Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/05/2025, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 876 del 2021, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Sergio Zaccariello, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, datato 19 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti in collegamento telematico, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, nella dichiarata qualità di coniuge superstite di -OMISSIS- (già colonnello dei Carabinieri) con atto notificato il 9 gennaio 2021 e depositato il successivo 25 di gennaio, è insorta avverso l’atto in epigrafe, di irrogazione della sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e di contestuale “iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito, senza alcun grado”.
1.1. In fatto, emerge quanto segue:
- -OMISSIS-, già ufficiale dell’Arma dei carabinieri, è stato collocato nella riserva a decorrere dal 9 febbraio 2000;
- il Tribunale penale di Roma, con la sentenza n.-OMISSIS- del 9 novembre 2016 ha condannato il -OMISSIS- alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i reati di “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” e “turbata libertà degli incanti” dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e incapace di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo pari a anni quattro e mesi sei;
- la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza -OMISSIS- del 14 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 novembre 2016, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del -OMISSIS- per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, sentenza divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019;
- il 17 febbraio 2020 il Ministero della difesa ha disposto un’inchiesta formale a carico del -OMISSIS- per l’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari da sanzionare con provvedimenti disciplinari di stato, in relazione ai fatti penali di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Roma;
- conclusasi l’inchiesta formale, in data 31 luglio 2020 si è disposto il deferimento del -OMISSIS- al giudizio di una commissione di disciplina all’uopo costituita;
- è seguito il provvedimento qui avversato, che non risulta essere mai stato notificato al -OMISSIS-, a causa dell’intervenuto recesso di quest’ultimo.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi specifici di seguito rubricati:
- I. Violazione dell’art. 1392 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). Perenzione dell’azione disciplinare;
- II. Violazione e omessa applicazione dell’art. 1352 -1353- 1355ss. d.lgs. n. 66 del 2010; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e per irragionevolezza; difetto e/o parzialità dell’istruttoria; violazione del principio dell’autonoma valutazione dei fatti; violazione dell’onere probatorio dei fatti contestati, travisamento e/o erronea interpretazione della situazione di fatto; violazione del principio di corrispondenza tra fatto e norma violata. Contraddittorietà della motivazione e arbitrarietà manifesta; sviamento di potere; ingiustizia manifesta. Incompatibilità a giudicare di un membro della commissione di disciplina;
- III. Eccesso di potere sotto altri profili. Contrasto tra norme del codice dell’ordinamento militare. Abnormità del procedimento.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 5935 del 9 dicembre 2024 si è disposto nei confronti del Ministero intimato «il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere».
3.1. Il Ministero della difesa ha quindi adempiuto a quanto innanzi in data 23 dicembre 2024.
4. All’udienza smaltimento dell’11 aprile 2025 l’affare è transitato in decisione.
5. In limine litis , il Collegio rileva l’inammissibilità della memoria di replica della ricorrente, non avendo le parti intimate depositato una memoria conclusionale. L'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ammette replica soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione. La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l'oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della stessa si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534).
6. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Coglie nel segno la dedotta censura di tardività della contestazione e violazione degli articoli 1392 e 1393 cod. ord. mil..
6.1.1. Ai sensi dell’art. 1392, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro novanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il successivo art. 1393, comma 1, dispone a sua volta che: «il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare».
6.1.2. Nel caso di specie, emerge dagli atti la seguente scansione temporale: a ) notificazione al Comando legione carabinieri Lazio della sentenza, in copia conforme all’originale, della Corte di Appello di Roma di proscioglimento del -OMISSIS-, per estinzione del reato per avvenuta prescrizione, in data 2 maggio 2019 (allegato n. 6 della produzione di parte ricorrente; b ) irrevocabilità di tale sentenza intervenuta in data 31 maggio 2019; c ) trasmissione al Comando legione carabinieri Lazio della ripetuta sentenza, completa dell’attestazione di irrevocabilità, in data 25 novembre 2019; d ) atto di contestazione degli addebiti del 19 febbraio 2020.
6.1.3. In particolare, la richiamata sentenza della Corte di Appello è stata pronunciata in data 14 febbraio 2019 ed è stata conosciuta dall’Amministrazione resistente, nella sua integralità, sin dal 2 maggio del 2019.
E’ dunque ravvisabile in capo a parte resistente un ragionevole onere di acquisizione di informazioni circa la sua intervenuta irrevocabilità; onere di non speciale difficoltà (a fronte della diligenza qualificata, per certo esigibile in capo all’intimato Ministero) e già osservato nel caso di specie dalla resistente in più occasioni nel lungo dipanarsi delle varie fasi del procedimento penale, e consistente nella possibilità di chiedere presso i competenti uffici della Corte d’Appello di Roma l’attestazione di tale irrevocabilità. Ciò che non è avvenuto, non risultando l’adozione da parte dell’Amministrazione di alcun atto di impulso, essendosi di contro quest’ultima limitata ad attendere la trasmissione della sentenza medesima munita dell’attestazione di irrevocabilità.
Ritiene dunque il Collegio che, valutando in concreto il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione e tenuto conto degli elementi caratterizzanti la fattispecie, non si appalesi giustificato l’elevato lasso temporale intercorrente tra la data di conoscenza della sentenza della Corte di Appello in copia conforme e integrale, e quello, superiore al semestre, in cui la Amministrazione ha acquisito la conoscenza integrale della sua irrevocabilità (T.A.R. Campania, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2560), e che ciò si riverberi negativamente sulla tempestività dell’azione disciplinare.
6.2. Da altro versante, occorre rilevare la violazione delle norme e dei principi in materia di tempestività del procedimento disciplinare di cui all’art. 1393, comma 1, cod. ord. mil., essendo lo stesso stato avviato, avuto riguardo agli specifici fatti addebitati, con ingiustificato ritardo.
Invero, a seguito della novella normativa apportata dal d.lgs. n. 91/2016, la regola generale è nel senso che la pendenza di un procedimento penale a carico di un militare non esima l’Amministrazione dall’avviare e concludere un procedimento disciplinare.
La medesima disposizione prevede, oggi, due eccezioni tassative alla regola generale summenzionata. Nel primo caso, alla p.a. è riconosciuta la facoltà, ove i fatti da accertare siano di particolare complessità ovvero laddove non abbia sufficienti elementi di valutazione, di attendere l’esito della vicenda penale prima di avviare un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della consegna di rigore. In definitiva, a partire dalla riscrittura dell’art. 1393, c.o.m., occorsa nel 2016, è venuta meno, fatte salve le eccezioni summenzionate, la portata pregiudiziale della pendenza di un giudizio penale ai fini delle valutazioni disciplinari sulle medesime condotte poste in essere dal personale appartenente all’Amministrazione militare, dovendo oggi quest’ultima attivarsi al fine di perseguire, sin da subito e in maniera tempestiva, eventuali illeciti disciplinari di cui viene a conoscenza, essendogli precluso tale potere-dovere solo quando gli atti e/o i comportamenti del militare siano stati posti in essere nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero essendogli concesso, in via discrezionale, di attendere l’esito del giudizio penale solo laddove, al termine delle valutazioni preliminari, la p.a. ritenga il fatto troppo complesso o, comunque, di non essere in possesso di sufficienti elementi conoscitivi per l’avvio di un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della più grave sanzione di corpo (in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 marzo 2025, n. 1012)
6.2.1. Ora, i fatti di reato cui è questione risultano essere stati compiuti dal dipendente nel mentre in era congedo e svolgeva attività per conto della Presidenza del consiglio dei ministri, dunque non sono stati compiuti dal militare nello svolgimento delle funzioni di istituto. Inoltre, né nel contesto del provvedimento impugnato, né nella relazione amministrativa depositata nel presente giudizio, l’Amministrazione ha sostenuto che il fatto addebitato al ricorrente fosse di “particolare complessità” o che la stessa non avesse “elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”, quantomeno all’esito della sentenza di condanna in primo grado.
Consegue a quanto innanzi la violazione dell’articolo 1393 cod. ord. mil., non trovando fondamento normativo, né ragionevolezza, la scelta dell’Amministrazione di attendere, anche dopo l’eliminazione della pregiudiziale penale, il passaggio in giudicato della sentenza penale, ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare (T.A.R. Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 909).
7. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato.
8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I -bis , definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, coll'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.