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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, a seguito di deposito di note ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3.7.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 14257/2024 tra
in qualità di genitore di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. to Mirra Domenico e Migliaccio
Pasquale
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione la ricorrente, agendo in qualità di genitore di con Persona_1 ricorso depositato in data 15.11.24 chiedevano la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di Indennità di frequenza con decorrenza dalla data di revoca, avvenuta a seguito di visita di revisione in data 3.3.21. Precisava che aveva avuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario a seguito di sentenza n. 1161/23 resa nell'ambito del procedimento r.g. n.
10690/22 e che aveva comunicato all' il modello ap70. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
La resistente sebbene il ricorso le sia stato ritualmente CP_1 notificato non si è costituita, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente, nella qualità di genitore della minore ad ottenere il pagamento dei Persona_1 ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 3.3.21 sussistendo, come da documentazione allegata in atti,i requisiti sanitari ed amministrativi.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 ratei di indennità di frequenza in favore di in Parte_1 qualità di genitore della minore , con decorrenza Persona_1
dal 3.3.21, oltre a interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1780,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario.
Aversa 8.7.25
Il Giudice Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, a seguito di deposito di note ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3.7.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 14257/2024 tra
in qualità di genitore di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. to Mirra Domenico e Migliaccio
Pasquale
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione la ricorrente, agendo in qualità di genitore di con Persona_1 ricorso depositato in data 15.11.24 chiedevano la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di Indennità di frequenza con decorrenza dalla data di revoca, avvenuta a seguito di visita di revisione in data 3.3.21. Precisava che aveva avuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario a seguito di sentenza n. 1161/23 resa nell'ambito del procedimento r.g. n.
10690/22 e che aveva comunicato all' il modello ap70. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
La resistente sebbene il ricorso le sia stato ritualmente CP_1 notificato non si è costituita, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente, nella qualità di genitore della minore ad ottenere il pagamento dei Persona_1 ratei di indennità di frequenza con decorrenza dal 3.3.21 sussistendo, come da documentazione allegata in atti,i requisiti sanitari ed amministrativi.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 ratei di indennità di frequenza in favore di in Parte_1 qualità di genitore della minore , con decorrenza Persona_1
dal 3.3.21, oltre a interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1780,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario.
Aversa 8.7.25
Il Giudice Marco Bottino