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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8400/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Rosalia); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 29/05/2025 e note scritte per l'udienza cartolare del 03/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/07/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3926/2022 del 04/10/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, CP_1
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio già modificate con
[...]
sentenza n. 532/2024 del 29/01/2024.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, atteso che i figli e hanno raggiunto l'indipendenza Per_1 Per_2
economica, con conseguente rilascio dell'immobile.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha sollecitato il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di divorzio.
3. Successivamente, con deposito del 29/05/2025, in vista dell'udienza cartolare del 03/06/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“- La sig.ra si impegna a rilasciare nel termine sotto convenuto Controparte_1
l'immobile sito in Palermo, alla via Anna Nicolosi Grasso 4 - proprietà esclusiva del sig.
[...]
- adibito a casa coniugale ed alla stessa assegnato quale genitore convivente con la Parte_1 figlia maggiorenne ma non ancora indipendente, con la sentenza n. 3926/22 del Persona_3
04.10.22 del Tribunale Civile di Palermo;
- Le parti sono concordi che il rilascio della casa coniugale avvenga entro la data del 31 gennaio
2027;
- Entro la suddetta data, l'immobile, già casa coniugale, sarà libero da persone e cose di proprietà della sig.ra e della figlia anche secondo quanto già stabilito Controparte_1 Persona_3 con accordo di divorzio, restando confermate tutte le altre statuizioni e pattuizioni contenute nella sentenza n. 3926/2022 Tribunale di Palermo. Quanto testé precisato vale pure in tema di divisione dei beni comuni e in ordine al dovere paterno di compartecipazione alle spese straordinarie della figlia fino alla data del 31 gennaio 2027 e fatto salvo ogni reciproco Persona_3 diritto normativamente previsto;
- È specificato, pertanto, che il presente accordo è limitato a stabilire la data, fissata al 31 gennaio
2027, per il rilascio della casa coniugale da parte dell'assegnataria Controparte_1 rimanendo confermate tutte le altre statuizioni e pattuizioni contenute sia nella sentenza n.
3926/2022 Tribunale di Palermo, sia nella sentenza di modifica n. 532/2024. Tutto quanto non regolato nel presente accordo esula dallo stesso, valendo quanto in precedenza regolato;
- Sono compensate fra le parti le spese del presente giudizio e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Rosalia Ganci e Rossana Galluzzo per rinuncia espressa alla solidarietà professionale e per autentica delle firme dei propri assistiti.” (cfr. istanza congiunta per recepimento intervenuto accordo di modifica delle condizioni di divorzio).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 CP_1
- delle condizioni di divorzio stabilite della sentenza del Tribunale di
[...]
Palermo n. 3926/2022 del 04/10/2022, come modificate con sentenza del Tribunale di
Palermo n. 532/2024 del 29/01/2024;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 03/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8400/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Rosalia); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 29/05/2025 e note scritte per l'udienza cartolare del 03/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/07/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3926/2022 del 04/10/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, CP_1
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio già modificate con
[...]
sentenza n. 532/2024 del 29/01/2024.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, atteso che i figli e hanno raggiunto l'indipendenza Per_1 Per_2
economica, con conseguente rilascio dell'immobile.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha sollecitato il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di divorzio.
3. Successivamente, con deposito del 29/05/2025, in vista dell'udienza cartolare del 03/06/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“- La sig.ra si impegna a rilasciare nel termine sotto convenuto Controparte_1
l'immobile sito in Palermo, alla via Anna Nicolosi Grasso 4 - proprietà esclusiva del sig.
[...]
- adibito a casa coniugale ed alla stessa assegnato quale genitore convivente con la Parte_1 figlia maggiorenne ma non ancora indipendente, con la sentenza n. 3926/22 del Persona_3
04.10.22 del Tribunale Civile di Palermo;
- Le parti sono concordi che il rilascio della casa coniugale avvenga entro la data del 31 gennaio
2027;
- Entro la suddetta data, l'immobile, già casa coniugale, sarà libero da persone e cose di proprietà della sig.ra e della figlia anche secondo quanto già stabilito Controparte_1 Persona_3 con accordo di divorzio, restando confermate tutte le altre statuizioni e pattuizioni contenute nella sentenza n. 3926/2022 Tribunale di Palermo. Quanto testé precisato vale pure in tema di divisione dei beni comuni e in ordine al dovere paterno di compartecipazione alle spese straordinarie della figlia fino alla data del 31 gennaio 2027 e fatto salvo ogni reciproco Persona_3 diritto normativamente previsto;
- È specificato, pertanto, che il presente accordo è limitato a stabilire la data, fissata al 31 gennaio
2027, per il rilascio della casa coniugale da parte dell'assegnataria Controparte_1 rimanendo confermate tutte le altre statuizioni e pattuizioni contenute sia nella sentenza n.
3926/2022 Tribunale di Palermo, sia nella sentenza di modifica n. 532/2024. Tutto quanto non regolato nel presente accordo esula dallo stesso, valendo quanto in precedenza regolato;
- Sono compensate fra le parti le spese del presente giudizio e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Rosalia Ganci e Rossana Galluzzo per rinuncia espressa alla solidarietà professionale e per autentica delle firme dei propri assistiti.” (cfr. istanza congiunta per recepimento intervenuto accordo di modifica delle condizioni di divorzio).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 CP_1
- delle condizioni di divorzio stabilite della sentenza del Tribunale di
[...]
Palermo n. 3926/2022 del 04/10/2022, come modificate con sentenza del Tribunale di
Palermo n. 532/2024 del 29/01/2024;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 03/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.