Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
La certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura "ad litem" ha la mera funzione di identificare la persona fisica cui appartiene la firma stessa, sicché, nell'ipotesi in cui tale certificazione è incompleta, non essendo individuata la persona fisica che ha rilasciato la procura, va stabilito se la sottoscrizione consente di individuare la persona fisica. Tale individuazione può essere raggiunta, in ipotesi di sottoscrizione illegibile apposta dal rappresentante di un ente collettivo, attraverso il controllo nel registro delle imprese della firma e del potere rappresentativo (nella specie, la firma illegibile era stata apposta sotto la menzione della società e della carica sociale assunta dal sottoscrivente).
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GUMAR SpA già Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. EMILIO 34, presso l'avvocato GUIDO PORRU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO GREMIGNI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO EDILPESCA Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 497/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda tardiva, ai sensi dell'art. 101 l.f., la s.p.a. GU.MAR. premesso che aveva acquistato da tale RM UO una rete per la pesca del tonno che si trovava depositata presso la s.r.l. EDILPESCA e che la predetta società era stata successivamente dichiarata fallita, chiedeva al giudice delegato al fallimento la restituzione della rete. Il giudice delegato, poiché il curatore si era opposto alla restituzione, provvedeva all'istruzione della causa ed il Tribunale di Livorno, con sentenza del 21 maggio 1993, respingeva il ricorso, osservando che i documenti prodotti per provare il diritto vantato non facevano alcun cenno alla rete e che la prova per testi dedotta non era rilevante.
A seguito di gravame della s.p.a. GU.MAR. la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del primo giudice osservando che:
1) la prova per testi dedotta dall'appellante in primo grado doveva ritenersi rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni formulate per relationem con riferimento all'atto introduttivo del giudizio, nel quale mancava qualsiasi richiesta istruttoria, con la conseguenza che nel giudizio di appello non poteva essere riproposta, trattandosi di una prova rispetto alla quale si era verificata decadenza in primo grado ed era priva, perciò, del carattere della novità; 2) i documenti prodotti non offrivano alcun elemento di prova a sostegno della pretesa dell'appellante. A tale ultimo riguardo, in particolare, la Corte di merito rilevava che la scrittura privata del 10 novembre 1984 era priva di data certa;
che si riferiva ad una vendita di due barche da pesca, con le relative attrezzature, effettuata dalla s.r.l. EDILPESCA per conto del proprietario, indicato in persona diversa da quel RM UO dal quale la s.p.a. GU.MAR.
assumeva di avere acquistato la rete;
che la rete non veniva menzionata espressamente e che per le pertinenze delle barche si faceva rinvio ad un allegato non prodotto in giudizio;
che, infine, la scrittura prevedeva una data di consegna, rispetto alla quale l'appellante non aveva mai dedotto un inadempimento. Per ciò che concerneva il secondo documento prodotto, e cioè l'atto pubblico col quale RM UO aveva venduto alla s.p.a. GU.MAR. un motopeschereccio con le dotazioni e gli accessori di bordo, la Corte di appello osservava che nell'atto mancava qualsiasi riferimento alla rete da pesca e che non vi erano elementi per ritenere che la stessa facesse parte delle dotazioni dell'imbarcazione. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la s.p.a. GU.MAR., deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero d'udienza ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura a margine del ricorso, sottoscritta con firma illeggibile, non reca l'indicazione della persona fisica che la ha rilasciata nella qualità di presidente della società GU.NAR. ed in quanto tale indicazione non è neppure desumibile dal contesto del ricorso.
In proposito è noto che questa Corte, con sentenze a sezioni unite n. 714 del 21 gennaio 1993, n. 1167 del 5 febbraio 1994 e n. 5398 del 17 maggio 1995, ha stabilito "il principio, secondo cui, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso." (Cass. 1167\1994 cit.). L'affermazione del principio è fondata sulla individuazione della funzione e della portata della certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 83, 3° comma, cod. proc. civ.. Siffatta certificazione, che non pone l'esigenza di una verifica della volontà del sottoscrittore e della conformità a legge dell'atto, richiede soltanto l'accertamento dell'identità del mandante. Infatti, perché si certifichi che la firma è autografa (è, cioè, di un determinato soggetto), occorre che questo sia previamente identificato o personalmente conosciuto;
tale identificazione esaurisce il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, 3 comma, cod. proc. civ., che non si estende alla legittimazione ed alla capacità del soggetto che conferisce la procura, la cui eventuale mancanza non è, quindi, neutralizzata dalla certificazione dell'autografia. Pertanto, ai fini della validità della procura deve potersi stabilire chi abbia conferito la procura e conoscerne l'identità. Ciò per consentire al destinatario dell'atto di individuarne la provenienza anche al fine della formulazione di eventuali eccezioni di contenuto processuale. Peraltro, le sezioni unite di questa Corte, esaminando la questione della specificità della procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso (Cass. s.u. 10.3.98, n. 2646;
Cass. s.u. 10.3.98, n. 2642), hanno precisato che gli interessi sottostanti alle disposizioni concernenti l'autenticità dell'atto riguardano principalmente le parti. Infatti, risponde all'interesse della controparte conoscere con certezza il soggetto cui vanno sostanzialmente riferiti gli atti processuali e, d'altro canto, l'interesse più generale che concorre con questi interessi privati ha carattere strumentale ed accessorio "con la conseguenza che il controllo giudiziario, per quanto concerne l'autenticità e la specificità della procura, deve orientarsi principalmente in funzione degli interessi delle parti". Ciò deve escludere anzitutto interpretazioni restrittive suscettibili di ledere il diritto di difesa di chi rilascia la procura;
diritto che si attua in primo luogo con la scelta del difensore.
Ciò impone, una volta individuata, come sopra fatto, la funzione e la portata della certificazione dell'autografia, di verificare se la riferibilità della procura all'ente collettivo possa ritenersi comunque raggiunta, anche in presenza di una firma illeggibile. Sotto tale profilo assumono rilievo sia il fatto che la firma non leggibile sia apposta sotto la menzione di una carica sociale (nella specie "GU.MAR. s.p.a. Il Presidente"), sia il fatto che tra le parti non sia sorta contestazione sul punto.
Sotto il primo profilo è evidente che la menzione della carica sociale rende identificabile il titolare del potere rappresentativo, anche se nulla dice sulla effettiva provenienza della sottoscrizione proprio dal titolare di detto potere, visto, come si è detto, che la certificazione dell'autografia non consente di formulare giudizi sulla legittimazione. Il fatto, tuttavia, che attraverso il registro delle imprese possa conoscersi l'identità del titolare della carica sociale, spesa al momento della sottoscrizione della procura, il fatto che si possano verificare i suoi poteri ed il fatto che si possa conoscerne la firma (artt. 2298, 2299, 2309, 2383, 2450 bis, 2506 cod. civ.) consentono di verificare la corrispondenza della firma di chi ha sottoscritto la procura direttamente e specificamente con la firma del titolare dell'organo rappresentativo indicato nella stessa procura, oltre che, naturalmente, di verificarne i poteri. Del resto, anche nel caso della individuazione della persona fisica che ha sottoscritto la procura la controparte può raggiungere la certezza della riferibilità dell'atto all'impresa collettiva soltanto attraverso un controllo delle risultanze del registro delle imprese, in ordine alla titolarità dei poteri rappresentativi. Quando la persona fisica non è individuata, ma ne è indicata la carica sociale dichiarata al momento del conferimento della procura, il controllo, pur non essendo quello previsto dalla legge, in relazione alla funzione della autenticazione della sottoscrizione della procura, è comunque possibile ed è soltanto più complesso. Inoltre, un tale controllo di corrispondenza della firma, sebbene limitato ai documenti esistenti agli atti, è già consentito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la persona fisica che rappresenta l'ente collettivo deve ritenersi individuata quando la firma illeggibile è uguale a quella apposta in altro atto del procedimento nel quale la persona sia identificata (cfr. da ultimo Cass. 20.5.98, n. 5023; Cass. 23.5.98, n. 5154; Cass. 10.10.98, n. 10072). Nella specie il controllo è identico nella sua materialità, ma deve essere svolto su atti diversi, che hanno, tuttavia, proprio la funzione di rendere pubblica la firma autografa dei soggetti che hanno il potere di rappresentanza delle imprese collettive. In ogni caso, peraltro, come nell'ipotesi di individuazione della persona fisica, si tratta di un controllo demandato alla parte, poiché, certamente, il giudice, indipendentemente dalla decifrabilità della firma, non potrebbe controllare d'ufficio che la procura sia sottoscritta da colui che ha effettivamente il potere di rappresentanza dell'impresa collettiva. Ed allora si deve concludere che, seppure in forma diversa da quella prevista come normale dalla legge, il controllo è possibile.
