TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Xi Sezione civile
N. 20144/2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace TRA
sito in Napoli, alla Via Salvatore Dalì 149, Parte_1
n persona dell'amministratore pro-tempore, P.IVA_1 rappr so dall'avv. Angelo D'Onofrio presso cui è elett.te domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 715 APPELLANTE E a del legale rappresentante pro- Controparte_1
), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli, al Corso uele n. 112, presso lo studio dell'avv. Dario Cimmino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta APPELLATO CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESS
o di citazione ritualmente not Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
o appello avverso la sentenza di Pace di Napoli, emessa in data 23/03/2022, depositata in cancelleria in data 25/03/2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione da esso appellante proposta avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 2.278,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il sevizio di manutenzione ascensori, nonché a titolo di corrispettivo di lavori straordinari. Esponeva in proposito che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, pronunciando il rigetto della domanda, che appariva invece fondata alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della documentazione es Si costituiva la e contestava con Controparte_1 argomentazioni var l rigetto. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Motivi della decisione Le conclusioni cui il Giudice di prime cure è pervenuto devono essere integralmente confermate. La sentenza impugnata risulta infatti del tutto incensurabile, in quanto fondata su di un'approfondita ed attenta analisi di tutte le risultanze istruttorie. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, in via assolutamente prevalente, sulle risultanze dell'espletata c.t.u., né avrebbe potuto essere diversamente, stante la natura e l'oggetto della domanda e delle contestazioni dell'opponente – odierno appellante. Come di qui a poco si vedrà, infatti, il opponente ha, da Parte_1 un lato, genericamente contestato l'av uazione, da parte dell'opposta, dell'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore sito presso il fabbricato condominiale, e dall'altro revocato in dubbio che gli interventi di manutenzione ordinaria pacificamente posti in essere corrispondessero a quanto concordato e fossero conformi alle leges artis. Quanto al primo profilo, la genericità delle contestazioni induce a confermarne l'infondatezza. Per quanto attiene invece, gli interventi di carattere straordinario, soccorre, per l'appunto, l'elaborato peritale, a cui, come detto, la sentenza impugnata fa correttamente riferimento. Si legge, in particolare, nella c.t.u. agli atti, che “I lavori previsti dalle o 8/2017 entrambe del 13-09-2017 della e 6/10/2017 Controparte_1 dall'A el sono stati Parte_1 eseguiti regolarmente dalla ditta offer L'appellante allega in contrario l'affermazione, smentita dal nominato c.t.u. con ragionamento pienamente condivisibile, secondo cui le opere poste in essere sarebbero viziate dalla mancata applicazione di quanto consigliato dalle norme EN 81-80, questione, quest'ultima, in relazione alla quale l'ausiliare si è espresso con ampia e convincente motivazione, specificando che le soluzioni tecniche adottate, ancorchè formalmente non conformi alle anzidette prescrizioni, risultavano comunque tali da garantire la conformità al D.P.R. 162 del 30 apr Le contestazioni del , intervenute peraltro dopo che le Parte_1 opere erano state ac quindi apparse tardive e, in ogni caso, infondate. Non resta, pertanto, che rigettare l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, rigetta la domanda e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge. Dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia. Napoli, 20/10/2025 Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo
N. 20144/2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace TRA
sito in Napoli, alla Via Salvatore Dalì 149, Parte_1
n persona dell'amministratore pro-tempore, P.IVA_1 rappr so dall'avv. Angelo D'Onofrio presso cui è elett.te domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, n. 715 APPELLANTE E a del legale rappresentante pro- Controparte_1
), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli, al Corso uele n. 112, presso lo studio dell'avv. Dario Cimmino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta APPELLATO CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESS
o di citazione ritualmente not Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
o appello avverso la sentenza di Pace di Napoli, emessa in data 23/03/2022, depositata in cancelleria in data 25/03/2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione da esso appellante proposta avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 2.278,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il sevizio di manutenzione ascensori, nonché a titolo di corrispettivo di lavori straordinari. Esponeva in proposito che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, pronunciando il rigetto della domanda, che appariva invece fondata alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della documentazione es Si costituiva la e contestava con Controparte_1 argomentazioni var l rigetto. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Motivi della decisione Le conclusioni cui il Giudice di prime cure è pervenuto devono essere integralmente confermate. La sentenza impugnata risulta infatti del tutto incensurabile, in quanto fondata su di un'approfondita ed attenta analisi di tutte le risultanze istruttorie. Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, in via assolutamente prevalente, sulle risultanze dell'espletata c.t.u., né avrebbe potuto essere diversamente, stante la natura e l'oggetto della domanda e delle contestazioni dell'opponente – odierno appellante. Come di qui a poco si vedrà, infatti, il opponente ha, da Parte_1 un lato, genericamente contestato l'av uazione, da parte dell'opposta, dell'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore sito presso il fabbricato condominiale, e dall'altro revocato in dubbio che gli interventi di manutenzione ordinaria pacificamente posti in essere corrispondessero a quanto concordato e fossero conformi alle leges artis. Quanto al primo profilo, la genericità delle contestazioni induce a confermarne l'infondatezza. Per quanto attiene invece, gli interventi di carattere straordinario, soccorre, per l'appunto, l'elaborato peritale, a cui, come detto, la sentenza impugnata fa correttamente riferimento. Si legge, in particolare, nella c.t.u. agli atti, che “I lavori previsti dalle o 8/2017 entrambe del 13-09-2017 della e 6/10/2017 Controparte_1 dall'A el sono stati Parte_1 eseguiti regolarmente dalla ditta offer L'appellante allega in contrario l'affermazione, smentita dal nominato c.t.u. con ragionamento pienamente condivisibile, secondo cui le opere poste in essere sarebbero viziate dalla mancata applicazione di quanto consigliato dalle norme EN 81-80, questione, quest'ultima, in relazione alla quale l'ausiliare si è espresso con ampia e convincente motivazione, specificando che le soluzioni tecniche adottate, ancorchè formalmente non conformi alle anzidette prescrizioni, risultavano comunque tali da garantire la conformità al D.P.R. 162 del 30 apr Le contestazioni del , intervenute peraltro dopo che le Parte_1 opere erano state ac quindi apparse tardive e, in ogni caso, infondate. Non resta, pertanto, che rigettare l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, rigetta la domanda e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge. Dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia. Napoli, 20/10/2025 Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo