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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3763/2019
All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Callori Marco ha concluso come da note sostitutive di udienza Parte_1
depositate in data 31.3.2025;
- Per l'avv. ha concluso come da note Parte_2 Controparte_1
sostitutive di udienza depositate in data 1.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3763/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Callori Marco ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 48, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv. Pieralli Massimo Controparte_1
(ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Associato La Viola in Latina, Via Monti n.
18, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_2
deducendo che in data 30 gennaio 2007 stipulava con la convenuta un contratto di
[...]
mutuo fondiario per l'importo di euro 135.000,00 con ammortamento in numero 360 mensilità – anni 30, il quale contratto all'art. 5 prevedeva l'applicazione di un tasso pari al 6,7670% automaticamente indicizzato al tasso euribor, mentre all'art. 6 ancorava il tasso di mora alla media mensile del tasso Euribor maggiorato di uno spread di due punti percentuali;
precisava pagina 2 di 12 inoltre che il rapporto era regolato mediante un piano di ammortamento c.d. alla “francese”, con rate variabili costituite da una quota interessi, calcolati sul debito residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata e la quota interessi.
Quindi, eccepiva l'indeterminabilità del tasso di interesse, individuato mediante l'utilizzo dell'indice Euribor, con conseguente nullità della pattuizione, anche per violazione della legge n.
287/1990. Assumeva, poi, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, strutturato in modo da consentire il fenomeno dell'anatocismo, con una non consentita capitalizzazione degli interessi, nonché la pattuizione di interessi usurari, dovendo a tal fine considerarsi tutti i tassi indicati in contratto: il tasso di interesse corrispettivo, il tasso di mora, il tasso di preammortamento, la penale per l'estinzione anticipata.
In tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1-accertare e dichiarare, relativamente al mutuo contratto in data 30 gennaio 2007 ai rogiti Notaio di Roma rep. 39021/racc. Persona_1
11632 la nullità delle clausole di cui all'art 5 del contratto di mutuo, stante la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse, per le ragioni espresse in premessa con condanna della parte convenuta, in ipotesi di ritenuta nullità delle clausole, alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti, come da allegata perizia e/o nella maggiore e/o minore misura che verrà determinata mediante esperimento di apposita consulenza tecnica, mediante applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.; 2- Rideterminare, per effetto dei criteri esposti in premessa le rate del mutuo nella minore misura che risulterà mediante l'esperimento di una consulenza tecnica, seguendo i criteri enunciati nella superiore premessa.
3- accertare e dichiarare, relativamente al mutuo contratto in data 30 gennaio 2007 ai rogiti Notaio
[...]
di Roma rep. 39021/racc. 11632 la violazione della legge 108/1996 e, per l'effetto, la Per_1
violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente accertamento degli interessi illegittimamente corrisposti da esperirsi mediante consulenza tecnica e con condanna della parte convenuta, alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti e/o alla differenza tra quanto corrisposto in eccedenza tra il tasso c.d. soglia ed il tasso effettivamente applicato dalla banca in violazione della legge 108/1996. Rideterminare, per effetto dei criteri esposti in premessa le rate del mutuo nella minore misura che risulterà mediante l'esperimento di una consulenza tecnica, seguendo i criteri enunciati nella superiore premessa.”.
pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle doglianze Parte_2
attoree con riguardo sia alla determinazione del tasso di interesse mediante il rinvio all'indice
Euribor sia alla presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese, da reputarsi pienamente legittimo e inidoneo a generare alcun fenomeno anatocistico. Quanto alla dedotta usurarietà del tasso di mora, esponeva che parte attrice non aveva dimostrato che il TEG del mutuo avesse subito un innalzamento oltre il tasso soglia, ossia che vi fosse stata incidenza della mora in misura tale da condurre alla verificazione dell'usura contrattuale;
eccepiva inoltre l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. agli interessi di mora, soggiungendo che, in ogni caso, nella specie non si era riscontrata alcuna violazione del tasso soglia in materia di usura.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto ed in diritto. Rigettare altresì ed in ogni caso qualsivoglia pretesa restitutoria e/o di rideterminazione delle somme dovute per contratto in quanto anch'essa infondata, generica ed in nulla provata. Con vittoria delle spese di lite.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate e non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, devono essere disattese le doglianze dell'attrice in merito alla illegittimità del tasso di interesse del contratto di mutuo oggetto di causa, individuato mediante rinvio all'indice
Euribor, in quanto asseritamente affetto da indeterminatezza.
