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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Lecce - Via F. Rubichi, 39 73100 Lecce LE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Via Anfiteatro 72 74100 AN TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92830 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 25/06/2025, l'Agenzia del
Demanio, in persona del dirigente in carica, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.
92830 del 16/05/2025, notificatole in pari data ed emesso a seguito dell'invio di schema di atto ex art. 6 bis della legge n. 212/2000, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di
AN le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 114.749,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'I. M. U. da essa dovuta nell'anno d'imposta 2019 in relazione ad alcuni terreni e fabbricati di natura demaniale o appartenenti al patrimonio dello Stato siti nell'ambito del territorio comunale (i cui dati catastali venivano indicati nel prospetto di dettaglio del suddetto avviso), avendone omesso il versamento.
Eccepiva l'Agenzia ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) difetto di legittimazione passiva o di titolarità sul lato passivo del rapporto controverso non essendo proprietaria dei predetti immobili;
b) difetto di legittimazione passiva atteso che gli stessi immobili sono utilizzati da altre amministrazioni dello
Stato e dal medesimo ente impositore;
c) difetto di motivazione e di istruttoria in violazione degli artt. 3 e 7 del D. L. vo n. 504/1992 e 24 Costituzione;
d) prescrizione del credito;
e) erronea quantificazione del tributo;
f) ingiustificata applicazione delle sanzioni e degli interessi anche in considerazione del ritardo con cui la controparte avrebbe provveduto ad emettere l'avviso suindicato, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, anche nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso suindicato;
di schema di esso;
di elenco delle particelle ricadenti nel patrimonio indisponibile;
di elenco delle particelle ricadenti nel demanio-ramo bonifica;
di visure catastali;
di tre decreti direttoriali (n. 12455 del 22/05/2014; n. 3877 del 28/02/2019 e n. 5140 del 19/03/2019); di due quietanze di pagamento e di una sua nota dell'11/02/2025.
Il 24/09/2025 si costituiva il comune di AN mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza delle avverse doglianze atteso che la controparte, in sede di contraddittorio instauratosi a seguito dell'invio dello schema di avviso, si era astenuta dal dichiararsi estranea al contenzioso e, comunque, se effettivamente non fosse titolare del rapporto tributario, difetterebbe il suo interesse ad agire ex art. 100 c. p. c. e, come tale, non potrebbe resistere all'azione da lei promossa;
che tutti gli immobili accertati, risultano catastalmente appartenere al Demanio dello Stato e che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o per la rideterminazione del “quantum debeatur” in via subordinata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia: dei medesimi avviso e schema di atto;
di visure catastali e di corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con ordinanza n. 711 del 21/10/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio appare fondata.
Come è noto, l'IMU (analogamente alla precedente ICI) è un'imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso “qualificato” di un bene immobile ovvero di fabbricati (esclusa l'abitazione principale), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Soggetti passivi dell'imposta sono, dunque, i proprietari di beni immobili ovvero i titolari di altro diritto reale su questi ultimi, quali i diritti di usufrutto, superficie, enfiteusi, uso e abitazione
Nella fattispecie, non viene contestato dalle parti l'appartenenza dei beni tassati al demanio o al patrimonio (disponibile e indisponibile) dello Stato.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione (v. sezione tributaria, ordinanza n. 727 dell'11/01/2025) ha espresso il seguente condivisibile principio: “in tema di IMU (come anche di ICI), l'Agenzia del
Demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili (innanzi citati), dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del D. L. vo 30/07/1999 n.
300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiaria di concessione amministrativa sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti elencati nell'art. 9 – comma 1 – del D. L. vo 14/03/2011 n. 23 (così come nell'art. 3 del D. L. vo 30/11/1992 n. 504 per l'ICI)…”. Analogo orientamento, a seguito della suindicata decisione, sta seguendo anche la giurisprudenza di merito (Indirizzo_1° Grado di Caserta, sezione 12, sentenza n. 3760 del 06/08/2025).
Il comune, per contrastare detto principio, ha evidenziato che “il catasto ha rilevanza fiscale e costituisce una prova per individuare il soggetto titolare del bene che è tenuto al pagamento dell'IMU. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall'amministrazione comunale”. Ma nella fattispecie, la ricorrente non doveva fornire alcuna prova in punto di fatto atteso che la sua “titolarità” viene esclusa da precisa disposizione legislativa.
Lo stesso comune, poi, ha precisato che se la controparte non fosse da ritenere “soggetto passivo” dell'imposta, difetterebbe il suo interesse ad agire nell'ambito dell'azione in concreto da lei proposta.
Se tale affermazione, però, può valere in ordine alle doglianze di cui sub b), c), d) ed e), relativamente a quella di cui sub a), con la quale sostiene di non rivestire la suindicata qualifica, è senz'altro legittimata a proporla. Ancora più recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Indirizzo_2 tributaria, sentenza n. 12867 del 24/05/2025) ha chiarito che “la sola notificazione materiale di un avviso di accertamento, non conferisce, di per sé, il diritto di impugnarlo, se la pretesa tributaria non è rivolta alla persona che riceve l'atto, ma a un diverso soggetto giuridico”.
Ma nel caso in esame, l'atto impugnato, contenente la pretesa dell'ente resistente, è stato notificato al
“Demanio dello Stato-via Barberini, 38 – Roma” a cui è stata rivolta la suddetta pretesa.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dall'Agenzia ricorrente.
