Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1113/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1113/2021 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
a Chiavari in CORSO GIANELLI 11/2 presso lo studio dell'Avv. SAMBUCETI
DAVIDE, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
CONTRO
CF/P.IVA elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ANTONIO CECCHI 2/16 16100 GENOVA presso l'Avv. ROSSO
SEBASTIANO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA - CHIAMANTE con l'intervento di
, nato a [...] [...] CF CP_2 C.F._2 contumace
TERZO CHIAMATO
pag. 1
Per l'attore come da memoria 183/1 c.p.c.: Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in parte espositiva, che il è responsabile dei danni subiti dal signor Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il medesimo comune, in persona del Parte_1
Sindaco in Carica, a relativo risarcimento che si indica in Euro 79.664,00, ovvero determinato nella diversa somma, maggiore o anche minore, che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria e ritenuta di giustizia. Vinte le spese.”
Per il convenuto , come da verbale d'udienza del Controparte_1
23.1.2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito, respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto sotto il profilo dell'an debeatur e, comunque, prescritte con riferimento ai danni anteriori al quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione;
nel merito, in subordine, perché sotto il profilo del quantum debeatur assolutamente non provati e dimostrati i danni lamentati che espressamente si contestano;
nel merito, in via di ulteriore subordine, rigettare perché l'attore avrebbe potuto presentare istanza di sanatoria ed in tal modo ovviare a molte se non a tutte le problematiche lamentate recuperando ad uso abitativo l'immobile secondo quanto indicato nell'ordinanza n. 78/19, non impugnata;
in ogni caso, qualora, in via del tutto denegata non creduta, fosse ravvisata
l'esistenza di danni derivate l'attore per effetto del tipo del titolo edilizio (p. di c. n.
10/13), manlevare da ogni responsabilità l'esponente P.A. e, quindi, condannare al pagamento - in luogo del Comune di - ogni somma fosse riconosciuta a CP_1 favore dell'attore il Geom. in quanto committente, progettista ed CP_2 esecutore dei lavori de quibus;
Vinte le spese, competenze e onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Genova il per chiedere di Controparte_1 accertarne la responsabilità extracontrattuale per lesione del suo legittimo pag. 2 affidamento a seguito del rilascio da parte del convenuto di un Permesso di
Costruire, richiesto dal precedente proprietario dell'immobile sito in via Sara n.
196 int. B, quarto piano, posto alla sommità dell'edificio. Il Comune assentiva al cambio d'uso da deposito in abitativo di detto immobile, che secondo la prospettazione difensiva non ne aveva i requisiti (altezza interna insufficiente); ciò aveva ingenerato in esso attore – attuale proprietario – un incolpevole affidamento sulla regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile, cagionandogli un danno quantificato in 79.000,00 euro, del quale chiedeva il ristoro.
