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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corsico - Via Roma 18 20094 Corsico MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47187 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47188 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47189 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47190 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso gli avvisi n. 47187 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2021; n. 47188 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2022; n. 47189 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2023 e n. 47190 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2024, contestualmente domandandone la sospensione e l'annullamento integrale, dunque la dichiarazione che le somme ivi richieste – pari a complessivi € 2.257,66 comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica – non siano dovute. In particolare, il ricorrente dichiara che negli anni di accertamento tributario egli era comproprietario degli immobili situati nel Comune di Corsico unitamente alla propria ex moglie. Dava altresì atto che, a far data dal 23.12.2020, giusto provvedimento del Tribunale di Milano di omologa della sentenza di separazione, assegnava la casa coniugale in via esclusiva alla moglie del sig.
Ricorrente_1, unitamente al box. Si costituiva telematicamente il Comune di Corsico il quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli avvisi impugnati. In particolare, a dire del Comune, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 sono stati emessi legittimamente dal Comune di Corsico e la loro legittimità deriva dall'omessa dichiarazione
IMU da parte del sig. Ricorrente_1. Il Comune, pertanto, non poteva essere a conoscenza dell'accordo di separazione e dell'assegnazione dell'immobile, in quanto il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione IMU per gli anni contestati (dal 2021 al 2024), né ha comunicato in alcun modo l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sezione 16, in composizione monocratica, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 20/10/2025. All'udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e insistevano ciascuno per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento degli atti impugnati.
Sia la normativa di riferimento per il pagamento dell'IMU ovvero il Decreto Legge n. 16/2012 e le successive modifiche, stabliscono che il soggetto passivo ai fini IMU dell'immobile assegnato è il coniuge assegnatario.
Dunque, nel caso di separazione legale o divorzio, se il giudice assegna la casa familiare a uno dei due coniugi, sarà proprio questo soggetto a dover affrontare gli oneri fiscali legati all'IMU. Il principio si basa sull'idea che il coniuge assegnatario diventi il possessore di fatto dell'immobile, assumendone quindi le relative obbligazioni tributarie. Questa regola è stata confermata da numerose sentenze della Corte di
Cassazione, le quali hanno stabilito che l'IMU è dovuta solo se il coniuge assegnatario ha residenza e dimora abituale nella casa assegnata, a cui codesta Corte ritiene di aderire. Dunque anche il coniuge proprietario ma non assegnatario della casa familiare. Quindi, in presenza di un provvedimento giudiziale che attribuisce la casa all'altro coniuge, il proprietario non è tenuto al pagamento dell'IMU sulla propria quota, dal momento che non dispone più dell'immobile e non può trarne utilità. Vista la semplicità della documentazione e dell'argomentazione eccepita, le spese di lite sono da intendersi compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 16, di Milano, dichiara l'accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Milano
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corsico - Via Roma 18 20094 Corsico MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47187 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47188 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47189 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47190 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso gli avvisi n. 47187 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2021; n. 47188 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2022; n. 47189 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2023 e n. 47190 del 7.4.2025 relativo all'imposta municipale propria IMU per l'anno di imposta 2024, contestualmente domandandone la sospensione e l'annullamento integrale, dunque la dichiarazione che le somme ivi richieste – pari a complessivi € 2.257,66 comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica – non siano dovute. In particolare, il ricorrente dichiara che negli anni di accertamento tributario egli era comproprietario degli immobili situati nel Comune di Corsico unitamente alla propria ex moglie. Dava altresì atto che, a far data dal 23.12.2020, giusto provvedimento del Tribunale di Milano di omologa della sentenza di separazione, assegnava la casa coniugale in via esclusiva alla moglie del sig.
Ricorrente_1, unitamente al box. Si costituiva telematicamente il Comune di Corsico il quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli avvisi impugnati. In particolare, a dire del Comune, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 sono stati emessi legittimamente dal Comune di Corsico e la loro legittimità deriva dall'omessa dichiarazione
IMU da parte del sig. Ricorrente_1. Il Comune, pertanto, non poteva essere a conoscenza dell'accordo di separazione e dell'assegnazione dell'immobile, in quanto il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione IMU per gli anni contestati (dal 2021 al 2024), né ha comunicato in alcun modo l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sezione 16, in composizione monocratica, sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 20/10/2025. All'udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e insistevano ciascuno per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento degli atti impugnati.
Sia la normativa di riferimento per il pagamento dell'IMU ovvero il Decreto Legge n. 16/2012 e le successive modifiche, stabliscono che il soggetto passivo ai fini IMU dell'immobile assegnato è il coniuge assegnatario.
Dunque, nel caso di separazione legale o divorzio, se il giudice assegna la casa familiare a uno dei due coniugi, sarà proprio questo soggetto a dover affrontare gli oneri fiscali legati all'IMU. Il principio si basa sull'idea che il coniuge assegnatario diventi il possessore di fatto dell'immobile, assumendone quindi le relative obbligazioni tributarie. Questa regola è stata confermata da numerose sentenze della Corte di
Cassazione, le quali hanno stabilito che l'IMU è dovuta solo se il coniuge assegnatario ha residenza e dimora abituale nella casa assegnata, a cui codesta Corte ritiene di aderire. Dunque anche il coniuge proprietario ma non assegnatario della casa familiare. Quindi, in presenza di un provvedimento giudiziale che attribuisce la casa all'altro coniuge, il proprietario non è tenuto al pagamento dell'IMU sulla propria quota, dal momento che non dispone più dell'immobile e non può trarne utilità. Vista la semplicità della documentazione e dell'argomentazione eccepita, le spese di lite sono da intendersi compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 16, di Milano, dichiara l'accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Milano
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola