Articolo 2299 del Codice civile
Articolo 2298Articolo 2345
Versione
19 aprile 1942
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 2299.

(Sedi secondarie).

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e' iscritta la societa'.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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