La circostanza che, in sede di contraddittorio pre-contenzioso, la stessa ricorrente non abbia evidenziato la sua estraneità alla pretesa, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia del Demanio, in persona del dirigente in carica e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Lecce - Via F. Rubichi, 39 73100 Lecce LE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Via Anfiteatro 72 74100 AN TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92830 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 25/06/2025, l'Agenzia del
Demanio, in persona del dirigente in carica, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.
92830 del 16/05/2025, notificatole in pari data ed emesso a seguito dell'invio di schema di atto ex art. 6 bis della legge n. 212/2000, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di
AN le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 114.749,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'I. M. U. da essa dovuta nell'anno d'imposta 2019 in relazione ad alcuni terreni e fabbricati di natura demaniale o appartenenti al patrimonio dello Stato siti nell'ambito del territorio comunale (i cui dati catastali venivano indicati nel prospetto di dettaglio del suddetto avviso), avendone omesso il versamento.
Eccepiva l'Agenzia ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) difetto di legittimazione passiva o di titolarità sul lato passivo del rapporto controverso non essendo proprietaria dei predetti immobili;
b) difetto di legittimazione passiva atteso che gli stessi immobili sono utilizzati da altre amministrazioni dello
Stato e dal medesimo ente impositore;
c) difetto di motivazione e di istruttoria in violazione degli artt. 3 e 7 del D. L. vo n. 504/1992 e 24 Costituzione;
d) prescrizione del credito;
e) erronea quantificazione del tributo;
f) ingiustificata applicazione delle sanzioni e degli interessi anche in considerazione del ritardo con cui la controparte avrebbe provveduto ad emettere l'avviso suindicato, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, anche nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso suindicato;
di schema di esso;
di elenco delle particelle ricadenti nel patrimonio indisponibile;
di elenco delle particelle ricadenti nel demanio-ramo bonifica;
di visure catastali;
di tre decreti direttoriali (n. 12455 del 22/05/2014; n. 3877 del 28/02/2019 e n. 5140 del 19/03/2019); di due quietanze di pagamento e di una sua nota dell'11/02/2025.
Il 24/09/2025 si costituiva il comune di AN mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza delle avverse doglianze atteso che la controparte, in sede di contraddittorio instauratosi a seguito dell'invio dello schema di avviso, si era astenuta dal dichiararsi estranea al contenzioso e, comunque, se effettivamente non fosse titolare del rapporto tributario, difetterebbe il suo interesse ad agire ex art. 100 c. p. c. e, come tale, non potrebbe resistere all'azione da lei promossa;
che tutti gli immobili accertati, risultano catastalmente appartenere al Demanio dello Stato e che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o per la rideterminazione del “quantum debeatur” in via subordinata, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia: dei medesimi avviso e schema di atto;
di visure catastali e di corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con ordinanza n. 711 del 21/10/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio appare fondata.
Come è noto, l'IMU (analogamente alla precedente ICI) è un'imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso “qualificato” di un bene immobile ovvero di fabbricati (esclusa l'abitazione principale), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Soggetti passivi dell'imposta sono, dunque, i proprietari di beni immobili ovvero i titolari di altro diritto reale su questi ultimi, quali i diritti di usufrutto, superficie, enfiteusi, uso e abitazione
Nella fattispecie, non viene contestato dalle parti l'appartenenza dei beni tassati al demanio o al patrimonio (disponibile e indisponibile) dello Stato.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione (v. sezione tributaria, ordinanza n. 727 dell'11/01/2025) ha espresso il seguente condivisibile principio: “in tema di IMU (come anche di ICI), l'Agenzia del
Demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili (innanzi citati), dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del D. L. vo 30/07/1999 n.
300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiaria di concessione amministrativa sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti elencati nell'art. 9 – comma 1 – del D. L. vo 14/03/2011 n. 23 (così come nell'art. 3 del D. L. vo 30/11/1992 n. 504 per l'ICI)…”. Analogo orientamento, a seguito della suindicata decisione, sta seguendo anche la giurisprudenza di merito (Indirizzo_1° Grado di Caserta, sezione 12, sentenza n. 3760 del 06/08/2025).
Il comune, per contrastare detto principio, ha evidenziato che “il catasto ha rilevanza fiscale e costituisce una prova per individuare il soggetto titolare del bene che è tenuto al pagamento dell'IMU. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall'amministrazione comunale”. Ma nella fattispecie, la ricorrente non doveva fornire alcuna prova in punto di fatto atteso che la sua “titolarità” viene esclusa da precisa disposizione legislativa.
Lo stesso comune, poi, ha precisato che se la controparte non fosse da ritenere “soggetto passivo” dell'imposta, difetterebbe il suo interesse ad agire nell'ambito dell'azione in concreto da lei proposta.
Se tale affermazione, però, può valere in ordine alle doglianze di cui sub b), c), d) ed e), relativamente a quella di cui sub a), con la quale sostiene di non rivestire la suindicata qualifica, è senz'altro legittimata a proporla. Ancora più recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Indirizzo_2 tributaria, sentenza n. 12867 del 24/05/2025) ha chiarito che “la sola notificazione materiale di un avviso di accertamento, non conferisce, di per sé, il diritto di impugnarlo, se la pretesa tributaria non è rivolta alla persona che riceve l'atto, ma a un diverso soggetto giuridico”.
Ma nel caso in esame, l'atto impugnato, contenente la pretesa dell'ente resistente, è stato notificato al
“Demanio dello Stato-via Barberini, 38 – Roma” a cui è stata rivolta la suddetta pretesa.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dall'Agenzia ricorrente.
La circostanza che, in sede di contraddittorio pre-contenzioso, la stessa ricorrente non abbia evidenziato la sua estraneità alla pretesa, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia del Demanio, in persona del dirigente in carica e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.