A sostegno della domanda deduceva che:
- di aver acquistato in data 20/12/2013 dal , precedente CP_2 proprietario che ne aveva chiesto e ottenuto l'abitabilità, per un totale di 94.664,00 euro, sul presupposto della sua abitabilità, l'unità abitativa sita in via CP_1 sara 196 Int. B quarto piano (sottoposta a ristrutturazione in forza del Permesso di
Costruire rilasciato dal Comune nel 2013); Tes_
- di aver appreso nell'aprile 2018 dall'architetto incaricata di eseguire stima dell'immobile, che l'altezza interna dell'immobile non raggiungeva i ml. 2,30, diversamente da quanto indicato nel progetto e nella planimetria catastale;
- avuto contezza di ciò di aver denunciato al di CP_1 CP_1 le difformità riscontrate ex art. 134 DPR 38/2001;
- che a definizione del procedimento amministrativo atto ad accertare la commissione di illeciti urbanistico-edilizi, il dopo aver eseguito CP_1 sopralluogo, ingiungeva al precedente proprietario dell'immobile (all'epoca dell'esecuzione delle opere, nonché direttore dei lavori e titolare della ditta esecutrice) e all'attore la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- di aver esso attore impugnato l'ordinanza davanti al T.A.R. e, in seguito a parere tecnico dell'ing. , di aver appreso che l'immobile Per_1 acquistato non solo non aveva l'altezza utile interna di 2,30 m. ma che, per essere agibile ai fini abitativi, avrebbe dovuto avere un'altezza utile interna di 2,70 m. nella cucina e nel locale di soggiorno e di 2,40 m. nel disimpegno e nel bagno;
- di aver chiesto al Comune di il risarcimento dei danni CP_1 subiti per l'illecito extracontrattuale consistito appunto nell'avere assentito, con il pag. 3 rilascio di Permesso di Costruire al precedente proprietario, il cambio d'uso da deposito in abitativo rispetto a un immobile che non ne aveva i requisiti, ingenerando un incolpevole affidamento sulla regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile acquistato, immobile che non era regolare avendo un'altezza interna insufficiente ed era quindi mancante di un requisito essenziale per averne l'agibilità come abitazione non poteva configurarsi come sottotetto ai sensi dell'art. 1 della L. R. 24/2001;
- che il Comune aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni, rilevando l'esistenza di contraddizione fra la legge regionale e la circolare;
dopo aver annullato l'ordinanza con cui aveva ingiunto la demolizione di opere abusive
(il TAR dichiarava quindi cessata la materia del contendere), era stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per accertare abusi edilizi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_1
eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione dell'autorità
[...] giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa, l'inammissibilità per tardività della domanda ex art. 30 c.p.a., la carenza di legittimazione passiva ex art. 134 del testo unico dell'edilizia; nel merito contestando integralmente le pretese del e in subordine chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa del Pt_1
RA , per ottenerne la condanna in manleva. (“in ogni caso, CP_2 qualora, in via del tutto denegata non creduto, fosse ravvisata l'esistenza di danni derivate l'attore per effetto del tipo del titolo edilizio (p.di c. n. 10/13), manlevare da ogni responsabilità l'esponente P.A. e, quindi, condannare al pagamento - in luogo del
- ogni somma fosse riconosciuta a favore dell'attore il Controparte_1
Geom, in quanto committente, progettista ed esecutore dei lavori de CP_2 quibus”).
Nel corso del giudizio, valutata prima facie non fondata l'eccezione di giurisdizione (vedi ord. 28.6.2021), e autorizzata la chiamata in causa del terzo, con successiva ordinanza 14.12.2021 sono state concesse le memorie a mente dell'art. 183 c. 6 c.p.c., ed è stata poi dichiarata la contumacia di . CP_2
A seguito del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il procedimento con CP_1 ordinanza assunta all'udienza del 31 maggio 2022 è stato sospeso in attesa della pag. 4 decisione della Suprema Corte, la quale con ordinanza del 24 gennaio 2023, ha confermato il potere del giudice ordinario di pronunciarsi su questa controversia.
Riassunto il procedimento ad opera dell'attore, nel prosieguo è stata disposta CTU per meglio qualificare giuridicamente l'immobile, quantificarne le dimensioni e il valore attuale;
successivamente è stata disposta la integrazione alla
CTU anche per il suo eventuale utilizzo per una conciliazione stragiudiziale, tenuto conto delle modifiche intervenute con la conversione del d.l. 69/2024, c.d. “Salva casa”, nella legge n. 105/2024.
All'udienza del 9.1.2025, fissata per discussione e per verifica eventuali trattative, richiesto dal giudice l'avv. Sambuceti “dichiara di non aver avanzato alcuna domanda nei confronti del terzo;
evidenzia come la causa mira ad CP_2 accertare l'accertamento della insussistenza dei presupposti per il mutamento di destinazione di uso del locale che sarebbe stato possibile solo qualora l'immobile fosse inquadrabile a norma di legge e circolare esplicativa come sottotetto;
a proprio parere la altezza dichiarata e quella realmente presente non rileva ai fini del giudizio di responsabilità dell'ente ma solo ai fini dell'eventuale sanatoria che a proprio parere non è fattibile in quanto la relativa istanza dovrebbe essere presentata da tecnico che sotto la sua responsabilità qualifichi l'immobile come sottotetto ai sensi della normativa vigente nel 2013 data del permesso di costruire ed ai sensi della normativa oggi vigente “.
Il giudice, preso atto della insussistenza dei presupposti per una soluzione conciliativa, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 23.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni così come trascritte in epigrafe, previo deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che in sede di precisazione delle conclusioni la difesa del convenuto non ha insistito nelle eccezioni in rito, che pertanto non devono essere esaminate.
Nel merito, la domanda è infondata.
La decisione della presente controversia richiede la soluzione della questione dell'inquadramento giuridico del bene di cui si tratta, in particolare se esso rientri o meno nella categoria del sottotetto come disciplinato dall'art. 1 comma 2 della legge regionale 24/2001, il quale , nella sua versione originaria pag. 5 vigente al momento del rilascio il PDC per cui è causa prevede quanto segue: “Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva.”.
Detta norma , oggetto di una circolare emanata dalla regione Liguria in data
16 Gennaio 2002, che ha previsto che “…può configurarsi come sottotetto esclusivamente un locale che abbia la copertura totalmente o prevalentemente a falde inclinate, e non anche quello avente copertura interamente piana, ferma restando in quest'ultima ipotesi l'eventuale applicazione del regime stabilito nell'art.
5 della medesima l.r. 24/2001; …” è stata successivamente modificata con la l. regionale n. 30 del 2014 (quindi successivamente al rilascio del PDC per cui è causa) che, per la parte che qui rileva , ha sostituito il comma 2 nei seguenti termini: “Si definisce sottotetto ai fini dell'applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, … che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:
a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l'agibilità;
b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva.”
Ciò posto, e preso atto che come accertato dal CTU “la copertura del volume emergente dal lastrico solare è di tipo piano e si presenta con una soletta realizzata su due differenti livelli orizzontali con collegamento inclinato tra dette porzioni orizzontali, […] Da quanto sopra esposto e documentato si evince che la copertura del volume in oggetto è da considerarsi di tipo piano e non a falde”, occorre valutare la correttezza o meno dell'assunto dell'attore che ha fondato la sua richiesta risarcitoria esclusivamente sulla asserita colpa del che avrebbe qualificato CP_1 in modo erroneo e superficiale l'immobile de quo come “sottotetto”, in violazione della circolare regionale del 2002, esplicativa della legge regionale ligure sui sottotetti, la numero 24/2001. Detta difesa non può essere condivisa e pertanto la domanda va respinta.
La disposizione di legge vigente all'epoca, l'art. 1 comma 2 della legge regionale 24/2001, come sopra visto di per sé, definiva sottotetto il “volume
pag. 6 sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva”.
La norma, come emerge dalla lettera della disposizione, non conteneva alcuna distinzione tra il tipo di copertura;
la distinzione fra copertura piana o inclinata dei volumi è stata introdotta solo nel 2014 (“…che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:
a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l'agibilità”).
Solo la circolare del 2002 risulta aver introdotto una delimitazione dell'oggetto, definendo “sottotetto” esclusivamente il volume “che abbia la copertura totalmente o prevalentemente a falde inclinate, e non anche quello avente copertura interamente piana […]”; detta delimitazione con efficacia escludente di per sé non può integrare parametro di valutazione per la legittimità o meno del provvedimento, in quanto introduce un requisito “copertura totalmente o prevalentemente a falde inclinate” non previsto dalla legge, anzi andando a limitare la operatività della stessa che qualificava come sottotetto il “volume sovrastante
l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva” escludendo la sua applicazione nell'ipotesi di
“copertura interamente piana.”
Secondo il pacifico e notorio principio di legalità e per consolidata giurisprudenza, le circolari non possono da sole integrare il parametro di legittimità di un atto amministrativo. Tra le varie pronunce, si riporta quanto statuito dal TAR Liguria con sentenza 68 del 13/1/2015: “Più in generale, va ribadito che le circolari interpretative non sono fonti del diritto ma mere norme interne alla p.a., prive di efficacia esterna precettiva e quindi di caratterizzazione immediatamente lesiva nei confronti di soggetti esterni alla p.a. stessa. Costituiscono ausilio interpretativo (ma non vincolante, specie per p.a. diverse da quelle che le adottano) nonché eventuale parametro sintomatico di eccesso di potere per gli organi interni della p.a. emanante che se ne discostino”. In detta sentenza si afferma espressamente che “introdurre dei parametri numerici limitivi rispetto a quanto consentito dalla norma costituisce indebita integrazione di un dato normativo il quale se può essere oggetto di interpretazione, non può certo essere integrato in via di circolare “.
pag. 7 Come sopra visto è solo la circolare ad aver introdotto una distinzione, quella tra falde prevalentemente inclinate e superfici piane, che solo la legge poteva disporre in quanto espressione della potestà normativa tipica del legislatore. Gli uffici amministrativi sono privi di tale potere e non posso quindi incidere sull'ordinamento limitando la operatività di atti normativi, se non per espressa previsione di legge, assente nel caso di specie al momento del rilascio del
PDC, introdotta con atto di pari rango normativo solo nel 2014 . Solo nel 2014, quindi più di un anno dopo l'adozione del provvedimento e l'acquisto dell'immobile, intervenne una modifica alla legge regionale, che recepiva la distinzione operata dalla circolare anche a livello normativo primario. Il provvedimento sarebbe stato effettivamente illegittimo se così adottato a partire da quella data. Tuttavia, il principio del tempus regit actum impone di saggiare la validità degli atti al tempo della loro adozione e non secondo il quadro normativo successivo o precedente.
La questione delle altezze effettivamente presenti nel locale, questione sulla quale verosimilmente si sono accentrate le doglianze svolte dal perito della banca, esula dalla presente controversia, come anche riconosciuto dal difensore dell'attore il quale all'udienza del 9.1.2025 ha verbalizzato quanto segue: “dichiara di non aver avanzato alcuna domanda nei confronti del terzo;
evidenzia CP_2 come la causa mira ad accertare l'accertamento della insussistenza dei presupposti per il mutamento di destinazione di uso del locale che sarebbe stato possibile solo qualora l'immobile fosse inquadrabile a norma di legge e circolare esplicativa come sottotetto;
a proprio parere la altezza dichiarata e quella realmente presente non rileva ai fini del giudizio di responsabilità dell'ente ma solo ai fini dell'eventuale sanatoria …”.
Il rigetto della domanda risarcitoria esime la scrivente dalla valutazione della domanda svolta solo dal nei confronti di , questione CP_1 CP_2 verosimilmente connessa alle altezze dichiarate in atti ma che come sopra detto non rileva nel caso in esame.
Quanto alle spese di lite (del presente giudizio e della fase relativa al regolamento preventivo di giurisdizione), sussistono a parere della scrivente i presupposti per la loro totale compensazione in considerazione della soccombenza parziale di entrambe le parti. Nello specifico, il convenuto in punto di giurisdizione,
pag. 8 il cui procedimento presso la corte di cassazione ha comportato costi da liquidare nel presente giudizio;
l'attore per quanto riguarda la domanda nel merito, che è risultata infondata. A giustificare la compensazione si evidenzia altresì la particolare complessità della questione esaminata.
Le spese di CTU e della integrazione alla stessa, come liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
IL Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto CP_1
- dichiara integralmente compensate le spese fra le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuno gli oneri per la CTU e la integrazione di CTU come liquidate.
Genova 23.1.2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
Minuta redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Federico Albertazzi
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