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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/04/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 05.04.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Capo d'Orlando c.da Piscittina, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Capo CodiceFiscale_1
d'Orlando Via Roma, 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mormino del Foro di Patti, (codice fiscale
[...]
fax 0941 912843; pec;
che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende come da procura in atti;
-RICORRENTE-
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto a mezzo raccomandata in data 29.1.2019 avviso n. 59520180006065080000 l' di Messina CP_2 comunicava alla sig.ra di avere proceduto al controllo della posizione contributiva Parte_1 della stessa per il periodo dal 1/2011 al 12/2011 e di avere accertato contributi dovuti a titolo di gestione separata Liberi Professionisti per un importo complessivo totale di € 7.464,49 comprensivo di spese di notifica, compensi di riscossione, sanzioni ed interessi di mora.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c. c. . Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita. Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Nel caso de quo anche per i professionisti non iscritti ad altre casse ex art. 2, comma 26 legge 335/95, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, il termine ultimo per potere richiedere le somme di che trattasi era il 18.6.2017 poiché il termine per perversare il saldo era fissato al 18.6.2012 pertanto al momento dell'invio dell'avviso di addebito il diritto dell'Istituto si era abbondantemente prescritto.
L'atto impugnato precisa che la verifica del reddito sarebbe stata notificata il 22.8.2017 per contributi inerenti l'anno 2011. Quindi, oltre la prescrizione quinquennale.
Sul punto, parte resistente nulla ha contestato in merito alla notifica dell'avviso, asserendo che la ricorrente ha dichiarato di averlo ricevuto il 22.8.2017. In ogni caso oltre il termine prescrizionale di cinque anni essendo contributi inerenti il 2011. Gestione separata.
Inoltre, la compilazione del quadro CM, in cui sono indicati i presupposti di fatto del debito contributivo, deve considerarsi inidonea a interrompere la prescrizione e tale effetto è attribuito alla compilazione del quadro RR.
CP_ La stessa difesa dell' da atto del fatto che tale assunto è una personale interpretazione dei fatti. Posto che il principio di diritto del nostro ordinamento prevede che l'atto che possa interrompere la prescrizione
è il riconoscimento del debito, nello specifico la compilazione del quadro RR. Come affermato dalla stessa controparte la compilazione del quadro CM consente solo all'ente impositore di individuare l'eventuale presupposto di fatto del debito contributivo.
Di conseguenza, va annullato l'indebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato datato 29.01.2019 così come in parte motiva;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.380,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05.04.2024.
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 05.04.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Capo d'Orlando c.da Piscittina, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Capo CodiceFiscale_1
d'Orlando Via Roma, 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mormino del Foro di Patti, (codice fiscale
[...]
fax 0941 912843; pec;
che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende come da procura in atti;
-RICORRENTE-
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto a mezzo raccomandata in data 29.1.2019 avviso n. 59520180006065080000 l' di Messina CP_2 comunicava alla sig.ra di avere proceduto al controllo della posizione contributiva Parte_1 della stessa per il periodo dal 1/2011 al 12/2011 e di avere accertato contributi dovuti a titolo di gestione separata Liberi Professionisti per un importo complessivo totale di € 7.464,49 comprensivo di spese di notifica, compensi di riscossione, sanzioni ed interessi di mora.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c. c. . Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita. Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Nel caso de quo anche per i professionisti non iscritti ad altre casse ex art. 2, comma 26 legge 335/95, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, il termine ultimo per potere richiedere le somme di che trattasi era il 18.6.2017 poiché il termine per perversare il saldo era fissato al 18.6.2012 pertanto al momento dell'invio dell'avviso di addebito il diritto dell'Istituto si era abbondantemente prescritto.
L'atto impugnato precisa che la verifica del reddito sarebbe stata notificata il 22.8.2017 per contributi inerenti l'anno 2011. Quindi, oltre la prescrizione quinquennale.
Sul punto, parte resistente nulla ha contestato in merito alla notifica dell'avviso, asserendo che la ricorrente ha dichiarato di averlo ricevuto il 22.8.2017. In ogni caso oltre il termine prescrizionale di cinque anni essendo contributi inerenti il 2011. Gestione separata.
Inoltre, la compilazione del quadro CM, in cui sono indicati i presupposti di fatto del debito contributivo, deve considerarsi inidonea a interrompere la prescrizione e tale effetto è attribuito alla compilazione del quadro RR.
CP_ La stessa difesa dell' da atto del fatto che tale assunto è una personale interpretazione dei fatti. Posto che il principio di diritto del nostro ordinamento prevede che l'atto che possa interrompere la prescrizione
è il riconoscimento del debito, nello specifico la compilazione del quadro RR. Come affermato dalla stessa controparte la compilazione del quadro CM consente solo all'ente impositore di individuare l'eventuale presupposto di fatto del debito contributivo.
Di conseguenza, va annullato l'indebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato datato 29.01.2019 così come in parte motiva;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.380,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 05.04.2024.
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA