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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5656/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5656/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 25/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 194 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/08/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto da parte degli stessi, della rispettiva responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. detto figlio minore continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre ma trascorrerà con entrambi i genitori tempi eguali e/o paritetici anche in ossequio ed in virtù dei desideri manifestati dal medesimo. entrambi i genitori, pertanto, sino al raggiungimento dell'autosufficienza /indipendenza economica del predetto figlio minore provvederanno al Per_1 mantenimento dello stesso durante i periodi di permanenza del medesimo presso ciascuno di loro. ovviamente, entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ordinarie e straordinarie nonché ludiche e sportive che si renderanno necessarie per il figlio e/o che saranno concordate tra i genitori in ossequio alle previsioni di cui al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano;
DÀ ATTO che i ricorrenti stabiliscono concordemente che, in ragione delle diverse rispettive condizioni economiche degli stessi, l'assegno unico erogato dall' relativo al figlio minore CP_1 sarà percepito, per l'intero e in via esclusiva, dalla signora . Le Per_1 Parte_1 detrazioni fiscali saranno a beneficio del coniuge che avrà sostenuto la relativa spesa;
DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DÀ ATTO, per quanto rilevante, che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5656/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 25/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 194 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/08/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto da parte degli stessi, della rispettiva responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. detto figlio minore continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre ma trascorrerà con entrambi i genitori tempi eguali e/o paritetici anche in ossequio ed in virtù dei desideri manifestati dal medesimo. entrambi i genitori, pertanto, sino al raggiungimento dell'autosufficienza /indipendenza economica del predetto figlio minore provvederanno al Per_1 mantenimento dello stesso durante i periodi di permanenza del medesimo presso ciascuno di loro. ovviamente, entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ordinarie e straordinarie nonché ludiche e sportive che si renderanno necessarie per il figlio e/o che saranno concordate tra i genitori in ossequio alle previsioni di cui al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano;
DÀ ATTO che i ricorrenti stabiliscono concordemente che, in ragione delle diverse rispettive condizioni economiche degli stessi, l'assegno unico erogato dall' relativo al figlio minore CP_1 sarà percepito, per l'intero e in via esclusiva, dalla signora . Le Per_1 Parte_1 detrazioni fiscali saranno a beneficio del coniuge che avrà sostenuto la relativa spesa;
DÀ ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DÀ ATTO, per quanto rilevante, che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.