Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2006, n. 4302
CASS
Sentenza 27 febbraio 2006

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Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all'omessa valutazione, da parte dell'Autorità intimante, delle deduzioni difensive dell'incolpato, potendo queste essere fatte valere successivamente, qualora la motivazione del giudice sul punto sia ritenuta inadeguata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2006, n. 4302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4302
    Data del deposito : 27 febbraio 2006

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