Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2158/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pagliaro Antonio (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' di Vibo Valentia, Controparte_3 via G. Fortunato, con i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, chiedendo l'accertamento del diritto a ottenere la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione (ex l. 107/2015) per gli anni scolastici: 2019/2020 e 2022/2023, dopo aver rappresentato di aver sottoscritto (per gli anni suindicati) con il resistente, contratti di supplenza a tempo CP_1 determinato.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, per gli AA.SS. 2019/2020, 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
1
3) condannare, inoltre, il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, preliminarmente aderendo alla richiesta di parte ricorrente limitatamente per gli anni scolastici
[...]
d'interesse e contestando le avverse pretese, concludendo per la compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Giova osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3. La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
4. Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia,
13.9.2007, ). Persona_1
5. La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C-177/10);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
2 disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce.
Al., cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) che – si aggiunge - dev'essere evidentemente allegata e comprovata dal datore di lavoro;
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato) sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
6. Infatti, si richiede che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. (sentenza Del Cerro cit.; Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
7. In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19270 resa il 17.7.2019, nella cui motivazione afferma solennemente che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (Cass. ord. 19270/2019).
8. Inoltre - in coerenza con l'orientamento costante della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- la Corte di Giustizia ha più volte escluso che possano giustificare la discriminazione di lavoratori a termine eventuali esigenze di bilancio pubblico, connesse all'attuazione dell'imperativo di gestione rigorosa del personale, tenuto conto della maggiore onerosità degli impieghi permanenti presso le pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, fra le tante, Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46).
9. Conclusivamente, nell'attuale quadro della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può, in effetti, individuare “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma solo in rapporto a specifiche circostanze, che “possono risultare, segnatamente, dalla
3 particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa NE cit., punti 69 e 70; causa Del Cerro Alonso cit., punto 55).
10. Sul piano nazionale, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001 prevede che al lavoratore assunto a termine spetti ogni “trattamento in atto (…) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
11. Giova, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
11.1. Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta.
12. In attuazione del disposto legislativo, è infatti stato adottato il d.p.c.m. 23.9.2015 secondo cui “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche stata-li, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominati-va, personale e non trasferibile;
2. Il
[...]
assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_4
1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_4 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette al-le Istituzioni scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...] indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1; - art. 4 (modalità di utilizzo della carta): La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale;
- art. 5: la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”.
13. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 d.l. n.22/2020 ha autorizzato il personale destinatario della carta elettronica docenti all'acquisto di servizi di connettività, al fine di garantire la continuità della didattica ancorché a distanza.
14. Ciò posto, come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato.
15. Atteso che la funzione della carta elettronica docenti è quella di garantire la formazione continua dei docenti, al fine di promuovere e sostenere il continuo aggiornamento delle competenze e la
4 valorizzazione professionale, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato.
15.1. Difatti, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la posizione dei docenti a tempo determinato è del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato.
15.2. Ed invero, non possono ravvisarsi “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento del corpo docente, in ragione della diversa natura contrattuale del rapporto lavorativo, posto che le mansioni esercitate sono le medesime e richiedono lo stesso bagaglio professionale.
15.3. Diversamente opinando, infatti, laddove il on garantisse egualmente al personale a tempo CP_5 determinato la possibilità di fruire della carta elettronica docenti, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa. 15.4. Né costituisce un'argomentazione determinante, a favore della tesi contraria al riconoscimento di tale emolumento in favore del personale a tempo determinato, “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Peraltro, non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
16. Pertanto, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_4 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
17. In ultimo, con la recente sentenza del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
5 specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023).
18. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e ha provato di aver insegnato, in forza di contratti a tempo determinato (03.10.2019/30.06.2020 e 02.09.22/31.08.2023), negli aa. ss.
2019/2020 e 2022/2023 lamentando in questa sede di non aver ricevuto per il periodo di effettivo servizio la carta elettronica docenti.
19. Pertanto, sulla base delle suesposte ragioni, la pretesa attorea può trovare accoglimento, riconoscendo in favore di il diritto all'ottenimento della carta elettronica docenti per Parte_1 gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza, tengono conto della natura, del valore e della complessità della controversia e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto riconosce il diritto di a ottenere la Carta Parte_1
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione, per gli anni scolastici richiesti, ossia: 2019/2020 e
2022/2023;
- condanna il , in persona del e legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore, a erogare in favore di La Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Parte_1
Formazione, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023;
- condanna, infine, il , in persona del e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi 258,00 € a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di in quanto dichiaratosi antistatario. Pt_1
Vibo Valentia, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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