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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'avv.ta Lauretta Alberti (c.f. ), in Borgonovo C.F._2
Val Tidone (PC) in piazza Garibaldi n. 19;
- Ricorrente
e da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo Studio dell'avv.ta Nicoletta Dossena (c.f. , in Codogno C.F._4
(LO) alla via Santa Maria n. 8;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
pagina 1 di 4 contratto in data 30 giugno 1996 con rito concordatario in NG (CR), Parte_2
come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 3 – P. 2 – S.B per l'anno 1996;
- ordinare al Comune di NG (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Per_
2) I figli e , risiederanno prevalentemente con la madre e, data la maggiore età, Per_1
saranno liberi di frequentare e fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano.
3) Il contributo per il mantenimento del figlio , ormai economicamente autonomo, sarà Per_1
revocato a decorrere dal mese di luglio 2024.
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente autonoma, la somma di
Euro 420,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sino all'indipendenza economica della stessa;
la predetta somma sarà rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo. Le detrazioni fiscali Per_ relative alla GL saranno suddivise al 50% fra i genitori.
5) Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra
Per_ relative alla GL secondo il seguente protocollo:
- 1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal medico di base o dallo specialista;
- 1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e odontoiatriche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
- 2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata fra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico;
c) gite e uscite scolastiche senza Per_ pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico per e dalla scuola per la GL;
pagina 2 di 4 - 2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- 3-A) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) spese necessarie per conseguire la patente;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla Per_ GL .
6) I signori e dichiarano altresì di essere entrambi indipendenti ed Pt_1 Pt_2
autosufficienti e, in particolare, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere economico nei confronti dell'altro coniuge.
7) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ali figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in NG (CR), in data
[...] Parte_2
30.06.1996, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 3, parte pagina 3 di 4 II, serie B, anno 1996, in regime di comunione dei beni. La sentenza di separazione n.
2617/2018 è stata pronunciata da codesto Tribunale e pubblicata il 20.11.2018;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NG (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16 ottobre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'avv.ta Lauretta Alberti (c.f. ), in Borgonovo C.F._2
Val Tidone (PC) in piazza Garibaldi n. 19;
- Ricorrente
e da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo Studio dell'avv.ta Nicoletta Dossena (c.f. , in Codogno C.F._4
(LO) alla via Santa Maria n. 8;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
pagina 1 di 4 contratto in data 30 giugno 1996 con rito concordatario in NG (CR), Parte_2
come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 3 – P. 2 – S.B per l'anno 1996;
- ordinare al Comune di NG (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Per_
2) I figli e , risiederanno prevalentemente con la madre e, data la maggiore età, Per_1
saranno liberi di frequentare e fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano.
3) Il contributo per il mantenimento del figlio , ormai economicamente autonomo, sarà Per_1
revocato a decorrere dal mese di luglio 2024.
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente autonoma, la somma di
Euro 420,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sino all'indipendenza economica della stessa;
la predetta somma sarà rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo. Le detrazioni fiscali Per_ relative alla GL saranno suddivise al 50% fra i genitori.
5) Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra
Per_ relative alla GL secondo il seguente protocollo:
- 1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal medico di base o dallo specialista;
- 1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e odontoiatriche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
- 2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata fra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico;
c) gite e uscite scolastiche senza Per_ pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico per e dalla scuola per la GL;
pagina 2 di 4 - 2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- 3-A) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) spese necessarie per conseguire la patente;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla Per_ GL .
6) I signori e dichiarano altresì di essere entrambi indipendenti ed Pt_1 Pt_2
autosufficienti e, in particolare, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere economico nei confronti dell'altro coniuge.
7) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ali figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in NG (CR), in data
[...] Parte_2
30.06.1996, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 3, parte pagina 3 di 4 II, serie B, anno 1996, in regime di comunione dei beni. La sentenza di separazione n.
2617/2018 è stata pronunciata da codesto Tribunale e pubblicata il 20.11.2018;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NG (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16 ottobre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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