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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati in Terni, via Giuseppe Petroni, n. 15, presso lo C.F._2 studio dell'avv.to Umberto Martella che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Terni, corso del Popolo, n. 50, presso lo studio dell'avv.to Lavinia Rossi e presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e Email_1 difesa dall'avv.to Graziella Tossi, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. e per essa la società C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
n. quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 [...]
C.F. quest'ultima quale mandataria con Controparte_4 P.IVA_4 rappresentanza di elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Controparte_2
Serbelloni, n. 4, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Simone che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 29/10/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, Controparte_1 asseriva di essere creditrice nei confronti del signor , quale debitore
[...] Parte_1 principale, e della signora quale fideiussore, dell'importo pari a euro 39.045,40 Parte_2
(di cui euro 33.350,54 per rate scadute e insolute) in relazione al finanziamento chirografo n. pagina 1 di 8 58529, di originari euro 70.000,00, stipulato in data 18/03/2015, deducendo di aver richiesto il pagamento dovuto agli obbligati, senza esito. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 39.045,40, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 29/04/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 357 (R.G. n. 950/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, accertarsi la decadenza della garanzia fideiussoria in capo alla signora e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con Parte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente invocava i seguenti motivi di opposizione: a) decadenza della garanzia fideiussoria prestata dalla signora per mancato Parte_2 rispetto dell'art. 1957 c.c., posto che la scadenza dell'ultima rata andava individuata al
18/03/2020, mentre la prima istanza di messa in mora era stata comunicata in data 6/04/2022 ovvero ben oltre il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale;
b) illegittima applicazione dell'anatocismo mediante l'attuazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, con conseguente diritto di ripetere gli interessi anatocistici non dovuti;
c)applicazione di interessi usurari in considerazione della penale di estinzione anticipata, come da perizia econometrica di parte in atti. Con decreto del 5/07/2022, il giudice designato differiva la prima udienza alla data del
19/01/2023 ex art. 168bis, comma VI, c.p.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c., rigettarsi l'opposizione ovvero, in subordine, condannarsi le controparti al pagamento delle somme accertate come dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opposta allegava che: a)la doglianza relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. non appariva condivisibile, contenendo la fideiussione espressa deroga all'art. 1957 c.c., specificamente approvata per iscritto;
b)il regime previsto dal contratto non determinava alcuna forma di capitalizzazione, tenuto conto del valore fisso ed immutato della componente della rata relativa al capitale, sul quale computare gli interessi;
c)i tassi di interesse pattuiti risultavano rispettosi del tasso soglia antiusura, non potendosi condividere i criteri di computo effettuati dalla controparte in ragione della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonché della inclusione della commissione di estinzione anticipata. Assegnato il procedimento all'odierno giudice, alla prima udienza del 24/01/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 19/02/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio del procedimento al successivo 30/05/2023. A detta udienza, verificato l'esperimento della mediazione con esito negativo, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 4/10/2023 e all'esito assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie.
pagina 2 di 8 Con ordinanza riservata del 3/11/2023, il giudice disponeva procedersi a CTU contabile, rinviando per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla data del 5/12/2023, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato al 24/04/2024 per esame elaborato. Con comparsa depositata in data 3/04/2024, si costituiva in giudizio l'intervenuta, esponendo che in virtù di contratto di cessione concluso in data 6/12/2023,
[...] aveva ceduto a il credito per cui è causa, successivamente Controparte_1 Controparte_5 ceduto a con contratto di cessione del 14/12/2023, ragion per cui Controparte_2 CP_2 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. nella qualità di cessionaria del credito, facendo
[...] proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni svolte da parte opposta. Quindi, all'udienza del 24/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 31/05/2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data indicata in epigrafe e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, incontestata la attuale titolarità del credito in capo alla parte intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che, su concorde richiesta delle parti (v. verbale di udienza del 24/04/2024), ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni di parte opponente, alla cui lettura di rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata.
pagina 3 di 8 Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio) e la fideiussione (doc. 2 cit., contenente anche la fideiussione specifica all'art. 6), le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., mentre l'erogazione della somma mutuata si ritiene provata in ragione della parziale restituzione della somma evincibile dall'importo azionato inferiore a quello erogato- e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Ciò chiarito in punto di assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati.
1.SULLA DECADENZA DALLA GARANZIA PRESTATA DALLA SIGNORA
Parte_2
Con riferimento alla doglianza relativa liberazione della garante per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c., va ribadito, quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. In particolare, va osservato in fatto che la fideiussione in questione contiene espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. (in fatto, v. art. 6, fideiussione in atti, doc. 2 nel fascicolo monitorio: “con espressa rinuncia ai termini di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.”; in diritto, per la legittimità della rinuncia: v. Cass., n. 21867/2013; Cass., n. 394/2006; Cass., n. 28943/2017), clausola specificamente approvata per iscritto dalla odierna opponente (v. pag. 14 del doc. 2 cit. “deroga all'art. 1957 cod. civ.”, non condividendosi l'impostazione difensiva di parte opponente in merito al richiamo a un differente articolo nella misura in cui il tenore letterale del richiamo non lascia adito ad alcun dubbio). Con riferimento alla asserita qualità di consumatore in capo alla signora non Parte_2 può non essere rilevato che detta qualità non è stata tempestivamente invocata nell'atto di citazione in opposizione, ma solamente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., circostanza da apprezzare con riferimento al pacifico rapporto di coniugio della signora Parte_2
(v. pag. 2 della memoria di replica) e alla tipologia di attività svolta dal marito
[...] [...]
, quale imprenditore artigiano (come si desume dal contratto di finanziamento Pt_1 denominato “a favore di imprese artigiane” e stipulato per l'acquisto di “beni mobili non registrati”), senza che la prima abbia nemmeno allegato l'attività professionale svolta, limitandosi a invocare genericamente la tutela consumeristica. Tali circostanze all'evidenza integrano una carenza a monte di allegazione e a valle di prova in ordine alla ricorrenza della qualità di consumatrice in capo alla garante al fine di poter utilmente invocare la tutela consumeristica nella misura in cui, in primo luogo, viene in rilievo una circostanza tardivamente allegata (poiché non dedotta in sede di atto di citazione in opposizione) e, comunque, genericamente allegata, posto che parte opponente non ha neanche indicato l'attività professionale svolta dalla signora circostanza questa che deve essere Pt_2 messa in relazione con il fatto che il marito ha stipulato il contratto nella veste Parte_1 di imprenditore individuale artigiano poiché il rapporto di coniugio e la natura individuale dell'attività di impresa svolta dal coniuge rendono del tutto verosimile il contributo della moglie in assenza di allegazione della attività dalla medesima esercitata e, quindi, la sussistenza di un collegamento funzionale, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza più recente.
pagina 4 di 8 Dunque, la carenza di allegazione e prova non consente di ritenere provata la qualità di consumatore in capo a Parte_2
Anche a voler diversamente ritenere, si osserva che nel caso di specie la durata della fideiussione è correlata non già alla scadenza dell'obbligazione principale ma, piuttosto, al suo integrale adempimento, ragion per cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (v. Cass., n. 26906/2023; Cass., n. 16836/2015; Cass., n. 31569/2019; Cass., n. 16758/2022). Al riguardo, si precisa che il testo contrattuale espressamente prevede che la fideiussione è prestata per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice con il contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (v. sempre art. 6 cit.). Da tale assetto contrattuale, discende che, anche a voler ritener provata la qualità di consumatore in capo alla garante, non si pone la questione della efficacia della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. in relazione al carattere vessatorio della stessa (sulla vessatorietà, v. Cass., n. 27558/2023) nella misura in cui tale norma non trova applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto del motivo di opposizione.
2.SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ANATOCISMO. Con riferimento al motivo di opposizione riguardante l'effetto anatocistico correlato alla applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, si osserva che il finanziamento in esame prevede la concessione dell'importo pari a euro 70.000,00 per l'acquisto di beni mobili non registrati al tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro Euribor a 1 mese aumentato dello spread di 3,30 punti annui a favore della banca, nonché l'interesse di mora nella misura del 5,289% annuo e la restituzione mediante rate mensili posticipate aventi scadenza il giorno 18 di ogni mese (prima rata il 18/04/2015 e ultima rata il 18/03/2020). Tali pattuizioni appaiono, all'evidenza determinate, posto che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un tasso determinabile e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ciò chiarito, la doglianza sull'anatocismo appare infondata in fatto, avendo il CTU accertato che nel caso di specie ha trovato applicazione l'ammortamento all'italiana in regime finanziario dell'interesse semplice in virtù del quale è dato ravvisare “rate con quota capitale costante, a cui vanno a sommarsi gli interessi calcolati sul capitale residuo del periodo precedente” e in cui le rate mensili si riducono “per la progressiva riduzione degli interessi” (v. pag. 5 dell'elaborato). Dunque, non vi è alcun fenomeno anatocistico nella misura in cui la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul capitale residuo del periodo precedente. Il CTU, in risposta alle osservazioni critiche degli opponenti, ha, in particolare, chiarito che
“l'ammortamento all'italiana, come primo aspetto, non procede alla determinazione della rata
pagina 5 di 8 ma determina la quota capitale costante che si ottiene con la suddivisione dell'importo finanziato tra il numero di rate di cui il piano di ammortamento si compone. Gli interessi maturati vengono determinati in regime semplice sul debito residuo che risulta. Operando in tal senso non si dà luogo alla produzione di interessi su interessi né ad alcuna lievitazione degli stessi in ragione esponenziale” (v. pag. 15 dell'elaborato). In conclusione, l'ausiliario del giudice ha accertato che “il tasso praticato è conforme al tasso previsto in contratto” e che “la banca ha calcolato il piano di ammortamento applicando il regime finanziario dell'interesse semplice”. Le doglianze sul punto devono, pertanto, essere disattese.
3.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA
Per quanto concerne il superamento del tasso soglia antiusura, vanno svolte le considerazioni che seguono. Preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica. Preme, inoltre, precisare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020;
pagina 6 di 8 successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: Tribunale di Locri del 3/03/2018; Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07-2016; Trib. Chieti, 23- 04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Va, inoltre, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte opponente, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la pagina 7 di 8 durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, in aderenza al quesito formulato, l'ausiliario del giudice ha accertato che “sia il tasso corrispettivo che il tasso dimora sottoscritti non sono risultati usurari” (v. pag. 17 delle conclusioni;
v., amplius, pag. 7/9 della CTU: - quanto al tasso corrispettivo: TAEG=3,60%/tasso soglia=17,2375%; -quanto al tasso di mora: tasso di mora: 5,289%; tasso soglia di mora: 19.04%). Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta e la complessità delle questioni giuridiche affrontate, anche con riferimento agli esborsi della CTU espletata, già liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge e in favore di parte intervenuta in euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
-spese di CTU definitivamente a carico solidale degli opponenti. 1°/02/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati in Terni, via Giuseppe Petroni, n. 15, presso lo C.F._2 studio dell'avv.to Umberto Martella che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Terni, corso del Popolo, n. 50, presso lo studio dell'avv.to Lavinia Rossi e presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e Email_1 difesa dall'avv.to Graziella Tossi, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. e per essa la società C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
n. quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 [...]
C.F. quest'ultima quale mandataria con Controparte_4 P.IVA_4 rappresentanza di elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Controparte_2
Serbelloni, n. 4, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Simone che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 29/10/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, Controparte_1 asseriva di essere creditrice nei confronti del signor , quale debitore
[...] Parte_1 principale, e della signora quale fideiussore, dell'importo pari a euro 39.045,40 Parte_2
(di cui euro 33.350,54 per rate scadute e insolute) in relazione al finanziamento chirografo n. pagina 1 di 8 58529, di originari euro 70.000,00, stipulato in data 18/03/2015, deducendo di aver richiesto il pagamento dovuto agli obbligati, senza esito. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 39.045,40, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 29/04/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 357 (R.G. n. 950/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, accertarsi la decadenza della garanzia fideiussoria in capo alla signora e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con Parte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente invocava i seguenti motivi di opposizione: a) decadenza della garanzia fideiussoria prestata dalla signora per mancato Parte_2 rispetto dell'art. 1957 c.c., posto che la scadenza dell'ultima rata andava individuata al
18/03/2020, mentre la prima istanza di messa in mora era stata comunicata in data 6/04/2022 ovvero ben oltre il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale;
b) illegittima applicazione dell'anatocismo mediante l'attuazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, con conseguente diritto di ripetere gli interessi anatocistici non dovuti;
c)applicazione di interessi usurari in considerazione della penale di estinzione anticipata, come da perizia econometrica di parte in atti. Con decreto del 5/07/2022, il giudice designato differiva la prima udienza alla data del
19/01/2023 ex art. 168bis, comma VI, c.p.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c., rigettarsi l'opposizione ovvero, in subordine, condannarsi le controparti al pagamento delle somme accertate come dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opposta allegava che: a)la doglianza relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. non appariva condivisibile, contenendo la fideiussione espressa deroga all'art. 1957 c.c., specificamente approvata per iscritto;
b)il regime previsto dal contratto non determinava alcuna forma di capitalizzazione, tenuto conto del valore fisso ed immutato della componente della rata relativa al capitale, sul quale computare gli interessi;
c)i tassi di interesse pattuiti risultavano rispettosi del tasso soglia antiusura, non potendosi condividere i criteri di computo effettuati dalla controparte in ragione della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonché della inclusione della commissione di estinzione anticipata. Assegnato il procedimento all'odierno giudice, alla prima udienza del 24/01/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 19/02/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio del procedimento al successivo 30/05/2023. A detta udienza, verificato l'esperimento della mediazione con esito negativo, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 4/10/2023 e all'esito assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie.
pagina 2 di 8 Con ordinanza riservata del 3/11/2023, il giudice disponeva procedersi a CTU contabile, rinviando per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla data del 5/12/2023, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato al 24/04/2024 per esame elaborato. Con comparsa depositata in data 3/04/2024, si costituiva in giudizio l'intervenuta, esponendo che in virtù di contratto di cessione concluso in data 6/12/2023,
[...] aveva ceduto a il credito per cui è causa, successivamente Controparte_1 Controparte_5 ceduto a con contratto di cessione del 14/12/2023, ragion per cui Controparte_2 CP_2 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. nella qualità di cessionaria del credito, facendo
[...] proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni svolte da parte opposta. Quindi, all'udienza del 24/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 31/05/2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data indicata in epigrafe e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, incontestata la attuale titolarità del credito in capo alla parte intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che, su concorde richiesta delle parti (v. verbale di udienza del 24/04/2024), ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni di parte opponente, alla cui lettura di rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata.
pagina 3 di 8 Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio) e la fideiussione (doc. 2 cit., contenente anche la fideiussione specifica all'art. 6), le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., mentre l'erogazione della somma mutuata si ritiene provata in ragione della parziale restituzione della somma evincibile dall'importo azionato inferiore a quello erogato- e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Ciò chiarito in punto di assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati.
1.SULLA DECADENZA DALLA GARANZIA PRESTATA DALLA SIGNORA
Parte_2
Con riferimento alla doglianza relativa liberazione della garante per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c., va ribadito, quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. In particolare, va osservato in fatto che la fideiussione in questione contiene espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. (in fatto, v. art. 6, fideiussione in atti, doc. 2 nel fascicolo monitorio: “con espressa rinuncia ai termini di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.”; in diritto, per la legittimità della rinuncia: v. Cass., n. 21867/2013; Cass., n. 394/2006; Cass., n. 28943/2017), clausola specificamente approvata per iscritto dalla odierna opponente (v. pag. 14 del doc. 2 cit. “deroga all'art. 1957 cod. civ.”, non condividendosi l'impostazione difensiva di parte opponente in merito al richiamo a un differente articolo nella misura in cui il tenore letterale del richiamo non lascia adito ad alcun dubbio). Con riferimento alla asserita qualità di consumatore in capo alla signora non Parte_2 può non essere rilevato che detta qualità non è stata tempestivamente invocata nell'atto di citazione in opposizione, ma solamente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., circostanza da apprezzare con riferimento al pacifico rapporto di coniugio della signora Parte_2
(v. pag. 2 della memoria di replica) e alla tipologia di attività svolta dal marito
[...] [...]
, quale imprenditore artigiano (come si desume dal contratto di finanziamento Pt_1 denominato “a favore di imprese artigiane” e stipulato per l'acquisto di “beni mobili non registrati”), senza che la prima abbia nemmeno allegato l'attività professionale svolta, limitandosi a invocare genericamente la tutela consumeristica. Tali circostanze all'evidenza integrano una carenza a monte di allegazione e a valle di prova in ordine alla ricorrenza della qualità di consumatrice in capo alla garante al fine di poter utilmente invocare la tutela consumeristica nella misura in cui, in primo luogo, viene in rilievo una circostanza tardivamente allegata (poiché non dedotta in sede di atto di citazione in opposizione) e, comunque, genericamente allegata, posto che parte opponente non ha neanche indicato l'attività professionale svolta dalla signora circostanza questa che deve essere Pt_2 messa in relazione con il fatto che il marito ha stipulato il contratto nella veste Parte_1 di imprenditore individuale artigiano poiché il rapporto di coniugio e la natura individuale dell'attività di impresa svolta dal coniuge rendono del tutto verosimile il contributo della moglie in assenza di allegazione della attività dalla medesima esercitata e, quindi, la sussistenza di un collegamento funzionale, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza più recente.
pagina 4 di 8 Dunque, la carenza di allegazione e prova non consente di ritenere provata la qualità di consumatore in capo a Parte_2
Anche a voler diversamente ritenere, si osserva che nel caso di specie la durata della fideiussione è correlata non già alla scadenza dell'obbligazione principale ma, piuttosto, al suo integrale adempimento, ragion per cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (v. Cass., n. 26906/2023; Cass., n. 16836/2015; Cass., n. 31569/2019; Cass., n. 16758/2022). Al riguardo, si precisa che il testo contrattuale espressamente prevede che la fideiussione è prestata per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice con il contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (v. sempre art. 6 cit.). Da tale assetto contrattuale, discende che, anche a voler ritener provata la qualità di consumatore in capo alla garante, non si pone la questione della efficacia della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. in relazione al carattere vessatorio della stessa (sulla vessatorietà, v. Cass., n. 27558/2023) nella misura in cui tale norma non trova applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto del motivo di opposizione.
2.SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ANATOCISMO. Con riferimento al motivo di opposizione riguardante l'effetto anatocistico correlato alla applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, si osserva che il finanziamento in esame prevede la concessione dell'importo pari a euro 70.000,00 per l'acquisto di beni mobili non registrati al tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro Euribor a 1 mese aumentato dello spread di 3,30 punti annui a favore della banca, nonché l'interesse di mora nella misura del 5,289% annuo e la restituzione mediante rate mensili posticipate aventi scadenza il giorno 18 di ogni mese (prima rata il 18/04/2015 e ultima rata il 18/03/2020). Tali pattuizioni appaiono, all'evidenza determinate, posto che il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un tasso determinabile e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ciò chiarito, la doglianza sull'anatocismo appare infondata in fatto, avendo il CTU accertato che nel caso di specie ha trovato applicazione l'ammortamento all'italiana in regime finanziario dell'interesse semplice in virtù del quale è dato ravvisare “rate con quota capitale costante, a cui vanno a sommarsi gli interessi calcolati sul capitale residuo del periodo precedente” e in cui le rate mensili si riducono “per la progressiva riduzione degli interessi” (v. pag. 5 dell'elaborato). Dunque, non vi è alcun fenomeno anatocistico nella misura in cui la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul capitale residuo del periodo precedente. Il CTU, in risposta alle osservazioni critiche degli opponenti, ha, in particolare, chiarito che
“l'ammortamento all'italiana, come primo aspetto, non procede alla determinazione della rata
pagina 5 di 8 ma determina la quota capitale costante che si ottiene con la suddivisione dell'importo finanziato tra il numero di rate di cui il piano di ammortamento si compone. Gli interessi maturati vengono determinati in regime semplice sul debito residuo che risulta. Operando in tal senso non si dà luogo alla produzione di interessi su interessi né ad alcuna lievitazione degli stessi in ragione esponenziale” (v. pag. 15 dell'elaborato). In conclusione, l'ausiliario del giudice ha accertato che “il tasso praticato è conforme al tasso previsto in contratto” e che “la banca ha calcolato il piano di ammortamento applicando il regime finanziario dell'interesse semplice”. Le doglianze sul punto devono, pertanto, essere disattese.
3.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA
Per quanto concerne il superamento del tasso soglia antiusura, vanno svolte le considerazioni che seguono. Preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica. Preme, inoltre, precisare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020;
pagina 6 di 8 successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: Tribunale di Locri del 3/03/2018; Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07-2016; Trib. Chieti, 23- 04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Va, inoltre, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte opponente, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la pagina 7 di 8 durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, in aderenza al quesito formulato, l'ausiliario del giudice ha accertato che “sia il tasso corrispettivo che il tasso dimora sottoscritti non sono risultati usurari” (v. pag. 17 delle conclusioni;
v., amplius, pag. 7/9 della CTU: - quanto al tasso corrispettivo: TAEG=3,60%/tasso soglia=17,2375%; -quanto al tasso di mora: tasso di mora: 5,289%; tasso soglia di mora: 19.04%). Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta e la complessità delle questioni giuridiche affrontate, anche con riferimento agli esborsi della CTU espletata, già liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge e in favore di parte intervenuta in euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
-spese di CTU definitivamente a carico solidale degli opponenti. 1°/02/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
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