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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/11/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
n. 72/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 31/10/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. VICINANZA Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
Controparte_1
, rappresentato e difeso da: avv. FONTANELLI ALDO,
[...]
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 364/2023 del 14/12/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Pescara – G.L. ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2022 emesso inter partes il 12/09/2022 nel procedimento n. 1034/2022, e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato consulente del lavoro iscritto all'ente previdenziale di categoria Parte_1
al pagamento in favore dell'ente stesso della somma di €. 36.325,00 a titolo di CP_1
contributo soggettivo obbligatorio e relative sanzioni per le annualità 2017, 2018 e 2019 e di contributo integrativo obbligatorio e le relative sanzioni per le annualità 1999, 2000, 2002,
2003, 2004, 2009, 2016, 2017, 2018 e 2019.
L'impugnata sentenza, previa valutazione di irrilevanza dell'eccepita nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opponente proposto tempestiva opposizione nel merito, ha ritenuto: estinto per prescrizione il solo credito dell' relativo alla contribuzione CP_1
soggettiva obbligatoria per gli anni dal 2012 al 2016 richiesta in sede monitoria, come peraltro riconosciuto dall'ente stesso nel costituirsi in giudizio;
non maturata la prescrizione relativamente alla contribuzione soggettiva integrativa dovuta dal per gli anni 1999, Parte_1
2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2016, 2017, 2018 e 2019, richiesta in sede monitoria, avendo il presentato all' la comunicazione obbligatoria dei redditi prodotti in dette Parte_1 CP_1
annualità solo il 01/03/2021, e decorrendo la prescrizione da tale data ex artt. 17 e 19 c. 2 l. n.
249/1991 e 42 del Regolamento previdenziale dell'ente.
Con ricorso depositato il 09/02/2024 ha impugnato detta Parte_1
sentenza, pronunciata 14/12/2023, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, illogicità della motivazione e violazione di legge, poiché la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il relativo versamento, coincidente con quella in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione reddituale presentata, ciò che sarebbe pacifico in giurisprudenza in materia di contribuzione previdenziale, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il credito vantato dall'ente appellato a titolo di contribuzione integrativa per gli anni fino al 2009, in difetto di tempestivi atti interruttivi, era estinto per prescrizione quinquennale ex art. 3 c. 9 l. n. 335/1995.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione dei contributi integrativi per tutte le annualità fino al 2016, e dichiarare che la somma dovuta per le successive annualità, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in primo grado, è di €. 3,45.
L si è Controparte_1
costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi. In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che la prescrizione dei contributi integrativi dovuti dall'appellante decorresse dal 01/03/2021, data di presentazione da parte sua all'Ente previdenziale categoriale di appartenenza della dichiarazione reddituale obbligatoria di cui all'art. 17 l. n. 249/1991, in quanto l'art. 19 c. 2 della legge stessa dispone espressamente che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della legge stessa, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.
Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che la legge n. 335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, sicché con riferimento alle Casse ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti trovano ancora applicazione le disposizioni delle relative leggi ordinamentali secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla o Pt_2
Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari previste dalle leggi stesse (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 6259 del 16/03/2011 rv. 616433 –
01 e 22437 del 03/11/2015 rv. 637795 – 01; Cass. Sez. L. nn. 18698 del 06/09/2007 rv.
598852 – 01, 4981 del 04/03/2014 rv. 630395 – 01 e 15787 del 11/05/2023-06/06/2023, rese sulle identiche previsioni, in tema di presentazione di dichiarazioni obbligatorie e decorrenza della prescrizione, delle leggi ordinamentali delle Casse di previdenza forense, per i geometri e per i giornalisti).
La differenza di trattamento rispetto alle regole dell'a.g.o. gestita dall' è pienamente CP_2 legittima, poiché l' , a differenza delle casse e degli enti previdenziali professionali, CP_3
gode di autonomi poteri di accertamento ispettivo al fine di superare l'occultamento causato da dichiarazioni omesse o infedeli (cfr. al riguardo Cass. Sez.
6-L. n. 22437/2015 cit., in motivazione), sicché è evidente che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha inteso fissare la decorrenza della prescrizione solo dal momento in cui le casse o enti, all'esito della ricezione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie da parte dei propri iscritti, sono in grado di quantificare esattamente l'ammontare totale dei contributi dovuti ed esercitare così pienamente la propria potestà contributiva. Le pronunce della S.C. invocate dall'appellante, pertanto, sono assolutamente non pertinenti alla fattispecie di causa, perché relative a contribuzione dovuta all' , ovvero a fattispecie CP_2 anteriore all'entrata in vigore della l. n. 249/1991.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 364/2023 in data 14/12/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 31/10/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 31/10/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. VICINANZA Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
Controparte_1
, rappresentato e difeso da: avv. FONTANELLI ALDO,
[...]
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 364/2023 del 14/12/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Pescara – G.L. ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2022 emesso inter partes il 12/09/2022 nel procedimento n. 1034/2022, e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato consulente del lavoro iscritto all'ente previdenziale di categoria Parte_1
al pagamento in favore dell'ente stesso della somma di €. 36.325,00 a titolo di CP_1
contributo soggettivo obbligatorio e relative sanzioni per le annualità 2017, 2018 e 2019 e di contributo integrativo obbligatorio e le relative sanzioni per le annualità 1999, 2000, 2002,
2003, 2004, 2009, 2016, 2017, 2018 e 2019.
L'impugnata sentenza, previa valutazione di irrilevanza dell'eccepita nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opponente proposto tempestiva opposizione nel merito, ha ritenuto: estinto per prescrizione il solo credito dell' relativo alla contribuzione CP_1
soggettiva obbligatoria per gli anni dal 2012 al 2016 richiesta in sede monitoria, come peraltro riconosciuto dall'ente stesso nel costituirsi in giudizio;
non maturata la prescrizione relativamente alla contribuzione soggettiva integrativa dovuta dal per gli anni 1999, Parte_1
2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2016, 2017, 2018 e 2019, richiesta in sede monitoria, avendo il presentato all' la comunicazione obbligatoria dei redditi prodotti in dette Parte_1 CP_1
annualità solo il 01/03/2021, e decorrendo la prescrizione da tale data ex artt. 17 e 19 c. 2 l. n.
249/1991 e 42 del Regolamento previdenziale dell'ente.
Con ricorso depositato il 09/02/2024 ha impugnato detta Parte_1
sentenza, pronunciata 14/12/2023, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, illogicità della motivazione e violazione di legge, poiché la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il relativo versamento, coincidente con quella in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione reddituale presentata, ciò che sarebbe pacifico in giurisprudenza in materia di contribuzione previdenziale, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il credito vantato dall'ente appellato a titolo di contribuzione integrativa per gli anni fino al 2009, in difetto di tempestivi atti interruttivi, era estinto per prescrizione quinquennale ex art. 3 c. 9 l. n. 335/1995.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione dei contributi integrativi per tutte le annualità fino al 2016, e dichiarare che la somma dovuta per le successive annualità, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in primo grado, è di €. 3,45.
L si è Controparte_1
costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi. In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che la prescrizione dei contributi integrativi dovuti dall'appellante decorresse dal 01/03/2021, data di presentazione da parte sua all'Ente previdenziale categoriale di appartenenza della dichiarazione reddituale obbligatoria di cui all'art. 17 l. n. 249/1991, in quanto l'art. 19 c. 2 della legge stessa dispone espressamente che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della legge stessa, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.
Al riguardo è pacifico in giurisprudenza che la legge n. 335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, sicché con riferimento alle Casse ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti trovano ancora applicazione le disposizioni delle relative leggi ordinamentali secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla o Pt_2
Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari previste dalle leggi stesse (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 6259 del 16/03/2011 rv. 616433 –
01 e 22437 del 03/11/2015 rv. 637795 – 01; Cass. Sez. L. nn. 18698 del 06/09/2007 rv.
598852 – 01, 4981 del 04/03/2014 rv. 630395 – 01 e 15787 del 11/05/2023-06/06/2023, rese sulle identiche previsioni, in tema di presentazione di dichiarazioni obbligatorie e decorrenza della prescrizione, delle leggi ordinamentali delle Casse di previdenza forense, per i geometri e per i giornalisti).
La differenza di trattamento rispetto alle regole dell'a.g.o. gestita dall' è pienamente CP_2 legittima, poiché l' , a differenza delle casse e degli enti previdenziali professionali, CP_3
gode di autonomi poteri di accertamento ispettivo al fine di superare l'occultamento causato da dichiarazioni omesse o infedeli (cfr. al riguardo Cass. Sez.
6-L. n. 22437/2015 cit., in motivazione), sicché è evidente che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha inteso fissare la decorrenza della prescrizione solo dal momento in cui le casse o enti, all'esito della ricezione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie da parte dei propri iscritti, sono in grado di quantificare esattamente l'ammontare totale dei contributi dovuti ed esercitare così pienamente la propria potestà contributiva. Le pronunce della S.C. invocate dall'appellante, pertanto, sono assolutamente non pertinenti alla fattispecie di causa, perché relative a contribuzione dovuta all' , ovvero a fattispecie CP_2 anteriore all'entrata in vigore della l. n. 249/1991.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 364/2023 in data 14/12/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 31/10/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -