Sentenza 27 febbraio 2006
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all'omessa valutazione, da parte dell'Autorità intimante, delle deduzioni difensive dell'incolpato, potendo queste essere fatte valere successivamente, qualora la motivazione del giudice sul punto sia ritenuta inadeguata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2006, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT PUBLIWORK nella persona della Titolare BI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEFIORE 34, presso l'avvocato ARBIA GENNARO ERMANNO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA - 2^ SETTORE AREA SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 108/01 del Giudice di pace di ALBANO LAZIALE, depositata il 20/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2005 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BAGNASCO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2000 BE GA, titolare dell'impresa Publiwork, proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Albano Laziale avverso l'ordinanza con cui il Prefetto di Roma le aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di L.
1.221.600 per violazione dell'art. 23 C.d.S., avendo collocato, senza autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, un impianto pubblicitario lungo la strada provinciale 94/a Genzano Cecchina in Comune di Ariccia. Deduceva a sostegno che la sua impresa svolgeva un'attività diretta alla sola produzione e vendita atei materiale pubblicitario e che nessun rapporto contrattuale aveva avuto con il Gran Hotel Primus risultante dalla pubblicità del cartellone, peraltro situato su un palo di proprietà della soc. A.R. Pork a r.l., con la conseguenza che doveva ritenersi carente di legittimazione passiva. Sosteneva inoltre che il provvedimento prefettizio era viziato da carenza di motivazione. L'Amministrazione rimaneva contumace.
All'esito del giudizio il Giudice di pace con sentenza del 21.12.2000 - 20.3.2001 rigettava l'opposizione rilevando che era risultato pacifico, dalla targa appostavi, che l'impianto era di proprietà dell'opponente così come pacifico era risultato che la stessa non fosse munita dell'apposita autorizzazione prescritta dall'art. 23, n. 4, C.d.S. e che nessuna rilevanza poteva assumere l'eventuale corresponsabilità di altri che avevano utilizzato l'impianto. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione GA BE, deducendo tre motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo BE GA lamenta che il Giudice di pace non abbia considerato che il provvedimento prefettizio non conteneva le ragioni da lei dedotte a sua difesa all'atto della contestazione. Con il secondo motivo sostiene che detto provvedimento era privo di motivazione in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, che tale obbligo impone.
Gli esposti motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente in quanto investono entrambi, se letti unitariamente, la mancata motivazione da parte del Giudice di pace sulla doglianza prospettata con l'atto di opposizione in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento sanzionatolo del Prefetto al quale era stata fatta presente l'estraneità dell'opponente ai fatti di causa - sono infondati.
In linea di principio va infatti sottolineato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria il sindacato del Giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatolo, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento medesimo relativi all'omessa valutazione da parte dell'autorità intimante delle deduzioni difensive dell'incolpato, potendo queste essere fatte valere successivamente qualora la motivazione del Giudice sul punto sia ritenuta inadeguata (in tal senso fra le tante Cass. 4588/01;
Cass. 8520/01). Orbene, nell'ipotesi in esame, il Giudice di pace, pur senza operare un preciso riferimento al provvedimento impugnato, ha esposto le ragioni che escludevano, a suo giudizio, la dedotta estraneità dell'opponente, avendo rilevato che il nominativo della ditta installatrice del cartellone pubblicitario di cui era titolare, risultava dalla targa apposta sull'impianto.
Deve ritenersi pertanto che il Giudice di pace abbia legittimamente operato le proprie valutazioni sulla validità sostanziale del provvedimento, avendo accertato in punto di fatto che ricorrevano i presupposti per la sua emissione in considerazione dell'esistenza del cartellone pubblicitario non autorizzato ai margini della strada e della presenza sull'apposita targa del nominativo dell'impresa che aveva provveduto alla installazione.
Trattasi, come si vede, di una valutazione di fatto incensurabile, come tale, in sede di legittimità idonea ad integrare le lacune del provvedimento amministrativo. Del resto non deduce la ricorrente quali prove sarebbero state dedotte ed, eventualmente, non ammesse sulla estraneità della ricorrente all'installazione del cartellone pubblicitario.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Giudice di pace si sia limitato a ripetere quanto risultante dal verbale dopo aver disatteso le richieste istruttorie ed omesso di valutare le ragioni della difesa. La censura costituisce sostanzialmente una ripetizione di quanto già dedotto con i primi due motivi.
D'altra parte non si comprende perché il Giudice di pace non avrebbe dovuto tener conto delle risultanze emerse dal verbale che da sole sono state ritenute sufficienti a fornire una risposta, con una motivazione immune da vizi logici e giuridici, alla tesi dell'opponente circa la sua estraneità ai fatti di causa. Nè, come si è già sottolineato in relazione ai due precedenti motivi, la ricorrente ha indicato il contenuto delle prove richieste al fine di poter valutare la loro decisività.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006