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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 373 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. AR SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa RO SS LA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 373/2025 R.G., promosso da
, c.f. nato a Parte_1 C.F._1
GA NO (ME) il 04.06.198o e residente in [...] c.da
Laganeto n. 11, elettivamente domiciliato in Furnari (ME) corso Umberto
I n. 9 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Chiofalo (c.f.
-PEC: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 07.04.1977 e residente in in Torrenova (ME) c.da Laganeto n. 11,
elettivamente domiciliata in San Fratello (ME) via Aluntina n. 16 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Savio (c.f. -PEC: C.F._4
1 che la rappresenta e difende per procura Email_2
in atti,
con l'intervento
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 27 marzo 2025, Parte_1
premetteva di aver contratto, in data 10 luglio 2013 a Capo d'Orlando,
matrimonio civile con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune di San Salvatore di Fitalia al n. 20,
parte II, Serie A, Anno 2013; che dal matrimonio erano nati due figli:
(23.07.2014) e (15.08.2019); che il Persona_1 Persona_2
rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio;
chiedeva, inoltre, l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare oltre che regolamentazione dei tempi di permanenza della prole presso di sé
come proposti;
domandava, altresì, di essere autorizzato a vivere nell'appartamento sottostante la casa coniugale e si dichiarava disponibile a corrispondere alla moglie un assegno complessivo di €
400,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie per i due figli. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo, in via riconvenzionale, la separazione con addebito al marito;
domandava,
inoltre, l'affido condiviso della prole con regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare nella sua interezza (con rigetto dell'avversa domanda sul punto) e la corresponsione, a carico del consorte, di un assegno di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento della rata del mutuo gravante sull'abitazione familiare e di tutte le spese straordinarie per la prole. Il
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
All'udienza del 24 settembre 2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: ” rinuncia da parte della resistente alla domanda di
addebito della separazione;
assegnazione della casa familiare ai figli
perché la abitino con la madre (assegnataria); obbligo per il ricorrente
di corrispondere alla resistente 500 euro mensili per il mantenimento della
prole; assegno unico al 50% tra i genitori;
spese straordinarie come da
protocollo CNF per il 60% sul ricorrente e per il 40% sulla resistente. diritto
di visita come da piano genitoriale depositato in atti.”.
Detta proposta veniva accettata dalle parti, comparse personalmente alla successiva udienza del 15.10.2025, e la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi, deve
3 essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi ex art. 151
comma I c.c..
Va, poi, statuito l'affido condiviso dei figli minori, come per legge, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la resistente e modalità di frequentazione padre-figli come da piano genitoriale depositato in atti (allegato al ricorso).
In ragione della domiciliazione prevalente della prole presso la madre,
la casa familiare nella sua interezza - in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti - va assegnata alla resistente che continuerà ad abitarla con i due figli.
Va, infine, posto a carico del ricorrente e in favore della resistente - a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori - un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al
60% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico per la prole verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Spese compensate.
Stante la proposizione della domanda di divorzio da parte del ricorrente,
la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così
provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
4 2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge.
3. Affida la prole minore, come per legge, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la resistente e modalità di frequentazione padre-figli come da piano genitoriale depositato in atti.
4. Assegna la casa familiare - unitamente ai mobili e agli arredi ivi esistenti
- alla resistente che continuerà ad abitarla con la prole minore convivente.
5. Pone a carico del ricorrente e in favore della resistente -a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori- un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 60%
delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
6. L'assegno unico per la prole verrà ripartito al 50% tra i genitori.
7. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RO SS LA AR SA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. AR SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa RO SS LA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 373/2025 R.G., promosso da
, c.f. nato a Parte_1 C.F._1
GA NO (ME) il 04.06.198o e residente in [...] c.da
Laganeto n. 11, elettivamente domiciliato in Furnari (ME) corso Umberto
I n. 9 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Chiofalo (c.f.
-PEC: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 07.04.1977 e residente in in Torrenova (ME) c.da Laganeto n. 11,
elettivamente domiciliata in San Fratello (ME) via Aluntina n. 16 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Savio (c.f. -PEC: C.F._4
1 che la rappresenta e difende per procura Email_2
in atti,
con l'intervento
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 27 marzo 2025, Parte_1
premetteva di aver contratto, in data 10 luglio 2013 a Capo d'Orlando,
matrimonio civile con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune di San Salvatore di Fitalia al n. 20,
parte II, Serie A, Anno 2013; che dal matrimonio erano nati due figli:
(23.07.2014) e (15.08.2019); che il Persona_1 Persona_2
rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio;
chiedeva, inoltre, l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare oltre che regolamentazione dei tempi di permanenza della prole presso di sé
come proposti;
domandava, altresì, di essere autorizzato a vivere nell'appartamento sottostante la casa coniugale e si dichiarava disponibile a corrispondere alla moglie un assegno complessivo di €
400,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie per i due figli. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo, in via riconvenzionale, la separazione con addebito al marito;
domandava,
inoltre, l'affido condiviso della prole con regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare nella sua interezza (con rigetto dell'avversa domanda sul punto) e la corresponsione, a carico del consorte, di un assegno di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento della rata del mutuo gravante sull'abitazione familiare e di tutte le spese straordinarie per la prole. Il
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
All'udienza del 24 settembre 2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: ” rinuncia da parte della resistente alla domanda di
addebito della separazione;
assegnazione della casa familiare ai figli
perché la abitino con la madre (assegnataria); obbligo per il ricorrente
di corrispondere alla resistente 500 euro mensili per il mantenimento della
prole; assegno unico al 50% tra i genitori;
spese straordinarie come da
protocollo CNF per il 60% sul ricorrente e per il 40% sulla resistente. diritto
di visita come da piano genitoriale depositato in atti.”.
Detta proposta veniva accettata dalle parti, comparse personalmente alla successiva udienza del 15.10.2025, e la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi, deve
3 essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi ex art. 151
comma I c.c..
Va, poi, statuito l'affido condiviso dei figli minori, come per legge, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la resistente e modalità di frequentazione padre-figli come da piano genitoriale depositato in atti (allegato al ricorso).
In ragione della domiciliazione prevalente della prole presso la madre,
la casa familiare nella sua interezza - in uno ai mobili e agli arredi ivi esistenti - va assegnata alla resistente che continuerà ad abitarla con i due figli.
Va, infine, posto a carico del ricorrente e in favore della resistente - a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori - un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al
60% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico per la prole verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Spese compensate.
Stante la proposizione della domanda di divorzio da parte del ricorrente,
la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così
provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui in parte motiva;
4 2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge.
3. Affida la prole minore, come per legge, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la resistente e modalità di frequentazione padre-figli come da piano genitoriale depositato in atti.
4. Assegna la casa familiare - unitamente ai mobili e agli arredi ivi esistenti
- alla resistente che continuerà ad abitarla con la prole minore convivente.
5. Pone a carico del ricorrente e in favore della resistente -a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori- un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 60%
delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
6. L'assegno unico per la prole verrà ripartito al 50% tra i genitori.
7. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RO SS LA AR SA
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