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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 54. Rapporto con il processo penale 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed e' definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, e' indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non puo' superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorita' giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e' computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
2. Se, agli effetti della decisione, e' indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non puo' superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorita' giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e' computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
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- 1. Sospeso l’avvocato delegato alla vendita che si appropria indebitamente del ricavatoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 settembre 2022 · 13.918917
Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2020, n. 28176Provvedimento: […] Con il terzo motivo si denuncia «Violazione di legge - Art. 54 de/[1a]L. 247/2012 e eccesso di potere e violazione delle prerogative giurisdizionali ex [artt.] 35 e 36 I. 247/[...]2012 e da [artt.] 59 a 65 del [...] RD 37 del 1934 e mancanza di motivazione». […] Con il quarto motivo si denuncia «violazione di legge art. 54 L 247/2012 e contraddittorietà della motivazione». […] a suo avviso, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso sino alla definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado penale ed invoca al riguardo la norma di cui all'art. 54 della legge 247/2012. 4.1. […]Leggi di più...
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