Sul punto, è noto che l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale in assenza di apposita pattuizione scritta è illegittima, per violazione dell'art. 1284 c.c., comma 3, il quale dispone che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”, nonché per violazione del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 4 TUB. Tale requisito, tuttavia, può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza, ovvero della determinabilità del tasso pattuito, tale cioè da avere un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione dello stesso, deve trattarsi di un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali pagina 4 di 12 alla concreta determinazione del saggio di guisa che siano precluse scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. tra le tante: Cass. 27.11.2014 n. 25205; Cass. 29.1.2013 n. 2072;
Cass. 19.5.2010 n. 12276; Cass.
2.2.2007 n. 2317). Ebbene, il parametro costituito dall'Euribor, adottato nel mutuo in questione, non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca: si condivide infatti l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, perché in tal modo il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ad un parametro di Tes_1
riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza. Infatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking
Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (cfr.
Tribunale Roma, sez. XVII, 18.9.2023, n. 13212).
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi del contratto de quo non incorre, inoltre, neanche nella violazione della normativa anticoncorrenziale, come ritenuto da parte attrice, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché
l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale
BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. Trib. Palermo 11 aprile 2016). L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche Europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla
European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(che, per l'Italia, sono Intesa NP, IC, Monte dei Paschi di Siena e UB Banca). Il
pagina 5 di 12 meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito. Tanto premesso, il Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche Europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare
(anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. Trib. Roma n.
10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio. È sì vero che, con decisione 4 dicembre 2013, la Commissione Europea ha accertato esservi stato un accordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche internazionali per il periodo tra il 2005 e il
2009 per una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari. Nella fattispecie oggetto di esame, tuttavia, il mero richiamo al provvedimento della Commissione Europea non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. Civ.,
Sez. III, 3.5.2024, n. 12007). Le clausole di rinvio all'Euribor per la fissazione del tasso di interesse, dunque, possono ritenersi viziate da parziale nullità solo laddove sia provato che la pagina 6 di 12 determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. Nel caso di specie, nessuna prova in tal senso è stata neanche minimamente addotta, con conseguente rigetto delle doglianze sul punto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, poi, quanto alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Il piano di ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce pagina 7 di 12 (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. di un ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In tal senso, si rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui: “Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi
(calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”
(Tribunale Salerno, Sez. I, 28/03/2022, n. 1049); “In tema di mutuo, il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti)” (Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 22/02/2021, n. 1545). Si veda anche Tribunale Roma, Sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551, secondo cui “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione,
a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la
pagina 8 di 12 preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo” (conformi, tra le altre, Corte d'Appello Milano, Sez. III, 21/07/2020, n.
1918; Tribunale Torino, 22/09/2020, n. 3225.; Tribunale Roma sez. II, 27/02/2023, n.3228).
La doglianza è quindi del tutto infondata e come tale deve essere rigettata.
Infine, del tutto prive di pregio si appalesano le deduzioni attoree concernenti la presunta pattuizione di interessi di carattere usurario.
Ed invero, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, si applica anche agli interessi moratori, nonostante la loro mancata inclusione nell'ambito del TEGM da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 (Cass. Civ., Sez. Un.,
18.9.2020, n. 19597). Al contempo, va considerata la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass.
22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Pertanto, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr., ex multis, Cass. n. 31615/2021). Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali pagina 9 di 12 non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Ciò detto, nel caso di specie è evidente, sulla base della piana lettura del contratto di mutuo in questione, il rispetto della soglia usuraria.
In merito agli interessi corrispettivi, infatti, il TSU per contratti di analoga tipologia (mutui a tasso variabile) nel primo trimestre del 2007 era pari al 7,65%, in quanto tale superiore al tasso contrattualmente pattuito.
Quanto agli interessi moratori, va evidenziato che il tasso-soglia del 7,65%, invocato da parte opponente, è riferibile ai soli interessi corrispettivi, e non anche a quelli moratori, e che, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” (Cass. Civ., Sez. Un, 18.9.2020, n. 19597).
Pertanto, avuto riguardo al D.M. relativo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo 2007), e alle condizioni ivi previste per i mutui a tasso variabile, nel caso di specie il TSU per gli interessi moratori, alla data di stipula del contratto di mutuo, era pari al 9,775% (2,52%+2,1 x 1,25 + 4), sicché il tasso di interesse moratorio previsto in contratto, pari al 8,76%, risulta inferiore alla soglia dell'usura.
Neppure può ritenersi che, come sostenuto da parte attrice, ai fini della verifica dell'usura vada presa in considerazione la commissione di estinzione anticipata. La Suprema Corte ha infatti recisamente escluso la possibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, precisando che “la prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I
pagina 10 di 12 secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (Cass. Civ., Sez. III, 14.3.2022, n. 8109). In altri termini, la penale per l'estinzione anticipata del mutuo ha la funzione di compensare la banca dalle conseguenze economiche negative derivanti dall'esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto da parte del mutuatario: essa, dunque, non è collegata direttamente all'erogazione del credito e prescinde dall'inadempimento contrattuale. Di conseguenza, non costituisce né un interesse, né una penale e come tale non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà.
In ogni caso, vale la pena evidenziare che l'usurarietà del tasso di mora, laddove dimostrata, non comporterebbe la non debenza di qualsiasi interesse, ma imporrebbe il pagamento, oltre della parte di capitale, anche della parte di interesse che non abbia superato la soglia antiusura. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la norma contenuta nell'art. 1815 c.c. circa la gratuità del contratto, può trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza limitatamente agli interessi che quella soglia abbia superato, risultando comunque dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti: “La nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente” (Cass. Civ.,
Sez. III, 12.7.2022, n. 21973).
Per i rilievi esposti, si è quindi ritenuto di non ammettere la richiesta CTU, in quanto sarebbe stata esplorativa e ultronea ai fini della decisione della controversia.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3763/2019
All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Callori Marco ha concluso come da note sostitutive di udienza Parte_1
depositate in data 31.3.2025;
- Per l'avv. ha concluso come da note Parte_2 Controparte_1
sostitutive di udienza depositate in data 1.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3763/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Callori Marco ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 48, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv. Pieralli Massimo Controparte_1
(ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Associato La Viola in Latina, Via Monti n.
18, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_2
deducendo che in data 30 gennaio 2007 stipulava con la convenuta un contratto di
[...]
mutuo fondiario per l'importo di euro 135.000,00 con ammortamento in numero 360 mensilità – anni 30, il quale contratto all'art. 5 prevedeva l'applicazione di un tasso pari al 6,7670% automaticamente indicizzato al tasso euribor, mentre all'art. 6 ancorava il tasso di mora alla media mensile del tasso Euribor maggiorato di uno spread di due punti percentuali;
precisava pagina 2 di 12 inoltre che il rapporto era regolato mediante un piano di ammortamento c.d. alla “francese”, con rate variabili costituite da una quota interessi, calcolati sul debito residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata e la quota interessi.
Quindi, eccepiva l'indeterminabilità del tasso di interesse, individuato mediante l'utilizzo dell'indice Euribor, con conseguente nullità della pattuizione, anche per violazione della legge n.
287/1990. Assumeva, poi, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, strutturato in modo da consentire il fenomeno dell'anatocismo, con una non consentita capitalizzazione degli interessi, nonché la pattuizione di interessi usurari, dovendo a tal fine considerarsi tutti i tassi indicati in contratto: il tasso di interesse corrispettivo, il tasso di mora, il tasso di preammortamento, la penale per l'estinzione anticipata.
In tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1-accertare e dichiarare, relativamente al mutuo contratto in data 30 gennaio 2007 ai rogiti Notaio di Roma rep. 39021/racc. Persona_1
11632 la nullità delle clausole di cui all'art 5 del contratto di mutuo, stante la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse, per le ragioni espresse in premessa con condanna della parte convenuta, in ipotesi di ritenuta nullità delle clausole, alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti, come da allegata perizia e/o nella maggiore e/o minore misura che verrà determinata mediante esperimento di apposita consulenza tecnica, mediante applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.; 2- Rideterminare, per effetto dei criteri esposti in premessa le rate del mutuo nella minore misura che risulterà mediante l'esperimento di una consulenza tecnica, seguendo i criteri enunciati nella superiore premessa.
3- accertare e dichiarare, relativamente al mutuo contratto in data 30 gennaio 2007 ai rogiti Notaio
[...]
di Roma rep. 39021/racc. 11632 la violazione della legge 108/1996 e, per l'effetto, la Per_1
violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente accertamento degli interessi illegittimamente corrisposti da esperirsi mediante consulenza tecnica e con condanna della parte convenuta, alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti e/o alla differenza tra quanto corrisposto in eccedenza tra il tasso c.d. soglia ed il tasso effettivamente applicato dalla banca in violazione della legge 108/1996. Rideterminare, per effetto dei criteri esposti in premessa le rate del mutuo nella minore misura che risulterà mediante l'esperimento di una consulenza tecnica, seguendo i criteri enunciati nella superiore premessa.”.
pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle doglianze Parte_2
attoree con riguardo sia alla determinazione del tasso di interesse mediante il rinvio all'indice
Euribor sia alla presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese, da reputarsi pienamente legittimo e inidoneo a generare alcun fenomeno anatocistico. Quanto alla dedotta usurarietà del tasso di mora, esponeva che parte attrice non aveva dimostrato che il TEG del mutuo avesse subito un innalzamento oltre il tasso soglia, ossia che vi fosse stata incidenza della mora in misura tale da condurre alla verificazione dell'usura contrattuale;
eccepiva inoltre l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. agli interessi di mora, soggiungendo che, in ogni caso, nella specie non si era riscontrata alcuna violazione del tasso soglia in materia di usura.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto ed in diritto. Rigettare altresì ed in ogni caso qualsivoglia pretesa restitutoria e/o di rideterminazione delle somme dovute per contratto in quanto anch'essa infondata, generica ed in nulla provata. Con vittoria delle spese di lite.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate e non meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, devono essere disattese le doglianze dell'attrice in merito alla illegittimità del tasso di interesse del contratto di mutuo oggetto di causa, individuato mediante rinvio all'indice
Euribor, in quanto asseritamente affetto da indeterminatezza.
Sul punto, è noto che l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale in assenza di apposita pattuizione scritta è illegittima, per violazione dell'art. 1284 c.c., comma 3, il quale dispone che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”, nonché per violazione del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 4 TUB. Tale requisito, tuttavia, può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza, ovvero della determinabilità del tasso pattuito, tale cioè da avere un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione dello stesso, deve trattarsi di un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali pagina 4 di 12 alla concreta determinazione del saggio di guisa che siano precluse scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. tra le tante: Cass. 27.11.2014 n. 25205; Cass. 29.1.2013 n. 2072;
Cass. 19.5.2010 n. 12276; Cass.
2.2.2007 n. 2317). Ebbene, il parametro costituito dall'Euribor, adottato nel mutuo in questione, non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca: si condivide infatti l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, perché in tal modo il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ad un parametro di Tes_1
riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza. Infatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking
Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (cfr.
Tribunale Roma, sez. XVII, 18.9.2023, n. 13212).
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi del contratto de quo non incorre, inoltre, neanche nella violazione della normativa anticoncorrenziale, come ritenuto da parte attrice, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché
l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale
BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. Trib. Palermo 11 aprile 2016). L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche Europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla
European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(che, per l'Italia, sono Intesa NP, IC, Monte dei Paschi di Siena e UB Banca). Il
pagina 5 di 12 meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito. Tanto premesso, il Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche Europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare
(anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. Trib. Roma n.
10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio. È sì vero che, con decisione 4 dicembre 2013, la Commissione Europea ha accertato esservi stato un accordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche internazionali per il periodo tra il 2005 e il
2009 per una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari. Nella fattispecie oggetto di esame, tuttavia, il mero richiamo al provvedimento della Commissione Europea non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. Civ.,
Sez. III, 3.5.2024, n. 12007). Le clausole di rinvio all'Euribor per la fissazione del tasso di interesse, dunque, possono ritenersi viziate da parziale nullità solo laddove sia provato che la pagina 6 di 12 determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. Nel caso di specie, nessuna prova in tal senso è stata neanche minimamente addotta, con conseguente rigetto delle doglianze sul punto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, poi, quanto alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Il piano di ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce pagina 7 di 12 (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. di un ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In tal senso, si rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui: “Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi
(calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”
(Tribunale Salerno, Sez. I, 28/03/2022, n. 1049); “In tema di mutuo, il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti)” (Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 22/02/2021, n. 1545). Si veda anche Tribunale Roma, Sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551, secondo cui “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione,
a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la
pagina 8 di 12 preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo” (conformi, tra le altre, Corte d'Appello Milano, Sez. III, 21/07/2020, n.
1918; Tribunale Torino, 22/09/2020, n. 3225.; Tribunale Roma sez. II, 27/02/2023, n.3228).
La doglianza è quindi del tutto infondata e come tale deve essere rigettata.
Infine, del tutto prive di pregio si appalesano le deduzioni attoree concernenti la presunta pattuizione di interessi di carattere usurario.
Ed invero, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, si applica anche agli interessi moratori, nonostante la loro mancata inclusione nell'ambito del TEGM da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 (Cass. Civ., Sez. Un.,
18.9.2020, n. 19597). Al contempo, va considerata la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass.
22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Pertanto, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr., ex multis, Cass. n. 31615/2021). Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali pagina 9 di 12 non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Ciò detto, nel caso di specie è evidente, sulla base della piana lettura del contratto di mutuo in questione, il rispetto della soglia usuraria.
In merito agli interessi corrispettivi, infatti, il TSU per contratti di analoga tipologia (mutui a tasso variabile) nel primo trimestre del 2007 era pari al 7,65%, in quanto tale superiore al tasso contrattualmente pattuito.
Quanto agli interessi moratori, va evidenziato che il tasso-soglia del 7,65%, invocato da parte opponente, è riferibile ai soli interessi corrispettivi, e non anche a quelli moratori, e che, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” (Cass. Civ., Sez. Un, 18.9.2020, n. 19597).
Pertanto, avuto riguardo al D.M. relativo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo 2007), e alle condizioni ivi previste per i mutui a tasso variabile, nel caso di specie il TSU per gli interessi moratori, alla data di stipula del contratto di mutuo, era pari al 9,775% (2,52%+2,1 x 1,25 + 4), sicché il tasso di interesse moratorio previsto in contratto, pari al 8,76%, risulta inferiore alla soglia dell'usura.
Neppure può ritenersi che, come sostenuto da parte attrice, ai fini della verifica dell'usura vada presa in considerazione la commissione di estinzione anticipata. La Suprema Corte ha infatti recisamente escluso la possibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, precisando che “la prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I
pagina 10 di 12 secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (Cass. Civ., Sez. III, 14.3.2022, n. 8109). In altri termini, la penale per l'estinzione anticipata del mutuo ha la funzione di compensare la banca dalle conseguenze economiche negative derivanti dall'esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto da parte del mutuatario: essa, dunque, non è collegata direttamente all'erogazione del credito e prescinde dall'inadempimento contrattuale. Di conseguenza, non costituisce né un interesse, né una penale e come tale non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà.
In ogni caso, vale la pena evidenziare che l'usurarietà del tasso di mora, laddove dimostrata, non comporterebbe la non debenza di qualsiasi interesse, ma imporrebbe il pagamento, oltre della parte di capitale, anche della parte di interesse che non abbia superato la soglia antiusura. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la norma contenuta nell'art. 1815 c.c. circa la gratuità del contratto, può trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza limitatamente agli interessi che quella soglia abbia superato, risultando comunque dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti: “La nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente” (Cass. Civ.,
Sez. III, 12.7.2022, n. 21973).
Per i rilievi esposti, si è quindi ritenuto di non ammettere la richiesta CTU, in quanto sarebbe stata esplorativa e ultronea ai fini della decisione della controversia.
Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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