Sotto il secondo profilo non è irrilevante il fatto che, nelle circostanze concrete che caratterizzano il presente giudizio, il punto non sia stato controverso. Infatti, se, come si è detto, l'indicazione della carica sociale di chi ha apposto la firma consente di verificarne la corrispondenza con quella depositata, la mancanza tra le parti di contestazioni sul punto appare significativa;
e ciò tanto più ove si consideri che lo stesso soggetto - per identità della firma, sia pure non decifrabile, e per identità della carica spesa - aveva rilasciato la procura per il giudizio di appello, senza che, neppure in quel giudizio, la controparte ritualmente costituitasi avesse eccepito alcunché. Prima di concludere sul punto la Corte deve chiedersi se la soluzione accolta finisca per privare di qualsiasi funzione la certificazione di autografia prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., sul presupposto che sia sufficiente una qualsiasi conoscenza, anche personale, che consenta alla controparte di identificare egualmente l'autore della firma illeggibile, come colui che rappresenta l'ente collettivo, pervenendo, con un ulteriore passaggio, alla implicita affermazione di una sostanziale equipollenza tra la certificazione dell'autografia della sottoscrizione, effettuata con rituale individuazione della persona che l'ha apposta, e la mancanza di contestazioni sul punto. Questa conclusione non può trarsi da quanto sinora detto;
la soluzione accolta, infatti, non può essere generalizzata poiché si fonda sulla possibilità di controllo della firma prevista dal sistema per le imprese collettive e sulla conseguente significatività dell'assenza di contestazioni. In secondo luogo, e ciò sposta l'attenzione dalla certificazione dell'autografia alla sottoscrizione della procura, questa Corte, a sezioni unite, ha avuto più volte modo di chiarire che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem perché tale nullità non è comminata dalla legge, ne' detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata (Cass. s.u. 6.5.96, n. . 4191; Cass. s.u. 17.12.98, n. 2642). Da questo principio emerge anzitutto la funzione della certificazione dell'autografia di identificare la persona fisica cui appartiene la firma, così da escludere, salva una impugnativa di falso, contestazioni sul punto. Quando, tuttavia, la certificazione è incompleta, non essendo individuata la persona fisica, o manca del tutto, il problema è quello di stabilire se la sottoscrizione - valutata da sola ovvero in relazione al contenuto dell'atto, in relazione al contenuto di preesistenti atti processuali o, per le imprese collettive, in relazione alle risultanze del registro delle imprese - consenta di individuare la persona fisica ed effettuare il controllo della firma e dell'esistenza del potere rappresentativo. L'indicazione della carica ricoperta e la possibilità per le società di effettuare il controllo presso il registro delle imprese, con la conseguente significatività dell'assenza di contestazioni della controparte, suggeriscono, come si è anticipato, di risolvere positivamente la questione anche per la firma illeggibile apposta dall'organo rappresentativo di una impresa collettiva.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in quanto dalla mancata riproposizione delle richieste istruttorie nelle conclusioni del giudizio di primo grado non poteva trarsi la presunzione del loro abbandono, come era confermato dalla stessa sentenza di primo grado che aveva preso in esame la questione della ammissibilità della prova;
inoltre, la specifica doglianza formulata con i motivi di appello imponeva l'esame della questione. Il motivo non può essere accolto poiché nella specie, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente non vi è stato un omesso esame della richiesta istruttoria da parte del giudice istruttore (ipotesi esaminata dall'invocato precedente di questa Corte: Cass. 7 giugno 1982, n. 3439), ma vi è stata una implicita rinunzia alla prova, che è stata richiesta all'udienza del 21 aprile 1988, ma non è stata coltivata poiché il procuratore dell'odierno ricorrente ha ritenuto opportuno richiedere la precisazione delle conclusioni. È principio costantemente affermato da questa Corte quello della inammissibilità in appello, vertendosi in una ipotesi di prova nuova ex art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella del 1990), della prova per testi già indicata e poi rinunciata in primo grado. Al riguardo, infatti, deve ritenersi rinunciata una prova allorché - come appunto nella specie - la parte, dopo aver articolato la prova per testi, ometta di coltivarla, chieda l'udienza per la precisazione delle conclusioni ed in queste non insista per l'ammissione del mezzo istruttorio (cfr. Cass. 6 settembre 1996, n. 8127; Cass. 3 febbraio 1994, n. 1103; Cass. 9 aprile 1987, n. 3502; 26 ottobre 1986; n. 6195). Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione circa la ritenuta mancanza di certezza della data della scrittura privata del 10 novembre 1984. In particolare, la s.p.a. GU.MAR. deduce che contraddittoriamente la Corte di merito, dopo avere negato la certezza della data, aveva affermato che alla data del 20 novembre 1984, non essendo stato lamentato alcun inadempimento, si doveva ritenere che la rete fosse stata consegnata. Il motivo, che attiene alla ratio decidendi fondata sulla inopponibilità della scrittura privata del 10 novembre 1984, non esamina l'ulteriore autonomo argomento della Corte di appello, relativo alla totale estraneità del preteso venditore della rete, e cioè di RM UO, alla vicenda contrattuale consacrata nella menzionata scrittura privata, relativa, come si è detto in narrativa, alla vendita effettuata dalla fallita società alla s.p.a. GU.MAR., per conto di tale Leonardo FUSCO. Orbene, l'esistenza di una seconda ratio decidendi, non impugnata, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, della doglianza avverso la pretesa contraddittorietà della motivazione sulla inopponibilità della scrittura, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso sul punto non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che il capo della decisione resterebbe pur sempre fondato su di essa (cfr. ex pluribus, da ultimo, Cass. 18 aprile 1998, n. 3951). Poiché l'intimato non si è costituito non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 1998 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 GIUGNO 1999.