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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1900/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Modica (Rg), via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.
19/M presso lo studio dell'Avv. Carmelo Blanco che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della provincia di Messina, valide per il triennio 2024-2027, che in virtù del chiesto riconoscimento sarebbero scavalcati dalla ricorrente nei profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e
Collaboratore Scolastico, terzi controinteressati,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 ha Parte_1 agito in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver presentato il 14 giugno 2024 presso l'I.C. “B.
Genovese” di Barcellona Pozzo di Gotto domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere, di Collaboratore
Scolastico e di Operatore Scolatico, ottenendo il riconoscimento nella graduatoria definitiva pubblicata il 12 settembre 2024 del punteggio per il servizio prestato dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024 alle dipendenze di diverse cooperative, all'interno di vari istituti scolastici statali della provincia di Messina, come Asacom, ed in forza di precisa convenzione con l , e precisamente: 1) Controparte_2
N°242 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso Istituto Alberghiero
“Arcangelo di Florena” di S. Stefano di Camastra (ME); 2) N°150 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola Liceo “Sciascia- Fermi” di
Sant'Agata di Militello (ME); 3) N°260 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola Liceo “Sciascia- Fermi” di Sant'Agata di Militello(ME); 4)
n. 260 giorni per l'A.S. 2020/2021 presso Liceo “Sciascia-Fermi” di
Sant'Agata di Militello;
5) n. 261 giorni per l'A.S. 2021/2022 presso
Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant'Agata di Militello;
6) n. 270 giorni per l'A.S. 2021/2022 presso Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant'Agata di
Militello; 7) n. 271 giorni per l'A.S. 2023/2024 presso Liceo “Sciascia-
Fermi” di Sant'Agata di Militello
La ricorrente ha dedotto che le era stato attribuito il punteggio di
11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, il punteggio di 11,82 per il profilo di , il punteggio di 11,82 per il profilo di Parte_2
Collaboratore Scolastico ed il punteggio di 17,12 per il profilo di
Operatore Scolastico.
Rappresentava che le era stato riconosciuto solo il punteggio riconosciutole per il triennio 2021/2024 in forza dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n. 392-1/2024 R.G. e che non le era stato riconosciuto alcune punteggio per il nuovo servizio inserito in domanda. La ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza e nel merito, di accertare il proprio diritto alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, come indicato in domanda, con l'attribuzione del corrispondente punteggio di 17,40 per il profilo di Assistente Amministrativo, di
20,52 per il profilo di Guardarobiere e di 21,52 per il profilo di
Collaboratore Scolastico di 25,82 per il profilo di Operatore Scolastico,
Parte ricorrente ha, quindi, avanzato le seguenti domande: -In via cautelare, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente,
l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III
Fascia del personale ATA, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2023/2024, con l'attribuzione del corrispondente punteggio complessivo di punti
17,40 per il profilo di Assistente Amministrativo, di punti 21,52 per quello di Collaboratore Scolastico, di punti 20,52 per quello di
Guardarobiere e di punti 25,82 per quello di Operatore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, come meglio spiegato in parte narrativa;
-Nel merito, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Parte_1 alla valutazione del servizio prestato come ausiliario,
[...] siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2023/24 presso diversi istituti scolastici della provincia di Messina, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente
Amministrativo, dell'allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di
, dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto Parte_2 riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Operatore Scolastico del D.M. n°89/2024;
-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (complessivamente di punti 17,40 per il profilo di Assistente Amministrativo, di punti 21,52 per quello di
Collaboratore Scolastico, di punti 20,52 per quello di Guardarobiere e di punti 25,82 per quello di Operatore Scolastico) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di
III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027.
Il non si costituiva in giudizio, Controparte_1 sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Con ordinanza depositata il 13 novembre 2024, in accoglimento del ricorso cautelare in corso di causa, è stato così disposto: ordina al di iscrivere provvisoriamente la Controparte_1 ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto Parte_1 di III fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027 per i profili di
Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore
Scolastico, considerando i servizi precedentemente resi come indicati in ricorso e dichiarati in domanda e con l'attribuzione del relativo punteggio secondo le previsioni tabellari del DM 89/2024; spese al merito.
Alla udienza del 13 maggio 2025, la causa veniva assunta in decisione.
La pretesa della ricorrente ha trovato parziale accoglimento nella fase cautelare in forza di considerazioni che possono essere riportate anche nella presente fase di merito.
La ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione e attribuzione di punteggio ai servizi - meglio descritti in ricorso - da essa prestati, dall'A.S. 2017/2018 all'A.S. 2023/2024, come Asacom alle dipendenze di diverse cooperative all'interno di vari istituti scolastici statali della provincia di Messina, in forza di precisa convenzione con l . Controparte_2
Si osserva che il D.M. 89/2021 espressamente prevede che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.”
Il punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. 89/2024, nel disciplinare i titoli di servizio per la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente”, riconoscendo punti 1,20 per ogni anno di servizio e punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
La disposizione prevede, altresì, che il punteggio sia dimezzato “nel caso che il medesimo servizio sia prestato nelle scuole elencate al punto 7.2”, ossia scuole dell'infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie.
Al successivo punto B.9, viene, poi, contemplato il “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali o nei patronati scolastici”. Analoghe previsioni sono contenute nell'allegato A/2, punti B.8 e B.9, per il profilo di Assistente Tecnico, nell'allegato A/3, punti B.6 e B.7, per il profilo di , Parte_2 nell'allegato A/5, punti B.5 e B.6, per il profilo di Collaboratore Scolastico e nell'allegato A/6, punti B.5 e B.6 per il profilo di
Operatore Scolastico.
Ritiene il Tribunale, conformemente ai precedenti giurisprudenziali citati ed allegati da parte ricorrente, che la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali ( punto B.9) sia chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni.
Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.
L'irrilevanza, poi, della qualità pubblica del datore di lavoro emerge da quanto disposto al punto B.7.2, il quale espressamente valorizza i servizi prestati in scuole non statali, elencando il servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie. Tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali. CP_1
Ciò che rileva è dunque la sostanziale ed effettiva prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro.
La natura privata del datore di lavoro giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti in tabella, ma non anche la più radicale conseguenza della loro non valutabilità. In tal quadro, alle previsioni citate vanno ricondotti i servizi prestati dalla ricorrente all'interno dell'Istituto Alberghiero di Santo Stefano di Camastra e del Liceo
“Sciascia-Fermi” di Santa Agata di Militello, non potendosi, come detto, dare rilievo alla natura privatistica dell'ente datoriale.
Tanto considerato, in accoglimento del ricorso, il convenuto CP_1 deve essere condannato ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024-
2027 per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere, di
Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico, valutando i servizi precedentemente resi come indicati in ricorso e con l'attribuzione del relativo punteggio secondo le previsioni tabellari richiamate e con il corrispondente riposizionamento in graduatoria.
Le spese, tenuto conto della insussistenza di un orientamento consolidato sulla questione giuridica oggetto di causa, meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante parte a carico del
. Controparte_3
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024-
2027 per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere, di
Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico, con l'attribuzione, da parte del , dei punteggi relativi Controparte_1 ai servizi dettagliatamente indicati in ricorso e consequenziale riposizionamento in graduatoria dell'interessata; compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c., avv. Carmelo Blanco.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 maggio 2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino