Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. AN Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16725/18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MariaPuopolo, Parte_1
-attrice-
e
Controparte_1 rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. P.Gargano,
-convenuta-
Controparte_2 anche n.q., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MariaPuo-
,
polo,
-interventrice-
CP_3 già Controparte_4
-convenuta contumace-
tutti con procura e dom.ti come in atti,
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con citazione notificata il 31/5/18, Parte_1 "sorella di Parte_2
,espo-
neva in fatto :
a) che il giorno 16.5.2011, alle ore 14.30/15.00 circa sulla S.S. 7 Bis,
Nola-Villa Literno all'altezza del KM 9 direzione Villa Literno si verificava un grave incidente che vedeva coinvolto un autocarro tg. AS
958 TF, di proprietà della soc. SO.A.C. s.r.l. già SO.A.C. di NO
AN e C snc (P.I. 03240471213), assicurato per al R.C.A. con la compagnia Italiana Ass.ni S.p.A. (P.I. 00774430151) e l'autovettura
CI C1 tg. CZ 814 WB di proprietà del de cuius OR RI e condotta dallo stesso;
b) che, il conducente dell'autocarro tg. AS 958 TF, di proprietà della soc.
SO.A.C. s.r.l già SO.A.C. di NO AN e C snc, assicurato per al R.C.A. con la compagnia Italiana Ass.ni S.p.A., nel percorrere la S.S. 7
Bis, in retromarcia al fine di recuperare un veicolo in avaria, fermo sulla corsia di emergenzaandava ad innatta 21
R.C.A. con la compagnia Italiana Ass.ni S.p.A., nel percorrere la S.S. 7
Bis, in retromarcia al fine di recuperare un veicolo in avaria, fermo sulla corsia di emergenza, andava ad impattare contro il veicolo C1 tg. CZ 814
WB di proprietà del de cuius OR RI e condotto dallo stesso, che procedeva sul suo senso di marcia;
c) che, OR RI, conducente del proprio veicolo CI C1 tg. CZ
814 WB, procedendo sulla corsia di destra e non potendo porre in essere alcun azione per evitare l'autocarro che procedeva in retromarcia, impattò
violentemente l'autocarro tg. AS 958 TF;
d) che, a causa del violento impatto il conducente OR RI perdeva la vita per le gravi lesioni subite;
e) che, la responsabilità di quanto accaduto è da ascriversi alla condotta di guida del conducente l'autocarro tg. AS 958 TF il quale ponendo in essere una manovra in totale dispregio delle norme del Codice della Strada ha provocato l'incidente e le conseguenze nefaste con la morte di OR.
RI;
f) che, per i fatti su esposti il conducente dell'autocarro tg. AS 958 TF è
stato sottoposto a procedimento;
g) che, l'istante (sorella del OR RI) a seguito della morte del proprio congiunto ha subito danni dalla perdita del rapporto parentale quantificati in € 142.420,00;
h) che, nonostante la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla stessa in proprio ed iure hereditatis con pec del 03/04/2017 non vi è stato alcun riscontro e per tale motivo è necessario adire l'autorità giudiziaria per il ristoro dei danni subiti.
Interveniva in giudizio 19/9/18 Controparte_266 (asserita cognata del Parte_3
[...) in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla minore Per_1
,per[...] eredi di Persona_2 fratello (uterino) dello stesso Parte_4
ottenere anch'ella il ristoro di ogni e qualsiasi danno, anche iure hereditatis, nella circo-
stanza patito (v., amplius, comparsa di intervento).
Si costituiva parimenti in giudizio Controparte_1 quale compagnia assicu-
ratrice di detto autocarro di soccorso della società CP_3, oltre indicata, deducendo la inammissibilità e la infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, eccependo altresì la prescrizione del reclamato risarcimento (v. comparsa di ri-
sposta in atti). Nell'eccepire tale prescrizione, la compagnia indica il giorno del sinistro mortale (16-5-11) ed il giorno della richiesta di danno inviata ex adverso via PEC (3-4-
17); tuttavia -può subito anticiparsi- che essendo la ipotesi di prescrizione dell'astratto reato di omicidio colposo di sei anni allora, all'evidenza, si genera l'allungamento della prescrizione civile fino al 16/5/17, ciò determinando la idonea interruzione della pre-
scrizione stessa attraverso la comunicazione di detta PEC del 3/4/17 (invero, a partire
2005, al tempo del sinistro intervenuto nel 2011, era ed è tutt'ora applicabile l'art. 157
cp secondo cui i delitti sono soggetti a prescrizione non inferiore ad anni 6. Inoltre, il IV
comma dell'art. 589 cp, peraltro abrogato a decorrere dal 25/3/16, non afferiva comun-
que al caso di specie, attenendo tale comma alle aggravanti di omicidio stradale per eti-
lismo o per uso di stupefacenti, nella specie non risultanti. Occorre ancora osservare,
come ad es. si evince -incidenter ma univocamente- da Cass. pen. 1944/2024, che val-
gono le ipotesi di omicidio colposo...(lì aggravate ai sensi dell'art. 589, commi 2, 66
cod. pen.), al momento della commissione del reato contestato...": poiché nella specie tale “ipotesi” risale appunto al “momento” commissi delicti del 16/5/11 ne deriva allora
-in piena vigenza di dette disposizioni, incluso il comma 3 dell'art. 2947 c.c., ed in con-
siderazione del fatto che in quel momento appariva plausibile la intervenuta contesta-
zione di omicidio colposo- che la prescrizione sarebbe così maturata alla premessa data del 16/5/17, venendo tuttavia essa idoneamente interrotta in data 3/4/17, come peraltro presuppone la medesima compagnia assicuratrice a pag. 3 della sua comparsa di costitu-
zione, tenendo altresì presente, in diverso senso, che non sembra qui emessa, in una qualcerta condizione di caos cartaceo-telematico, apposita sentenza di chiusura procedu-
rale). CP_3 già Controparte_4 all'uopo evocata quale titolare re-
sponsabile del veicolo di soccorso, rimaneva invece contumace.
Anzitutto, il teste Testimone_1 dichiaratosi fermo con il suo "furgone in panne ac-
costato nella corsia d'emergenza" (come pure si legge in citazione), cioè alla destra del-
la corsia di scorrimento della SS 7bis in direzione VillaLiterno, ha invero riferito che
"...l'autocarro si trovava dietro di me per soccorrermi... Mi sembra che l'autocarro fosse ancora in movimento...non ho visto l'impatto tra la vettura CI e il carrattr-
rezzi...stavo nel mio furgone e non ho visto l'impatto, ho sentito un forte urto...mi sono girato...A quel punto ho visto l'autocarro quasi nella corsia d'emergenza e la vettura
CI incastrata sotto lo scivolo del carrattrezzi...poco prima che l'autocarro si fer-
masse, quando era probabilmente ad andatura rallentata, ho sentito un fotte botto poi-
ché l'autocarro stesso era stato urtato a tergo da un veicolo che sopraggiungeva. es-
sendo io seduto nel furgoncino, non sono in grado di riferire se l'autocarro avesse o meno attivato l'indicatore di direzione destro...". Poi il teste Tes_2 amica di
,
Parte_5 ha a suo volta descritto le dolorose conseguenze affettive ed organizza- '
tive generate dal luttuoso evento di causa." (v., amplius, verbale d'udienza).
Sicchè, da tale testimonianza non emerge affatto la dedotta manovra di retromarcia del veicolo di soccorso invocata ex adverso non risultando poi, in sede di accertamenti di
PG e peritali, elementi dinamici induttivi di siffatta ipotesi di parte, non essendo ciò
nemmeno profilato dallo stesso Testimone 1 in sede di sommarie informazioni già
rese alla delegata PG in data 24/5/11 (ed invero, se l'IV avesse superato il furgoncino in panne e fosse quindi tornato indietro in retromarcia, tutto questo, ovviamente, sareb-
be dovuto essere manifestamente evidente allo stesso dichiarante che invece, come ac-
cennato, ha piuttosto riferito -non smentito sul punto nemmeno da detti successivi rilievi sulla condizione statica dei luoghi e dei veicoli ivi rinvenuti che l'IV proveniva ap-
punto da dietro di sé subendo quindi, a sua volta, l'impatto a tergo da parte della so-
pravveniente CI. Non apparendo inoltre nemmeno nutrire -il teste- interessi contra-
ri di qualsiasi tipo, anche considerando che il conducente del carrattrezzi non era stato da lui chiamato ma gli si era piuttosto spontaneamente avvicinato, transitando in situ,
per avere direttamente colto la situazione di fermo meccanico del medesimo furgonci-
no). Questa ragionevole ricostruzione testimoniale della dinamica dei fatti trova poi in-
diretto riscontro nella circostanza che il violento impatto veicolare con il pesante mezzo di soccorso sia anzitutto avvenuto -come precisa il CTU ing. Persona_3 già nomi-
nato dal PM in sede d'indagini- ad una velocità compresa tra 104 e 120 km orari men-
tre, sul posto, vi era segnaletica che poneva in 90 KM orari il limite di velocità (v. pag. qui altresì escusso a teste, nel confermare integralmente siffatta la perizia giurata estesa nel corso del procedimento penale, riferisce, ovviamente anche sulla base degli eseguiti rilievi di PG, che la CI "sbandava" presso la kilometrica 9+400 “e si trovava a cavallo della linea di separazione della carreggiata dalle banchine asfaltate zllorchè
cominciava una frenata di emergenza per circa 50 mt. Terminando con la parte ante-
riore destra contro il carrattrezzi tg. A9958TF che era completamente fermo ed ubicato sulla banchiena asfaltata...Preciso che la banchima è un lembo di strada asfaltata che segue lo stesso andamento dell'asse della carreggiata ed è compreso tra la linea conti-
nua di margine destro ed un guard-rail metallico...la Banchina non è una rientran-
za...il carrattrezzi non era posto all'interno dell'area di sosta che, infatti, non vi era ma era piuttosto fermo all'interno della banchina costeggiante la corsia di destra senza in-
vadere la stessa, come peraltro dai rilievi fotografici allegati".
Apparendo peraltro chiaro, rispetto ad una frenata avviata circa 50 metri dell'impatto -
distanza non banale-, che il conducente della CI retrostante avesse dunque tempo e spazio sufficienti per evitare l'urto mentre che -per come ancora evidenzia il CTU- egli appunto ha invece sbandato, quindi perdendo il controllo del veicolo, non riuscendo poi ad evitare il fatale scontro, venendone sbalzato all'indietro proprio a cagione della vio-
lenta collisione (con la propria parte anteriore dx nella parte posteriore dell'antistante e solido autocarro IV). In presenza di una tale ragionevole dinamica dei fatti di causa,
come emergente dalla e dalle poi svolte indagini peritali, nonTestimone_3
contraddette dai rilievi della intervenuta PoliziaStradale, ne emargina dunque una con-
dotta colposa unica, di Parte_2 A ciò inoltre si aggiunga che la banchina -nella specie larga circa metri 2,80 come ancora precisa il CT/Monfrida a pag. 25 del suo ela-
borato- della strada statale può essere transitoriamente occupata per condizioni o situa-
zioni di emergenza, come, nella specie, per l'assistenza di un veicolo fermo in avaria,
da prelevare e se del caso traportare altrove (cfr. ad es. Cass. civ. 1805/23 secondo cui tra l'altro, con richiami, “...la banchina... [in quel caso di via urbana], quale spazio esterno della sede stradale esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una lar-
ghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”) : nella specie,
come anche testimonia il CT/PM, la banchina includeva appunto la intera estensione del rinvenuto veicolo di soccorso.
Molti elementi depongono dunque per una responsabilità esclusiva di Parte_2
Peraltro, benchè il decreto di archiviazione, emesso in data 31/5/12, non produca effetti cogenti o in alcun modo vincolanti sul giudizio civile (cfr. ad es. Cass. 1346/09 secondo cui "A differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclu-
sioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata"), non si può
però nemmeno irragionevolmente ignorare che, analogamente e sia pur solo nel proprio ambito penalistico -in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal
PM-, l'investito GIP sia in sostanza pervenuto alla medesima conclusione non ritenendo di individuare responsabilità altrui sulla scorta degli acquisiti elementi probatori (som-
marie informazioni, rilievi di PG e perizia tecnica del designato CT), e ritenendo anzi -
esso- che non fossero adducenti nemmeno ulteriori richieste di natura istruttoria.
Insomma, nell'insieme non appaiono configurate -o più concretamente provate- quote totali o parziali di responsabilità diverse, oltre cioè quelle ascrivibili alla condotta di guida di Parte_4
Pur nella evidente e comprensibilissima drammaticità del caso, non si apprezzano per-
ciò, in prospettiva giuridica, idonei elementi per sostenere in tutto o in parte la respon-
sabilità dei soggetti convenuti. Tale inevitabile soluzione istruttoria -per quanto qui ri-
sulti in atti- non si trova poi smentita o confutata nemmeno dalla circostanza che tra i molteplici germani superstiti Pt_4 (fratelli-sorelle bilaterali del de cuius Pt_4 ) sia intervenuta il 25/5/16 un allegata transazione con la compagnia assicuratrice odierna convenuta, trattandosi all'evidenza di mero accordo pro bono pacis, finalizzato verosi-
milmente ad evitare estenuanti contenziosi con i molti congiunti superstiti del diretto pa-
rente deceduto, tant'è che, oltre all'ovvio riferimento al sinistro del 16/5/11, manca na- turalmente qualsiasi effettiva ed apposita considerazione di contenuto o di natura causa-
le rispetto ai verificati eventi di causa (d'altro canto, la transazione di alcuni dei credito-
ri congiunti non produce alcun effetto "solidale" in quanto, nella specie, il danno da morte parentale si produce solo come pregiudizio iure proprio, esclusivamente indivi-
duale ed autonomo, che, come tale, non include appunto forme solidaristiche con altri aventi diritto (cfr. ad es. Cass. 18069/18 persino rispetto ad assenza di convivenza o di legame di sangue;
nel resto, rispetto cioè, ove configurabili, ad eventuali danni solida-
li/creditorii tra gli aventi diritto, il secondo comma dell'art. 1304 c.c. stabilisce poi, co-
me è noto, che se è intervenuto tra uno (o più) dei creditori in solido ed il debitore (qui con la sua compagnia assicuratrice) una relativa transazione, allora questa non ha effet-
to nei confronti degli altri concreditori se essi non dichiarino di volerne profittare : nella specie, ed in assorbimento, non risulta che abbiano qui concretamen-Controparte_5
te fatto tale dichiarazione, agendo anzi esse in giudizio per il conseguimento di un mag-
giore danno dedotto anche iure hereditatis).
Le esercitate domande, incluse quelle dell'interveniente, devono essere dunque com-
plessivamente respinte.
L'erronea valutazione di parte convenuta circa la (infondata) eccezione di prescrizione e, più in generale, la assoluta particolarità della vicenda in rassegna inducono infine a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda
_7 con l'intervento di Parte_5 con citazione notifi- proposta da Parte
cata il 31/5/18, così provvede :
a)respinge le domande;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 15/6/25.
Il giudice unico AN Attanasio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 25 della Parte_6 del 9-9-11 in atti). E poi, ancora, nel fatto che lo stesso tecnico