Articolo 2309 del Codice civile
Articolo 2353Articolo 2355
Versione
19 aprile 1942
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 2309.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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