appellante alla riforma della sentenza (di mero accertamento) emessa dal giudice di primo grado sotto il profilo appena enunciato, in quanto l'accertamento dell'efficacia della “transazione intervenuta il
13.07.2007”, in considerazione dell'oggetto della stessa, impone di ritenere preclusa agli odierni appellati (attori in primo grado) l'iniziativa processuale in corso di svolgimento, con effetti in ordine al mero accertamento operato dal Tribunale.
5.1.1. Con la “transazione” (così qualificata dal Tribunale con valutazione non impugnata in appello, che, quindi, va tenuta ferma) la debitrice principale e CP_1 Parte_2
in proprio, quale fideiussore”, dichiararono di “rinunziare agli atti ed all'azione,
[...]
9 significando di non avere nulla a pretendere dalla banca per qualsivoglia Parte_1
motivo, ragione o causa (anche a titolo di ripetizione per indebito pagamento spese, interessi e quant'altro fosse stato versato si tutti i rapporti oggetto di citazione di cui sopra), in quanto tutti i diritti e tutte le questioni devo no essere ritenute esaminate e definite con la sottoscrizione del presente atto, nonché con la concessione del chiesto finanziamento”. Ebbene, dalla chiara formulazione letterale dell'atto negoziale di cui si tratta, si evince senza incertezze che i diritti azionati e tutte le questioni poste con l'atto di citazione notificato il 27.03.2007 da a CP_1 Parte_1
- specificamente indicato nelle premesse della “transazione del Parte_1
13.7.2007” – sono stati oggetto della rinuncia agli atti e all'azione posti in essere, con detta transazione, da e da , nei termini dianzi precisati. CP_1 Parte_2
In particolare, nella “transazione” invocata da si indica come saldo debitore per capitale alla data del 13.07.2007 del conto corrente nr. 631127,85 acceso presso la filiale di di ed interessato dalla domanda di accertamento e di ripetizione di indebito CP_2
proposta con l'anzidetto atto di citazione, l'importo di € 123.428,53 oltre competenze dall'1.07.2007 sino al saldo.
Si osserva, poi, che la rinuncia all'azione consiste in un atto negoziale idoneo ad incidere sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, pertanto, in quanto tale, idoneo ad estinguere l'azione, costituendo evento suscettibile di esitare, nel merito, nel rigetto delle pretese fondate su quel diritto, precludendo ogni ulteriore richiesta di tutela giurisdizionale sull'oggetto della transazione.
5.1.2. Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione che ha introdotto il primo grado del presente procedimento (che evidenzia una formulazione delle domande alquanto generica), si evince che – non essendo contestato fra le parti che il rapporto bancario implicato nella vicenda giudiziaria avviata con l'atto di citazione oggetto della “transazione del 13.07.2007” sia il medesimo dedotto nel presente procedimento -, anche le prospettazioni in fatto (con l'indicazione del medesimo saldo debitore per la società correntista di € 123.428,53 di cui è stata contestata la debenza nel procedimento definito con la transazione di cui si è detto), così come la produzione documentale offerta dagli attori entro i termini decadenziali di cui all'art. 183 co. 1 n.2 c.p.c., consentono di
10 affermare che le domande proposte nel presente procedimento coincidono con quelle transatte con l'atto del 13.07.2007.
E, del resto, la prima rielaborazione del rapporto dedotto nel presente giudizio operata dal CTU con la prima stesura, depositata il 2.08.2016 ed elaborata sulla base della documentazione prodotta dagli attori entro il termine decadenziale a tal fine assegnato, individua come data cui riferire il “saldo finale” della movimentazione oggetto di accertamento, quella del 6.03.2007 (si veda alle pp. 17 e 33 dell'elaborato peritale), significativamente coincidente, con il periodo di ricalcolo del rapporto per il quale CP_1
propose il primo atto di citazione notificato il 27.03.2007, con l'iniziativa processuale
[...]
poi regolata con la “transazione” più volte citata.
Né in sede di osservazioni alla bozza di CTU il CTP di risulta aver avuto nulla CP_1
da eccepire in ordine alla delimitazione dell'arco temporale dell'accertamento operato dal consulente d'ufficio.
5.2. Sicchè deve ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che l'oggetto di quella “transazione”, consenta di individuare senz'altro i rapporti coinvolti nella res litigiosa all'epoca insorta e di verificare, sulla base dell'esame delle domande proposte nel presente procedimento e decise al primo capo del dispositivo della sentenza qui impugnata, che si tratta dei medesimi rapporti, così come esplicatisi nel medesimo arco temporale.
6. Passando ad esaminare la seconda censura sviluppata nel primo motivo d'appello, rivolta avverso quel passaggio motivazionale nel quale il primo giudice, pur avendo escluso l'inoperatività della transazione del 13.7.2007 ai rapporti dedotti nel presente giudizio, ha comunque ritenuto di dover affermare - dopo aver richiamato l'art. 1972 co.
1 c.c. che sancisce la nullità della transazione se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa – che “..va dichiarata la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, essendo stata allegata da parte attrice l'illiceità della causa di quel contratto.”.
6.1. L'appellante afferma che la transazione avente per oggetto proprio i diritti rivenienti dalla contestazione del saldo del conto corrente, non può poi essere considerata nulla, nel
11 momento in cui si vada ad incardinare un giudizio azionando proprio il diritto oggetto della transazione
6.2. La censura di parte appellante va ritenuta fondata alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali secondo cui l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. Tra le tante si richiama Cass. 2413/2016 che ha confermato una sentenza che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo.
7. La Corte rileva, poi, che il fideiussore appellato nella propria comparsa Parte_4
di costituzione in appello, ha ritenuto, nell'eventualità che la Corte potesse ritenere validamente conclusa la transazione del 13.07.2007, di richiamare il disposto dell'art. 1304 comma 1 c.c. così sollevando un'eccezione di inopponibilità della transazione ai fideiussori ai sensi dell'art. 1304 co. 1 c.c.
7.1. Tale eccezione rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, sicchè va disattesa perchè tardiva, non essendo stata ritualmente proposta in primo grado.
Nè il fideiussore appellato potrebbe giovarsi dell'affermazione del primo Parte_4
giudice secondo cui “In ogni caso occorre rilevare che l'accordo transattivo è intervenuto solo tra
l'Istituto di Credito e la e non è stato sottoscritto dai fideiussori sicchè, comunque, non CP_1
produrrebbe effetto nei confronti di questi ultimi. Ed invero, a norma dell'art. 1304 comma 1 Ed invero,
a norma dell'articolo 1304 comma 1. La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare” (così alle pp.8 e 9 della sentenza appellata). Poiché, infatti tale assunto rappresenta una “superfetazione” della sentenza emessa in primo grado, in quanto eccedente – sotto il profilo logico-
12 giuridico - la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ponendosi come motivazione alternativa subordinata, deve escludersi che la sentenza possa, in tale passaggio, in quanto non impugnato, acquisire l'intangibilità del “giudicato interno” e, pertanto, essere invocata dal Pt_4
5. L'appello va pertanto accolto – ritenendosi assorbite o irrilevanti le ulteriori questioni poste – e gli appellati vanno condannati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , CP_1 Parte_4 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n.764 del 2020, pubblicata in data Pt_2 Parte_3
09.03.2020 dal Tribunale di Lecce, nella contumacia di
[...]
e Controparte_5 Controparte_6
così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
2) Dichiara inammissibili le domande avanzate dagli attori con riferimento al c/c n.
631127.85 (già 184/80) fino alla data del 13.07.2007 per l'intervenuta transazione tra e del 13.07.2007; Parte_1 CP_1
3) condanna gli appellati alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Parte_1
€ 14.103,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 8.325,50 (di cui € 1.165,50 per spese) oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge
4) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Così deciso in Lecce, il 6.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente
13 dr.ssa AT EL dr. Maurizio Petrelli
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