Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note di trattazione scritta disposte in luogo dell'udienza del 24 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1890/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Malavenda, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia D'Aprile con cui elettivamente domicilia in Melendugno (LE), alla via Matera n. 2, giusta procura in atti
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005623201000, notificatagli dall' in data 02.04.2023, limitatamente Controparte_3 agli avvisi di addebito nn. 39420140003473426000, 39420140003504962000 e 39420140005594129000, afferenti all'omesso versamento di Contributi DM10 – anni 2010 e 2013, per il complessivo importo di € 15.284,27. 1
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229005623201000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420140003473426000 n. 39420140003504962000 n. 39420140005594129000 dichiarando la prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la parziale cessata CP_1 materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 39420140005594129000 in quanto oggetto di stralcio da parte del concessionario, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, l'inammissibilità dell'opposizione ed il proprio difetto di legittimazione. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente , deduceva il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti stante la sussistenza di atti interruttivi della stessa. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia CP_2 CP_2
l'Ente impositore che l' sono stati correttamente citati nel Controparte_4 presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della
2 cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni previsto rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. Di contro, la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1 tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Tanto premesso, nel merito, dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto dall' emerge come il credito riportato nell'avviso di Controparte_5 addebito n. 39420140005594129000, confluito nell'intimazione di pagamento impugnata, sia stato oggetto di sgravio da parte del concessionario, così come correttamente rilevato dall' con conseguente estinzione della pretesa creditoria CP_1 in questa sede impugnata. Si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato parzialmente annullato il credito in questa sede impugnato. Tanto premesso, limitatamente al credito in parola, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
4. Ciò posto, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di opposizione. Sul punto, parte resistente ha provato di aver regolarmente notificato CP_1 entrambi gli avvisi di addebito n. 39420140003473426000 e n. 39420140003504962000 in data 23.01.2015.
3 Invero, risulta per tabulas che dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito a quella dell'intimazione opposta n. 09420219000634471000 (02.04.2023), fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi, anche tenuto conto della duplice sospensione disposta durante l'emergenza epidemiologica da 19 (per un totale di 311 giorni). A tal uopo, alcun valore di atto interruttivo può -infatti- essere attribuito alla documentazione prodotta dall' trattandosi di un Controparte_5 mero avviso di ricevimento non corredato del relativo atto.
E, invero, sebbene sia indicato il numero identificativo dell'atto spedito, non è dato comprendere se l'intimazione di pagamento notificata da si riferisse e CP_6 comprendesse anche gli avvisi di addebito in questa sede impugnati. Infine, alcuna rilevanza ai fini decisionali può essere attribuita all'atto di pignoramento prodotto da le note di trattazione depositate in data CP_7
7.05.2024- poiché riferito al solo avviso di addebito n. 39420140005594129000 che, come già sopra accertato, risulta sgravato dal concessionario. Ne consegue, quindi, che non avendo le parti resistenti provato l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, il credito previdenziale contenuto negli avvisi di addebito n. 39420140003473426000 e n. 39420140003504962000 deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti, in solido tra loro. Invero, anche con riferimento alla (parziale) cessata materia del contendere, vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento dell'avviso di addebito riportato nella intimazione impugnata sia intervenuto in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420140003473426000 e n. 39420140003504962000 confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420140005594129000, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata;
4 - condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, lì 24 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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